CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 23790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22976-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l’[OSCURATO:PERSONA] FERRARA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale, in data 9 / 2 /202 2 , il prefetto di Ferrara ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.Ric. 2022n. 2 2976 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/9/2022, ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del l ’ ordinanza , dichiaratamente notificata il 22/4/2022. 1.3. Il ministero dell’interno e il prefetto di Ferrarasono rimastiintimati. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte prende atto che il ricorso, notificato solo in data 13/9/2022, è, come del resto ammette lo stesso ricorrente, tardivo (v. il ricorso, p. 9) in quanto proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata, dichiaratamente avvenuta in data 22/4/2022 (v. il ricorso, p. 7). 2.2. Né può ritenersi fondata l’istanza, formulata con il primo motivo, di rimessione in termini per la proposizione del ricorso se non altro perché l ’autenticazione della procura difensiva presso l’Ambasciata italiana di Tirana, avvenuta in data 31/5/2022,non impediva di certo la proposizione tempestiva del ricorso stesso nel termine predetto, e cioè entro il 21/6/2022. 3. Il ricorso, quindi, èinammissibile. 4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva dei resistenti. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 Ric. 2022n. 2 2976 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto Così deciso a Roma, nella