CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Udito l'[OSCURATO:PERSONA] ASOLE, difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Revaz BERIDZE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bologna, in data 01/04/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 2 aprile 2019, ha condannato il ricorrente ed Igor MUNTEANU alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.300,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. ed al contempo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] M USTEATA. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, errata applicazione ed interpretazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., travisamento della prova nonché carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove. La Corte territoriale avrebbe ignorato gli elementi probatori favorevoli all'imputato indicati nell'atto di appello, elementi che escluderebbero la presenza del BERIDZE sulla scena del crimine. La motivazione sarebbe contraddittoria ed illogica nella parte in cui conferma l'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] COLTA disposta dal giudice di primo grado in considerazione della mancanza di elementi probatori idonei a dimostrarne la partecipazione alla rapina, non ritenendo sufficiente la mera presenza all'interno della vettura del MULTEANU due ore dopo la rapina ed al contempo condanna il BERIDZE sulla base della medesima argomentazione. Il percorso argomentativo indicato dai giudici di appello sarebbe contraddittorio ed illogico nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] MUSTEATA in considerazione della mancanza di elementi probatori idonei a dimostrarne la partecipazione alla rapina, non ritenendo sufficiente la mera intestazione dell'utenza 389/5704066 ed al contempo condanna il BERIDZE in quanto intestatario dell'utenza 389/5610285 nonostante la stessa fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA] COLTA. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per i motivi che seguono. 1. La Corte territoriale ha desunto la partecipazione del BERIDZE alla rapina avvenuta in [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 2013 esclusivamente da due elementi logico-fattuali emersi dall'istruttoria dibattimentale: l'utenza telefonica 389 5610285 intestata al ricorrente è stata utilizzata da uno dei rapinatori nelle ore immediatamente precedenti e nel corso della rapina, il BERIDZE - due ore dopo la commissione della rapina- si trovava a Riccione a bordo dell'autovettura del rapinatore Igor MUNTEANU unitamente al connazionale [OSCURATO:PERSONA] COLTA. 2. La motivazione è carente nella parte in cui afferma, in modo congetturale e senza confrontarsi con le doglianze difensive, che il BERIDZE, il giorno della rapina, ha utilizzato l'utenza telefonica 389 5610285 a lui intestata, fondando tale affermazione esclusivamente in considerazione del fatto che la predetta utenza nelle ore precedenti al fatto delittuoso ha allacciato celle limitrofe all'abitazione del ricorrente e dell'accertata presenza dell'imputato a bordo della vettura del MUNTENAU poche ore dopo la rapina. Appare evidente che detta motivazione comprova esclusivamente che la predetta utenza telefonica era in uso ad uno dei malviventi nel corso della rapina ma non fornisce elementi logico-probatori idonei a comprovare che l'utenza sia stata utilizzata proprio dal BERIDZE stante la 'natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di merito. La conclusione cui giungono i giudici di merito è simile, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità. La motivazione è, inoltre, del tutto carente in ordine alla doglianza con la quale il ricorrente ha evidenziato che la predetta utenza era in realtà in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] COLTA, come affermato dagli stessi investigatori; i giudici di appello non hanno affrontato e confutato in alcun modo tale decisiva affermazione con conseguente vizio di motivazione. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello appare, inoltre, illogico e contraddittorio nella parte in cui desume la partecipazione del BERIDZE alla rapina da una circostanza fattuale (presenza a bordo della vettura del MUNTEANU due ore dopo la rapina) ritenuta insufficiente a dimostrare il coinvolgimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA] COLTA, anche egli trovato a bordo del medesimo veicolo in occasione del controllo stradale effettuato dai carabinieri di Riccione. Deve esser, quindi, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi raccolti non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato. 3. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, aderendo ad analoga impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente.Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna, che si pronuncerà su tutte le criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Ap