CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 6 marzo 2023, che ha confermato condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 612 cpv cod. pen. (fatto commesso in Misilmeri il 24 settembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 649 e 531 cod. proc. pen. e degli artt. 612 cpv. e 81 cpv. cod. pen., oltre ad essere generico per aspecificità, giacché si sviluppa mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesce dai canoni di una ragionata Censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. peri. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748), è altresì manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, Rv. 282044) e che, comunque, «La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" prescinde dalla configurabilità di un astratto concorso formale e opera solo quando vi sia identità tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e quello oggetto del nuovo giudizio» (Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021; Rv. 282187), come nel caso che occupa in cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'invocata preclusione da bis in idem rispetto alla condanna inflitta a Greco dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il 22 ottobre 2021, in quanto si trattava di «due distinti fatti storici, e, quindi, due diverse condotte dell'imputato» (vedasi pag. 2, punto 1.1. della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il