CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 28475/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 668/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11284/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2025 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), ha annullato il provvedimento in data 7 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari, limitatamente ai reati contro la fede pubblica descritti nelle incolpazioni di cui ai capi 4, 5, 6 e 7; e ha applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al delitto di associazione per delinquere (incolpazione di cui al capo 1.); in particolare, poiché gravemente indiziato di essere membro di un’associazione dedita a consentire il conseguimento della patente di guida attraverso sistemi fraudolenti (ossia mediante un sistema di comunicazione a distanza) o la corruzione di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28475/2025 Roma, lì, 04/08/2025 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse della persona sottoposta a indagini, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 125, comma 3, e 267 cod. proc. pen. in ragione della mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni emessi dal 9 febbraio 2023 fino all’esito delle operazioni (nel giugno 2023). Il Tribunale ha accolto l’eccezione di inutilizzabilità sollevata rispetto ai precedenti decreti (dal 22 luglio 2022 al 26 gennaio 2023) e ai relativi decreti di proroga; tuttavia, nonostante l’art. 185, comma 1, cod. proc. pen. preveda che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo», ha ritenuto utilizzabili i risultati delle successive intercettazioni quantunque i decreti che le hanno autorizzate siano stati «emessi sulla base [delle] prove inutilizzabili di cui ai decreti precedenti» e dovrebbero perciò «ritenersi nulli e/o inutilizzabili, per mancanza assoluta di motivazione». 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’associazione di cui al capo 1. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul vincolo permanente tra gli associati e sulla loro consapevolezza di far parte di un sodalizio e «partecipare alla realizzazione di un duraturo programma criminale», soffermandosi invece sui singoli reati fine (senza argomentare sull’accordo criminoso); ed avrebbe reso una motivazione apparente, o comunque carente, sulla sussistenza di una struttura organizzativa (facendo sempre riferimento ai reati fine); infine, non avrebbe argomentato sulle deduzioni contenute nella memoria difensiva presentata il 27 gennaio 2025. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione. Il Tribunale avrebbe attribuito all’[OSCURATO:PERSONA] un ruolo paritetico a quello del Caiani (ritenuto capo e promotore), neppure ascrittogli dal Pubblico ministero, nel presupposto che gli apparecchi utilizzati per gli esami fossero forniti «dai napoletani» e che gli indagati concordassero le proprie azioni tenendo conto delle esigenze di costoro. Tuttavia, la motivazione sarebbe viziata, considerato che all’[OSCURATO:PERSONA] sono stati attribuiti solo quattro reati fine in un arco di tempo strettissimo; e il Collegio del riesame avrebbe valorizzato in maniera illogica un dialogo intercettato, un incontro a Latina con il Caiani (cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato solo perché accompagnava l’Amore), talune conversazioni intercettate in cui l’Amore si è espresso al plurale. Difatti, gli elementi in atti potrebbero al più giustificare un accordo per «commettere i delitti ravvisati» ma non, in difetto di condotte ulteriori, il fatto associativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è nel complesso infondato. La giurisprudenza di legittimità, anche sulla scorta di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., n. 219 del 2019; n. 252 del 202; n. 247 del 2022), ha in più occasioni condivisibilmente affermato che – a differenza di quanto previsto dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen. per la nullità – non può trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata” in assenza di una espressa previsione legislativa: con la conseguenza che «l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse» (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 – 02; cfr. pure Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826 – 01). Difatti, «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili»; e «il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e [...] pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile» (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015 – dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021 – dep. 2022, Cordua, Rv. 282898 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311 – 01, in motivazione; contra, Sez. 1, n. 3154 del 25/09/2013 – dep. 2014, Teodosio, Rv. 258641 - 01). Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa – e come, invece, correttamente osservato nell’ordinanza impugnata – la declaratoria di inutilizzabilità dell’esito delle intercettazioni eseguite in forze dei primi decreti del G.i.p. (fondata dal Tribunale sulla qualificazione giuridica dei fatti per cui erano state autorizzate le captazioni sub specie degli artt. 1 e 2 legge 19 aprile 1925, n. 474, per cui non sono consentite, e non come falso ideologico in atto pubblico in relazione al quale erano state autorizzate): - non inficia ex se i successivi provvedimenti autorizzativi, resi pure per delitti che consentono gli ascolti e, in particolare, per la corruzione (profilo questo in alcun modo censurato dalla difesa, su cui dunque non si immora; - né può determinarne una mancanza di motivazione poiché – sempre nell’ottica difensiva – dovrebbero essere espunti da essi gli elementi tratti dalle precedenti captazioni. Tanto più che gli stessi decreti compiegati al ricorso fondano la sussistenza del compendio indiziario (atto a giustificare le intercettazioni) anche su altri atti di indagine, richiamando, in particolare, la distinta attività compiuta dalla polizia giudiziaria: sul punto il ricorso nulla espone, assumendo invece che il primo decreto qui oggetto di censura (del 10 febbraio 2023) si sarebbe basato esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni effettuate in forza dei decreti cui inerisce la declaratoria di inutilizzabilità; e, quanto ai successivi decreti, compiendo un generico rimando ad essi, inidoneo a costituire una compiuta censura di legittimità; infine, menzionando pure il decreto del 10 marzo 2023, non richiamato nell’ordinanza impugnata, non costando dunque quali sarebbero le captazioni intercettate in forza di esso poste a base della statuizione cautelare (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01: «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»; cfr. pure Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01). D’altra parte, come puntualizzato anche in tema di intercettazioni (e condivisibilmente evidenziato dal Procuratore generale), «il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione», che qui – come esposto – non può ritenersi (Sez. 5, n. 19388/2018, cit.; cfr. pure Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 – 01). 2. Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati, generici e versati in fatto. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune» (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 - 01), «elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi» (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 – 01); inoltre, «l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 - dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009). Sotto il profilo della durata nel tempo dell’attività criminale, quantunque – come appena esposto – «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda la commissione di un numero indeterminato di reati», la societas sceleris può anche «essere progettata per operare per un tempo determinato» (Sez. 3, n. 39478 del 25/06/2024, Barbarino, Rv. 287108 – 01); e perché sussista la partecipazione all’associazione «non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo» (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 – dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 – 01). Ciò posto, il Tribunale ha analiticamente esposto le ragioni per cui – nell’ottica della gravità indiziaria che qui rileva – ha ritenuto che nella specie sia da ravvisare un'associazione per delinquere e non anche il mero concorso di persone nel reato, elencando gli elementi dai quali ha tratto l'esistenza di un organismo stabile volta alla commissione di un programma criminoso indeterminato con la predisposizione dei mezzi all'uopo necessari (valorizzando il numero dei reati fine, le modalità consolidate con cui sono stati posti in essere nel lasso di tempo di alcuni mesi, il rapporto fiduciario tra i soggetti in discorso, compreso l’odierno ricorrente, dimostrativo dell’affectio societatis, i mezzi tecnici messi a disposizione per la realizzazione dei reati fine – ossia per consentire il fraudolento superamento degli esami per ottenere la patente di guida). E, a proposito della intraneità dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, oltre a richiamare la commissione da parte sua di più reati fine, ne ha evidenziato – oltre ai già richiamati elementi dimostrativi dell’affectio sociatis – il ruolo essenziale per l’attività illecita e le relazioni dirette con il Caiani (gestore di una delle autoscuole che operavano illecitamente) anche quale braccio destro del coindagato Amore. Si tratta di un iter, conforme al diritto e con evidenza non viziato, cui l’impugnazione non ha mosso compiute censure di legittimità, a ben vedere reiterando il medesimo ordine di argomentazioni già disattese dal Tribunale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e, nel resto, a prospettare un’alternativa lettura del compendio in atti, ivi compresi gli esiti delle captazioni, qui non consentito (cfr. Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino, n.m.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); nonché a dedurre genericamente che il Collegio del riesame non si sarebbe espresso sulle allegazioni contenute nella memoria difensiva ivi presentata, allegazioni di cui il ricorso riporta un passo del tutto privo di specificità (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01: «La parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»). Né può dirsi fondata la censura, per vero del tutto generica, relativa alla qualificazione dell’[OSCURATO:PERSONA] come gravemente indiziato del delitto di associazione per delinquere con ruolo apicale nel sodalizio (quantunque tale ruolo non gli sia stato attribuito dal Pubblico ministero), in quanto per costante giurisprudenza, «in tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale» (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211 – 02). 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]