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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45909/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non risulta da alcun atto scritto redatto dalla polizia giudiziaria ma soltanto dalla deposizione dell'operante, il quale ha riferito, in dibattimento, che il Merisi ha risposto negativamente alla domanda se volesse farsi assistere da un difensore in relazione all'effettuazione dell'accertamento alcolimetrico, poi espletato in ospedale.

Ma la deposizione dell'operante sul punto è inutilizzabile, non potendo supplire alla mancanza di rituale verbalizzazione, onde l'accertamento alcolimetrico è nullo e l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.

2.1. Dall'esame degli atti redatti dal personale ospedaliero risulta che il Merisi entrò in Pronto soccorso il 14 ottobre alle ore 18,58 ed effettuò il prelievo alle ore 19,18.

Nel certificato del laboratorio di analisi, il campione riporta invece la data del 15 ottobre 2017, ore 13,17.

I giudici di merito avrebbero pertanto dovuto accertare se il campione di sangue prelevato il 14 ottobre 2017 sia lo stesso campione che è stato trasmesso al laboratorio il giorno successivo.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nessuna norma prevede infatti che l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. debba essere necessariamente dato per iscritto, quasi che la forma scritta costituisca requisito previsto dalla legge ad substantiam (Sez. 4, n. 14621 del 4/2/2021, Rv. 280833).

E' dunque sufficiente che il predetto avviso venga dato in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e cioè a consentire al destinatario di comprendere appieno il significato del predetto avviso e quindi l'esatta portata della facoltà difensiva ad esso correlata, sì da consentirne l'eventuale esercizio (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rv. 279958; conf.

Cass., n. 4945 del 2012, Rv. 252034).

Dunque un avviso dato verbalmente ma in termini chiari ed inequivocabili è assolutamente rituale.

Quanto alla prova di aver dato tale avviso, non vi è alcuna preclusione alla testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria, trattandosi di un dato di fatto di cui nessuna norma prevede la dimostrazione esclusivamente per via cartolare e non attraverso una prova dichiarativa.

Ne deriva che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può legittimamente essere fornita mediante la deposizione dell'agente operante (Sez. 4, n. 3725 del 10/9/2019, Rv. 278027; conf.

Cass., n. 7677 del 2019, Rv. 275148-01).

Si tratta dunque esclusivamente di valutare l'attendibilità della deposizione dell'operante, anche alla luce del tempo trascorso dall'accertamento, delle ragioni della mancata verbalizzazione, che vanno certamente chiarite in sede di esame dell'operante, e della ripetitività delle procedure di riscontro alcolimetrico abitualmente espletate dalla polizia giudiziaria: circostanze tutte che possono rendere difficile il ricordo di ogni singolo accertamento.

1.1. Nel caso in esame, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che dalla testimonianza dell'agente operante è emerso che era stato chiesto all'imputato se necessitasse dell'assistenza del difensore e che il Merisi aveva più volte risposto negativamente.

Il giudice di primo grado ha specificato che l'operante era stato molto preciso nella sua deposizione, ricordando che, a seguito di queste circostanze, era stato chiesto all'imputato di seguire gli agenti presso il Comando di polizia locale e addirittura che era stata chiamata la sorella dell'imputato; che il macchinario presso il Comando di polizia locale non funzionava e che pertanto era stato necessario chiedere all'imputato di recarsi presso una struttura ospedaliera, ove poi effettivamente era stato effettuato il prelievo.

Trattasi di motivazione congrua, esauriente e pienamente idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. La seconda doglianza esaurisce la propria rilevanza sul terreno del merito.

Al riguardo, il giudice a quo ha posto in luce che non vi sono ragioni per dubitare che il certificato contenente l'accertamento del tasso alcolemico si riferisca all'imputato.

Quest'ultimo era stato infatti trovato in stato di alterazione etilica il 14 ottobre 2017; gli operanti erano intervenuti sul posto alle ore 15,55, constatando nell'immediatezza che il Merisi presentava alito vinoso e versava in r „ stato confusionale.

L'imputato si era poi recato presso il Comando di polizia ove si era trattenuto a lungo, fino a sera, poiché in quella sede doveva essere effettuato l'esame alcolimetrico.

Stante l'impossibilità di procedere perché l'etilonnetro non funzionava, l'imputato, su invito degli operanti, intorno alle 19, si recò presso l'ospedale, ove venne sottoposto al prelievo ematico.

Avvenuto il prelievo, stante l'ora, il campione di sangue venne inviato al laboratorio interno dell'ospedale il 15 ottobre, risultando così spiegata l'apparente discrasia cronologica.

Di qui la conclusione alla quale perviene il giudice a quo secondo cui nulla induce a ritenere che al laboratorio sia stato inviato un differente campione di sangue, considerato altresì che gli stessi agenti avevano notato uno stato di alterazione da abuso di alcool dell'imputato già nell'immediato.

La data del 10 novembre 2017 - precisa infine la Corte d'appello - è invece quella di estrazione del certificato dall'archivio dell'ospedale e dunque in alcun modo pone in dubbio tale ricostruzione della sequenza procedimentale.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della doglianza formulata dalla difesa dell'imputato, alla quale i giudici di merito hanno fornito risposta attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, in quanto del tutto coerenti con una esauriente disamina delle risultanze agli atti (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non risulta da alcun atto scritto redatto dalla polizia giudiziaria ma soltanto dalla deposizione dell'operante, il quale ha riferito, in dibattimento, che il Merisi ha risposto negativamente alla domanda se volesse farsi assistere da un difensore in relazione all'effettuazione dell'accertamento alcolimetrico, poi espletato in ospedale. Ma la deposizione dell'operante sul punto è inutilizzabile, non potendo supplire alla mancanza di rituale verbalizzazione, onde l'accertamento alcolimetrico è nullo e l'imputato avrebbe dovuto essere assolto. 2.1. Dall'esame degli atti redatti dal personale ospedaliero risulta che il Merisi entrò in Pronto soccorso il 14 ottobre alle ore 18,58 ed effettuò il prelievo alle ore 19,18. Nel certificato del laboratorio di analisi, il campione riporta invece la data del 15 ottobre 2017, ore 13,17. I giudici di merito avrebbero pertanto dovuto accertare se il campione di sangue prelevato il 14 ottobre 2017 sia lo stesso campione che è stato trasmesso al laboratorio il giorno successivo. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nessuna norma prevede infatti che l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. debba essere necessariamente dato per iscritto, quasi che la forma scritta costituisca requisito previsto dalla legge ad substantiam (Sez. 4, n. 14621 del 4/2/2021, Rv. 280833). E' dunque sufficiente che il predetto avviso venga dato in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e cioè a consentire al destinatario di comprendere appieno il significato del predetto avviso e quindi l'esatta portata della facoltà difensiva ad esso correlata, sì da consentirne l'eventuale esercizio (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rv. 279958; conf. Cass., n. 4945 del 2012, Rv. 252034). Dunque un avviso dato verbalmente ma in termini chiari ed inequivocabili è assolutamente rituale. Quanto alla prova di aver dato tale avviso, non vi è alcuna preclusione alla testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria, trattandosi di un dato di fatto di cui nessuna norma prevede la dimostrazione esclusivamente per via cartolare e non attraverso una prova dichiarativa. Ne deriva che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può legittimamente essere fornita mediante la deposizione dell'agente operante (Sez. 4, n. 3725 del 10/9/2019, Rv. 278027; conf. Cass., n. 7677 del 2019, Rv. 275148-01). Si tratta dunque esclusivamente di valutare l'attendibilità della deposizione dell'operante, anche alla luce del tempo trascorso dall'accertamento, delle ragioni della mancata verbalizzazione, che vanno certamente chiarite in sede di esame dell'operante, e della ripetitività delle procedure di riscontro alcolimetrico abitualmente espletate dalla polizia giudiziaria: circostanze tutte che possono rendere difficile il ricordo di ogni singolo accertamento. 1.1. Nel caso in esame, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che dalla testimonianza dell'agente operante è emerso che era stato chiesto all'imputato se necessitasse dell'assistenza del difensore e che il Merisi aveva più volte risposto negativamente. Il giudice di primo grado ha specificato che l'operante era stato molto preciso nella sua deposizione, ricordando che, a seguito di queste circostanze, era stato chiesto all'imputato di seguire gli agenti presso il Comando di polizia locale e addirittura che era stata chiamata la sorella dell'imputato; che il macchinario presso il Comando di polizia locale non funzionava e che pertanto era stato necessario chiedere all'imputato di recarsi presso una struttura ospedaliera, ove poi effettivamente era stato effettuato il prelievo. Trattasi di motivazione congrua, esauriente e pienamente idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. La seconda doglianza esaurisce la propria rilevanza sul terreno del merito. Al riguardo, il giudice a quo ha posto in luce che non vi sono ragioni per dubitare che il certificato contenente l'accertamento del tasso alcolemico si riferisca all'imputato. Quest'ultimo era stato infatti trovato in stato di alterazione etilica il 14 ottobre 2017; gli operanti erano intervenuti sul posto alle ore 15,55, constatando nell'immediatezza che il Merisi presentava alito vinoso e versava in r „ stato confusionale. L'imputato si era poi recato presso il Comando di polizia ove si era trattenuto a lungo, fino a sera, poiché in quella sede doveva essere effettuato l'esame alcolimetrico. Stante l'impossibilità di procedere perché l'etilonnetro non funzionava, l'imputato, su invito degli operanti, intorno alle 19, si recò presso l'ospedale, ove venne sottoposto al prelievo ematico. Avvenuto il prelievo, stante l'ora, il campione di sangue venne inviato al laboratorio interno dell'ospedale il 15 ottobre, risultando così spiegata l'apparente discrasia cronologica. Di qui la conclusione alla quale perviene il giudice a quo secondo cui nulla induce a ritenere che al laboratorio sia stato inviato un differente campione di sangue, considerato altresì che gli stessi agenti avevano notato uno stato di alterazione da abuso di alcool dell'imputato già nell'immediato. La data del 10 novembre 2017 - precisa infine la Corte d'appello - è invece quella di estrazione del certificato dall'archivio dell'ospedale e dunque in alcun modo pone in dubbio tale ricostruzione della sequenza procedimentale. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della doglianza formulata dalla difesa dell'imputato, alla quale i giudici di merito hanno fornito risposta attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, in quanto del tutto coerenti con una esauriente disamina delle risultanze agli atti (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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