CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roCASTELLO [OSCURATO:SOCIETA]. E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 5818/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 14 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Innanzi il Tribunale di Roma negli anni 90 vennero intraprese davari creditori in danno di [OSCURATO:PERSONA] plurime procedure diNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026espropriazione immobiliare aventi ad oggetto numerosi cespiti: dopo lariunione delle stesse, l’azione esecutiva venne coltivata – anchemediante la rinnovazione della trascrizione del pignoramento – dallaItalfondiario S.p.A., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell’esecutato da diversiistituti di credito.Nel corso dell’espropriazione si svolsero, in contraddittorio tra ilPerlini e [OSCURATO:SOCIETA], alcuni subprocedimenti (per la cessazione dellavendita forzata fatta a lotti ex art. 504 cod. proc. civ. e per la riduzionedel pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ.) nonché incidentali giudizioppositivi (tra i quali, controversia ex art. 512 cod. proc. civ. a seguitodi contestazioni sul progetto di distribuzione).2. Con ordinanza del 22 aprile 2014, il giudice dell’esecuzione, suistanza dell’esecutato, rilevato che la trascrizione del pignoramento erastata rinnovata decorsi oltre venti anni dalla originaria trascrizione,dichiarò estinta l’esecuzione.Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:SOCIETA] dispiegò reclamo ai sensidell’art. 630 cod. proc. civ. (dichiarato inammissibile dal Tribunale diRoma in composizione collegiale con provvedimento del 29 ottobre2014) ed opposizione agli atti esecutivi (rigettata dal Tribunale di Romacon la sentenza n. 6723/2016 del 2 aprile 2016).3. Nel frattempo, con ricorso depositato il 25 novembre 2014,[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione ex art. 615,secondo comma, cod. proc. civ., rassegnando le seguenti conclusioni:(i) «accertare e dichiarare che Perlini ha integralmente assolto ognipropria pendenza debitoria con riferimento ai crediti azionatinell’esecuzione da [OSCURATO:SOCIETA] […] e che pertanto la relativa azioneesecutiva non può più essere proseguita e/o nuovamente intrapresa,con conseguente caducazione dei titoli esecutivi sulla cui basel’esecuzione venne a suo tempo iniziata;r.g. n. 22659/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026(ii) «ordinare conseguentemente la cancellazione del rinnovo dellatrascrizione del pignoramento immobiliare […]»;(iii) «accertare ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. laresponsabilità processuale aggravata della [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per aver agito in sede esecutivasenza la normale prudenza e in particolare per aver proseguito l’azioneesecutiva nel tentativo di ottenere la vendita dei beni pignorati allorchéil credito era stato integralmente soddisfatto nelle forme megliodescritte in narrativa, e(iv) per l’effetto condannare [OSCURATO:SOCIETA] a ristorare Perlini deidanni patrimoniali, non patrimoniali e di immagine conseguenzialmentepatiti nella misura che riterrà di giustizia anche con valutazioneequitativa».Alle domande oppose attiva resistenza [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità.4. All’esito del giudizio di prime cure, celebrato secondo lascansione bifasica tipica delle opposizioni esecutive, il Tribunale diRoma: dichiarò inammissibile l’opposizione (per difetto di interesse adagire, stante la dichiarata estinzione dell’espropriazione); ritenne chela istanza ex art. 96 cod. proc. civ. doveva essere formulata dal Perlinicostituendosi nei giudizi dalla controparte intrapresi avversol’ordinanza di estinzione; compensò per intero le spese di lite.5. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interpostodall’originario opponente.6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi.Resiste, con controricorso, la Castello finance s.r.l., per il tramitedella mandataria doNext S.p.A. (nuova denominazione sociale diItalfondiario S.p.A.).Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..r.g. n. 22659/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ..Lamenta l’omessa pronuncia sulle domande, formulate in primogrado e ribadite con l’atto di appello, con cui aveva chiesto «dichiarare(a) che aveva assolto ogni debito quanto alle posizioni ex BancoAmbrosiano Veneto, ex Comit e ex Ca.Ri.Plo. con conseguentecaducazione e inutilizzabilità, anche in futuro, dei titoli esecutivi postida [OSCURATO:SOCIETA] a base dell’esecuzione; (b) che era cessata la materiadel contendere con riferimento alla domanda di cancellazione dellerinnovate trascrizioni dei pignoramenti immobiliari, cancellazione cuiItalfondiario aveva finalmente provveduto soltanto nel corso delgiudizio di primo grado, con ogni conseguenza in ordine allaliquidazione delle spese di lite (soccombenza virtuale)».1.1. Il motivo è infondato.Come evincesi dalle conclusioni precisate nell’originario atto diingresso della lite (pedissequamente trascritte in parte narrativa):(i) l’accertamento dell’assolvimento di ogni debito e di estinzionedei crediti azionati da [OSCURATO:SOCIETA] concretava la ragione (cioè a dire,la causa petendi) della richiesta di declaratoria di inesistenza del dirittodella società a procedere in via esecutiva, integrante il tipico petitumdella opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.;(ii) l’ordine di cancellazione era invece postulato come effetto(«ordinare conseguentemente») derivante dell’accertamento negativosul diritto a procedere esecutivamente.La pronuncia di inammissibilità della opposizione resa dal giudicedi primo grado e confermata in sede di appello importa, per necessariae logica inferenza, il rigetto implicito delle domande di cui sopra.Non sussiste pertanto il lamentato vizio di omessa pronuncia.r.g. n. 22659/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/20262. Il secondo motivo, ancora con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ., eccepisce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 615, 617 e 96 del codice di rito.Esso, in realtà, articola due distinte censure.3. La prima contesta l’affermato difetto di interesse a proporrel’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. successivamente alladichiarazione di estinzione della procedura espropriativa.Premesso che l’accoglimento di un’opposizione all’esecuzioneassicura una utilità maggiore rispetto alla mera estinzione, rileva comeall’epoca di introduzione della opposizione in parola la proceduraesecutiva non poteva considerarsi definitivamente chiusa, attesal’opposizione agli atti esecutivi (la cui prima fase «è di esclusivacompetenza del G.E. ed è quindi ancora dentro l’esecuzione») esperitada [OSCURATO:SOCIETA] avverso il provvedimento di chiusura dell’esecuzione.3.1. La doglianza non merita accoglimento.Per notoria definizione, l’opposizione all’esecuzione è una delleparentesi cognitive incidentali alle procedure di esecuzione forzata:essa, più specificamente, è un giudizio di accertamento negativo deldiritto del creditore di agire in via esecutiva per conseguire il concretosoddisfacimento del credito riconosciuto dal titolo esecutivo.In ragione della descritta natura, la contestazione sull’an exequaturpostula, indefettibilmente, che il diritto di agire esecutivamente siastato (quantomeno) minacciato o (comunque) in corso di esercizio:presuppone cioè, per un verso, l’avvenuta notificazione di un atto diprecetto (in ciò distinguendosi da una generica azione di accertamentonegativo dell’altrui diritto: cfr. Cass. 04/08/2016, n. 16281; Cass.17/10/2019, n. 26285) e, per altro verso (e nel regime, applicabileratione temporis alla fattispecie, anteriore alla introduzione del terminefinale di ammissibilità operata dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertitodalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con la modifica dell’art. 615,r.g. n. 22659/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026secondo comma, cod. proc. civ.) che la procedura esecutiva, in formaspecifica o per espropriazione, non si sia conclusa in uno dei possibilimodi di sua definizione, satisfattivi o meno della pretesa azionata.In assenza degli illustrati presupposti, difetta l’interesse, concretoed attuale, ad invocare la declaratoria di insussistenza del diritto aprocedere esecutivamente: l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è,pertanto, inammissibile (così, con riferimento alle diverse tipologie diprocedure esecutive: nell’esecuzione per rilascio, Cass. 27/05/2025, n.14158; nella espropriazione presso terzi, Cass. 21/04/2022, n. 12690;nell’espropriazione immobiliare, Cass. 31/05/2023, n. 15439).A questi princìpi di diritto è conforme la decisione impugnata làdove ha negato l’ammissibilità della opposizione all’esecuzione siccomeintrapresa in epoca successiva all’ordinanza di estinzione (rectius, diimproseguibilità: Cass. 07/06/2025, n. 15241; Cass. 06/06/2025, n.15143; Cass. 11/03/2016, n. 4751) della procedura esecutiva permancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termineventennale fissato dall’art. 2668-ter del codice civile.3.2. Né ad una differente conclusione inducono gli argomenti - purdiffusamente illustrati – spesi sul punto da parte ricorrente, tantonell’atto di adizione della Corte quanto nella memoria illustrativa,finalizzati, in sostanza, a sostenere che al momento di presentazionedella opposizione l’esecuzione dovesse reputarsi ancora pendente.3.2.1. A suffragio dell’assunto, l’impugnante sostiene, in primis,che «il provvedimento di estinzione non può essere immediatamenteefficace, essendo la sua definitività rimandata alla stabilizzazione permancata impugnazione ovvero all’esito negativo dei controlli disponibili(diversi per l’estinzione tipica e per quella atipica)».Richiama, trascrivendone ampi stralci della motivazione, Cass.07/08/2023, n. 23941, secondo cui «la cancellazione della trascrizionedel pignoramento disposta in conseguenza della chiusura anticipata (or.g. n. 22659/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’estinzione) del processo esecutivo, può essere in concreto attuatasoltanto dopo che il provvedimento che ne costituisce il presuppostosia divenuto definitivo, in virtù della mancata contestazione dellostesso nei termini di legge o del definitivo rigetto dell’opposizione agliLa tesi non convince.L’arresto invocato dal ricorrente, invero isolato, si pone in (nondichiarato) contrasto con princìpi di diritto enunciati reiteratamente daquesta Corte, anche nella sua composizione più tipica di organo dellanomofilachia, che qui si intende fermamente e convintamente ribadire,dacché consentanei ai connotati tipizzanti l’esecuzione forzata.Al riguardo, si vuol qui fare relatio alla diffusa trattazione sul temasvolta da Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387, i cui passaggi salienti(collocati ai punti 45.-49. della parte motiva) vanno così riaffermati:- ) il processo esecutivo si presenta strutturato non già come unasequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale -secondo lo schema proprio del processo di cognizione - ma come unasuccessione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di attiordinati a distinti provvedimenti successivi (Cass. Sez. U. 27/10/1995,n. 11178, nonché, più di recente, Cass. 15/07/2016, n. 14449);- ) tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, inquanto necessariamente funzionalizzati all’ordinato sviluppo dellasequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per sé soligli effetti loro propri e la stessa progressione del processo, non appenavenuti a giuridica esistenza, tanto da potersi qualificare comeintrinsecamente definitivi in forza della loro solo pronuncia (odeventuale deposito in cancelleria, se separato);- ) il concetto di definitività in dipendenza dell’esaurimento dei gradiordinari di impugnazione, invece, è alieno dal processo di esecuzione,in quanto connaturato al giudizio di cognizione;r.g. n. 22659/2023 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026- ) una tale intrinseca definitività degli atti del processo esecutivonon è inficiata dalla previsione di un sistema di rimedi, assistiti darigorosi termini decadenziali, né dalla normale revocabilità - salvoespressa contraria previsione - di tutte le ordinanze ed i decreti delgiudice dell’esecuzione.Da tanto discende l’attribuzione di efficacia immediata (anche) alprovvedimento dichiarativo dell’estinzione dell’esecuzione per causetipiche o della chiusura anticipata di essa per vicende atipiche.3.2.2. Rileva poi parte ricorrente che «al momento del deposito delricorso in opposizione all’esecuzione era pendente dinanzi al G.E. lafase sommaria dell’opposizione agli atti avverso il provvedimento diestinzione»: orbene, poiché, sulla scorta della struttura bifasica dellecontroversie oppositive, «la fase sommaria dell’opposizione agli atti èdi esclusiva competenza del G.E. che opera all’interno del processoesecutivo», tanto «significa che l’esecuzione è ancora in atto».Il ragionamento, pur muovendo da un corretto inquadramentocronologico degli accadimenti processuali, non è conforme a diritto.La pendenza del procedimento esecutivo cessa con l’adozione delprovvedimento (immediatamente efficace, come innanzi chiarito) chelo conclude: nella maniera fisiologica (ovvero con la soddisfazione, purnon integrale) del ceto creditorio oppure per vicende anomale e nonsatisfattive per i creditori (come nel caso di estinzione, tipica o atipica).Come puntualizzato da questa Corte con riferimento all’ordinanzadi approvazione del progetto di distribuzione, momento terminativodell’espropriazione immobiliare, la disposta chiusura dell’esecuzionenon è impedita dalla mera proposizione di una opposizione formale odi un reclamo avverso il provvedimento conclusivo: soltanto l’eventualeaccoglimento del rimedio esperito travolge, con effetto demolitorio extunc, tale provvedimento e determina il ripristino del corso dellar.g. n. 22659/2023 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026procedura esecutiva (cfr., in tal senso, con diffusa motivazione, Cass.20/11/2023, n. 32143 e n. 32146).In questa prospettiva, la necessaria celebrazione della prima fasedella opposizione agli atti esecutivi innanzi il giudice dell’esecuzionenon concreta un’appendice della procedura esecutiva oramai conclusa(ovvero non determina una protrazione della pendenza di essa) ma èfinalizzata esclusivamente alla (eventuale) adozione delle misureindilazionabili idonee ad evitare il determinarsi, in maniera irreversibile,degli effetti della estinzione e salvaguardare così il (prognosticatocome) favorevole esito della controversia oppositiva.Ciò consente di escludere che, nella specie, l’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. sia stata dispiegata ad esecuzione in corso.4. Con la seconda censura del secondo motivo, parte impugnanterappresenta che l’illecito denunciato con la domanda di risarcimentodanni per responsabilità processuale aggravata era la «condottaingiustificatamente vessatoria e persecutoria» serbata da [OSCURATO:SOCIETA]«durante tutto l’arco dell’esecuzione attinente all’an dell’esecuzione»,sicché tale domanda andava proposta in seno al «giudizio in cui sicontesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata»: non già, comeinvece opinato dalla Corte territoriale, nell’àmbito dell’opposizione agliquel singolo atto), poiché l’introduzione di tale opposizione da parte diItalfondiario «integrava uno dei tanti comportamenti processuali,dilatori e gravatori, generativi della responsabilità aggravata».4.1. Anche questa censura va disattesa, benché occorra – ai sensidell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. – correggere la motivazionedella sentenza gravata, conforme a diritto nella finale statuizione resa.4.1.1. Sul tema, sono doverose brevi premesse di ordine generale.Nonostante il testuale riferimento all’esecuzione forzata contenutonel secondo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., si ritiene che l’agire inr.g. n. 22659/2023 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026via esecutiva (con tale locuzione intendendo sia il promuovimento dellaesecuzione quanto del compimento di atti di impulso di essa) possaintegrare illecito processuale secondo la duplice direttrice tracciata daambedue i primi due commi della norma citata.Comunemente invalsa è, infatti, la distinzione tra la responsabilitàda procedure esecutive illegittime (o irrituali), regolata dal precettogenerale e omnicomprensivo del primo comma, ravvisabile in caso dipresupposti speciali di legittimità o nell’inosservanza delle formeprescritte, e la responsabilità da procedure esecutive ingiuste, invececonfigurabile allorché l’atto esecutivo sia realizzato senza la normaleprudenza ed a tutela di una situazione giuridica inesistente.Ciò posto, il problema di maggiore rilevanza correlato all’illecitoprocessuale commesso in àmbito esecutivo concerne la individuazionedella sede di esercizio della tutela risarcitoria.La questione concerne, in specifico, le modalità con cui, in caso diillecito processuale di matrice esecutiva, realizzare la correlazione tradomanda di merito e domanda ex art. 96 cod. proc. civ., cioè a dire lacorrispondenza biunivoca tra giudice del merito e giudice dellaresponsabilità aggravata che un unanime indirizzo giurisprudenzialeconsidera quid proprium dell’istituto.Si tratta, in sintesi, di sostanziare di concreto contenuto precettivola indicazione positiva del «giudice che accerta l’inesistenza del diritto(...) per cui è stata iniziata o compiuta» un’esecuzione forzata ingiustaquale giudice cui è devoluta la cognizione sulla istanza di ristoro deipregiudizi da tale esecuzione derivanti.4.1.2. Sull’argomento, l’analisi non può che muovere da un arrestodi questa Corte, reso nella composizione più tipica di organo dellanomofilachia ed a risoluzione di questione di massima importanza.r.g. n. 22659/2023 10Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il riferimento è a Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478, relativaspecificamente ad una vicenda in cui si lamentavano danni provocatida un’esecuzione forzata coltivata nonostante il sopravvenuto difettodel titolo giudiziale azionato ma recante l’enunciazione di regulae iurisdi indubbio tenore generale.Il principio di diritto affermato da tale pronuncia è stato cosìmassimato: «l’istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96,secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto, senzala normale prudenza, un’esecuzione forzata in forza di un titoloesecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamentecaducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossianel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titoloesecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi sianopreclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domandadeve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Soloqualora sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di dirittoall’articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita laproposizione in un giudizio autonomo».Con particolare riguardo all’articolazione dell’istanza di ristoro inseno alla controversia di cui all’art. 615 cod. proc. civ., si chiarisce, inmotivazione, che: «ben potrebbe darsi che la domanda risarcitoria nonpossa essere proposta né davanti al giudice della cognizione né davantia quello dell’opposizione all'esecuzione. Come correttamente harilevato la citata sentenza n. 28527 del 2018, infatti, può sussisteretanto un’impossibilità di fatto quanto un’impossibilità di diritto. Laprima si ha quando la vittima, al momento del compimento dellatemeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e nonpoteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito; la seconda,invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusionidi carattere processuale alla proposizione della relativa domanda. […]r.g. n. 22659/2023 11Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026In questi casi - e soltanto in questi, giova ripeterlo - il danneggiato nonavrà altra strada che quella di proporre la domanda risarcitoria in ungiudizio autonomo. Ma siffatta possibilità non è frutto di una liberascelta della parte, bensì dell’impossibilità di percorrere le strade inprecedenza delineate. Si tratta, in definitiva, di una sorta di estrema eresidua eventualità che non può essere sempre esclusa e checostituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenzainterna del sistema».4.1.3. Le considerazioni innanzi trascritte (già più volte ribadite: v.,ex aliis, Cass. 31/12/2021, n. 42119; Cass. 15/05/2023, n. 13244;Cass. 30/12/2023, n. 36593), cui il Collegio intende dare continuità,appaiono dirimenti per dare risposta al motivo in scrutinio.Non è dubbio, in virtù della esaustiva narrazione dei fatti operatain ricorso, che la domanda risarcitoria avanzata dall’odierno ricorrenteindividuasse come sua causa petendi un coacervo di comportamentitenuti «per tutto l’arco della procedura» dalla [OSCURATO:SOCIETA], nel lorocomplesso asseritamente temerari: ingiustificate resistenze ad istanzedi riduzione del pignoramento, all’opposizione distributiva, rinnovazionidi ipoteche e pignoramenti, prosecuzione della procedura anche dopol’avvenuto deposito di somme idonee alla soddisfazione del credito.In breve: una condotta in thesi qualificante come ingiusta (e nonillegittima) la condotta procedura esecutiva.Non è pertanto corretto ritenere – come invece ha fatto il giudiceterritoriale – che un’istanza risarcitoria del genere dovesse essereproposta (a pena di preclusione) in replica alla opposizione agli attiesecutivi o al reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso l’ordinanzadichiarativa dell’estinzione: come detto, il contegno denunciato cometemerario non si esauriva nella reazione alla dichiarata estinzione.E tuttavia, la domanda in parola nemmeno poteva essere avanzata(come accaduto) nell’àmbito della opposizione all’esecuzione ex art.r.g. n. 22659/2023 12Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026615 cod. proc. civ., per la dirimente ragione che la proposizione di taleopposizione era preclusa dalla chiusura della procedura esecutiva e cheil danno da essa cagionato continuava a manifestarsi (con il permaneredella trascrizione del pignoramento) dopo siffatta chiusura.Per il supposto danneggiato residuava, quale sedes ad un temporesiduale ed esclusiva per azionare la pretesa risarcitoria, la esperibilitàdi un giudizio di danno autonomo e separato.Resta dunque confermata, pur sulla base di diversa motivazione, lapronuncia gravata nella parte in cui ha negato l’ammissibilità delladomanda ex art. 96 cod. proc. civ. articolata dall’odierno ricorrente.5. Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degliartt. 99 e 276 cod. proc. civ. nonché dell’art. 119 disp. att. cod. proc.civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..L’impugnante critica la decisione sulle spese «che esibisce unamotivazione perplessa e contraddittoria: […] non si comprende perchéla Corte non abbia liquidato, come chiedeva [OSCURATO:SOCIETA], le spese deldoppio grado riformando la sentenza del Tribunale, che le avevacompensate proprio motivando che la decisione in rito giustifical’integrale compensazione delle spese».Richiede l’annullamento della statuizione «essendo evidente chePerlini, vittorioso, ha diritto all’integrale refusione delle spese dei duegradi di merito e del presente grado di legittimità».5.1. Il motivo è infondato.L’odierno ricorrente aveva chiesto al giudice di appello la riformadella statuizione di compensazione delle spese disposta in prime curesul rilievo che «il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare l’astrattafondatezza della diversa domanda volta ad ottenere la cancellazionedella trascrizione del pignoramento [...] nonché della domanda diaccertamento negativo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]».r.g. n. 22659/2023 13Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026L’argomentazione riposa su un presupposto errato: come rilevatoin relazione al primo motivo di ricorso, ambedue le domande richiamateerano state implicitamente rigettate dal giudice di prima istanza (condecisione confermata in appello), quale logica inferenza della dichiaratainammissibilità della opposizione.L’esito del giudizio di prime cure vedeva quindi l’odierno ricorrenteintegralmente soccombente: sicché egli non poteva impugnare lacompensazione disposta dal primo giudice, in quanto a lui favorevole.D’altro canto, la integrale soccombenza nel merito in appelloesclude la illegittimità della condanna alle spese di quel grado impartitanei confronti del ricorrente.6. Il ricorso è rigettato.7. La novità negli esatti termini delle questioni affrontate nelgiudizio di legittimità giustifica, a parere della Corte, la compensazione,per intero, delle relative spese tra le parti.8. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudiziodi legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 22659/2023 14Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22659/2023Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 13090/2026Data pubblicazione 07/05/2026unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 9 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 22659/2023 15Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]