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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 16208/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

2. Il ricorrente ha fatto pervenire rituale atto di rinuncia depositato in Cancelleria in data 07/02/2023, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen.

Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame. 3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 4.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 03 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia. 2. Il ricorrente ha fatto pervenire rituale atto di rinuncia depositato in Cancelleria in data 07/02/2023, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen. Tale rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto estintivo del gravame. 3.11 ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 03 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 16208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris