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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06376/2023

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ubordinazione ORDINANZA sul ricorso 17848-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" (I.N.P.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6 - ricorrente principale e controricorrente alla ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, è elettivamente domiciliata c2.1 - con troricorrente e ricorrente incidentale - 4- 3 per la cassazione della sentenza n. 231 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 19 gennaio 2017 e pubblicata il 24 febbraio 2017 (R.G.N. 5474/2013).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza n. 231/2017, pubblicata il 24 febbraio 2017, la Corte d'appello di Roma ha accolto i gravami proposti tanto dall'INPGI quanto da "[OSCURATO:PERSONA] cooperativa" e, in riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha condannato la società "[OSCURATO:PERSONA]" a corrispondere il complessivo importo di Euro 8.929,10 e ha rigettato, invece, le pretese dell'INPGI con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per un mezzo e il restante mezzo è stato posto a carico dell'INPGI. 1.1.- In accoglimento del gravame dell'INPGI, la Corte territoriale ha statuito l'obbligo di assoggettare a contribuzione anche le somme corrispondenti all'indennità sostitutiva di mancato preavviso, per l'importo di Euro 8.929,10, oltre alle sanzioni. 1.2.- La Corte di merito, inoltre, ha accolto le doglianze della società "[OSCURATO:PERSONA]" e ha così escluso i tratti distintivi della subordinazione nel rapporto di lavoro che vincolava la società appellante e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente infondatezza della pretesa azionata dall'INPGI. 2.- L'INPGI impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 14 luglio 2017 e affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. 3.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale incentrato su due motivi, illustrati da memoria. 2 - 4.- L'INPGI replica al ricorso incidentale, notificando controricorso, ai sensi dell'art. 371, quarto comma, cod. proc. civ. 5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il presente giudizio trae origine dall'opposizione contro il verbale di accertamento ispettivo n. 6 del 2009, che alla società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" ha contestato la posizione del direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 1° dicembre 2003 al 3 luglio 2007, sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro, e la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso al giornalista [OSCURATO:PERSONA], in occasione della risoluzione consensuale del rapporto. 2.- Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si appuntano le censure dell'INPGI, ricorrente principale.

Il ricorso incidentale del "[OSCURATO:PERSONA]" investe, invece, l'obbligo di versare la contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso. 3.- Il ricorso principale si articola in quattro motivi. 3.1.- Con il primo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPGI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 cod. civ. e dell'art. 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Nell'accertamento della subordinazione, la sentenza impugnata avrebbe applicato, alla fattispecie del direttore del giornale, indici impropri, senza rilevare che si tratta pur sempre di un dirigente, di una figura apicale, non equiparabile agli altri lavoratori subordinati. 3.2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2094 e 2099 cod. civ. e dell'art. 6 del citato contratto nazionale.

Avrebbe errato la Corte d'appello nel reputare gratuita la prestazione del Ferrara, senza considerare che era remunerata dal compenso percepito per gli editoriali. 3.3.- Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.2082, 2086, 2094 e 2095 cod. civ. e dell'art. 6 del contratto nazionale e imputa ai giudici d'appello di avere erroneamente ricondotto la direzione della redazione a un'attività imprenditoriale, al fine di disconoscere la subordinazione. 3.4.- Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente principale censura violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2542 cod. civ. e dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Erroneamente la Corte d'appello di Roma avrebbe affermato che non grava sulla società l'onere di provare la qualità d'imprenditore in capo al giornalista. 4.- Il primo mezzo si rivela in parte infondato e in parte inammissibile. 5.- La censura è infondata, nella parte in cui addebita alla sentenza d'appello di avere applicato al direttore responsabile della testata una nozione incongrua di subordinazione, immemore della peculiarità dei compiti demandati a questa figura di vertice della compagine editoriale. 6.- Questa Corte è costante nell'escludere la necessaria correlazione tra l'incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda proprietaria.

La subordinazione postula la coesistenza, in capo alla medesima persona, chiamata ad assolvere l'indicata funzione di carattere pubblicistico, di altri e diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa (Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22264, in linea con Cass., sez. lav., 24 febbraio 2016, n. 3647, e con la più risalente Cass., sez. lav., 13 novembre 1985, n. 5571).

In una prospettiva più generale, si deve poi considerare che, in materia di attività giornalistica, il carattere della subordinazione risulta attenuato in ragione della creatività e della particolare autonomia che qualificano la prestazione lavorativa e della natura prettamente intellettuale dell'attività stessa.

Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione, occorre annettere specifico rilievo all'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass., sez. lav., 7 settembre 2021, n. 24078; in termini, di recente, Cass., sez. lav., 8 agosto 2022, n. 24439).

All'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro il giudice è dunque chiamato a procedere in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo. 7.- Con tale accertamento la Corte d'appello di Roma ha mostrato di cimentarsi, senza disattendere i principi di diritto appena richiamati.

La Corte di merito muove dalla premessa che spetta all'INPGI offrire la prova della natura subordinata della prestazione del Ferrara e che la subordinazione dev'essere dimostrata «in concreto» (pagine 9 e 10), in quanto all'incarico di direttore responsabile non è di per sé connaturato il sorgere di un rapporto di lavoro subordinato.

Poste tali premesse, la Corte d'appello ritiene che non sia stata fornita, nel caso di specie, la prova richiesta dalla legge e che non sia dimostrato l'inserimento del Ferrara nell'organizzazione dell'impresa.

Dall'istruttoria espletata, si può desumere che «il Ferrara ed il Foglio hanno costantemente configurato in termini di lavoro professionale autonomo i reciproci rapporti» e che il Ferrara non ha ricevuto direttive e controlli di sorta in ordine «a tempi, modi e tipologia dei lavori da svolgere» (pagina 11).

I giudici d'appello soggiungono che il Ferrara ha svolto in piena autonomia l'attività di direttore responsabile, senza conformarsi a indicazioni vincolanti in ordine «alla linea editoriale del quotidiano e [...] ai tempi e modalità del proprio apporto lavorativo» (pagina 11).

Le testimonianze dipingono il Ferrara come l'editore e il direttore della testata, arbitro di «ogni decisione in merito agli aspetti essenziali quali la determinazione del prezzo, i giorni di uscita e le pagine pubblicitarie da inserire e così via» (pagina 11).

Come riferisce in maniera icastica il teste [OSCURATO:PERSONA]Ortenzio, era il Ferrara «ad avere l'ultima parola sulla confezione della rivista» (pagina 12).

L'assenza di direttive del datore di lavoro è stata in altre occasioni valorizzata da questa Corte al fine di escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il direttore (ordinanza n. 22264 del 2021, cit.).

Peraltro, l'attività in esame, lungi dall'essere continuativa, s'inseriva «negli spazi di tempo che [[OSCURATO:PERSONA]] riusciva a sottrarre alle sue diverse occupazioni» (pagina 12).

Tali dati, molteplici e convergenti, attinenti sia all'assenza di direttive vincolanti impartite al Ferrara sia all'insussistenza di un'attività continuativa, contraddicono l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, essenziale ai fini della verifica della subordinazione allegata dall'INPGI, e hanno indotto i giudici d'appello a disattendere la diverse conclusioni del giudice di primo grado, che aveva fatto leva sulla mancata dimostrazione, da parte della società "[OSCURATO:PERSONA]", della natura autonoma del rapporto di lavoro (pagina 9 della pronuncia d'appello).

Come evidenzia la parte controricorrente nella memoria illustrativa, non soltanto l'INPGI non ha fornito la prova della subordinazione, ma nel giudizio sono stati acquisiti elementi di segno contrario, atti a smentirla.

Tali elementi sono stati passati in rassegna dai giudici d'appello alla stregua della peculiarità delle funzioni del direttore.8.- Il motivo è inammissibile, nella parte in cui, dietro la parvenza della violazione di legge, ambisce a una rivalutazione del fatto. 8.1.- Occorre ribadire, in linea preliminare, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce un accertamento di fatto.

Rispetto a tale accertamento, il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come sono tipizzati dall'art. 2094 cod. civ.

Tale giudizio è sindacabile, per contro, nei limiti fissati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché le doglianze si appuntino sul ragionamento (necessariamente presuntivo), che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846 e, negli stessi termini, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). 8.2.- All'esito di una ricognizione di tutti gli elementi di prova e delle peculiarità del rapporto di lavoro intercorso tra il Ferrara e la società "[OSCURATO:PERSONA]", la sentenza impugnata è approdata alla motivata esclusione dei tratti distintivi della subordinazione, con analitico accertamento di fatto esente dalle censure di violazione di legge.

La censura si ripromette di ottenere una più favorevole rivalutazione delle risultanze di causa e sollecita a questa Corte una rilettura del compendio probatorio, in questa sede preclusa. 9.- Inammissibili sono le restanti doglianze del ricorso principale. 10.- La seconda censura, nel criticare la sentenza d'appello che ha ritenuto gratuita la prestazione svolta dal Ferrara come direttore responsabile, mira a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e tende a dimostrare, in contrasto con tale accertamento, che i compensi corrisposti per gli editoriali erano volti a remunerare anche l'attività di direttore responsabile.

Il motivo, pur se rubricato come violazione di legge, sconfina sul piano del fatto e tende irritualmente a propugnarne un diverso inquadramento.

In questo risiede l'inammissibilità della censura, che, peraltro, neppure coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

La gratuità della prestazione di direttore responsabile si configura come uno degli elementi di rincalzo delle conclusioni cui i giudici d'appello sono giunti sulla base della ricostruzione di altri, e più pregnanti, indici sintomatici della totale assenza di vincoli e dell'assenza del carattere continuativo della prestazione. 11.- Per le medesime ragioni, sono inammissibili la terza e la quarta censura, che revocano in dubbio il ruolo d'imprenditore del Ferrara e possono essere scrutinate congiuntamente perché intimamente connesse.

A sostegno del rigetto della pretesa dell'INPGI, non riveste rilievo decisivo lo status d'imprenditore del giornalista.

Il fulcro dell'argomentazione dei giudici d'appello risiede nell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, insussistenza che la Corte territoriale desume da una pluralità di indici, all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze di causa.

Nel giudizio non si dibatte sulla qualità d'imprenditore, che l'INPGI ritiene spetti alla società provare.

L'oggetto del contendere è la subordinazione, che è l'INPGI a dovere dimostrare e che la Corte d'appello di Roma ha ritenuto carente di prova, con apprezzamento immune da vizi logici.

Colgono dunque nel segno le argomentazioni della società "[OSCURATO:PERSONA]", che rimarca l'estraneità di tale tema all'asse portante della decisione impugnata. 12.- Pertanto, il ricorso principale dev'essere, nel suo complesso, respinto. 13.- Il ricorso incidentale della società "[OSCURATO:PERSONA]" si compone di due motivi. 13.1.- Con il primo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la società denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Benvenuto. 13.2.- Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società prospetta violazione e falsa applicazione dell'art.2118 cod. civ. e dell'art. 27 del contratto nazionale.

Nessuna indennità sostitutiva del preavviso spetterebbe in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e non sussisterebbe, pertanto, alcun obbligo di versare la contribuzione. 14.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li lega e sono inammissibili. 15.- Per costante orientamento di questa Corte, l'indennità sostitutiva di preavviso, contraddistinta da natura retributiva, è assoggettata alla contribuzione previdenziale e, in senso contrario, non rilevano né la sua mancata erogazione né la successiva rinuncia al diritto, che non si riverbera sull'autonoma obbligazione pubblicistica (Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932). 16.- Tali princìpi di diritto devono essere inquadrati nel contesto delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione.

La Corte territoriale ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame dell'INPGI, ripercorsi alle pagine 3, 4 e 5 della pronuncia impugnata e volti, per un verso, ad affermare l'irrilevanza degli accordi intercorsi tra le parti e, in particolare, dei successivi atti di disposizione rispetto all'obbligazione contributiva e, per altro verso, a smentire a monte la risoluzione consensuale oggi adombrata in questa sede e a delineare una decisione unilaterale dell'imprenditore (pagina 5 della sentenza d'appello, con riguardo al terzo motivo di gravame).

La sentenza impugnata, nell'accogliere le doglianze dell'INPGI, ha poi ritenuto di sussumere la vicenda concreta sotto la fattispecie della transazione, cui si attagliano i principi enunciati da questa Corte in ordine all'inopponibilità all'Istituto previdenziale dell'accordo transattivo intervenuto tra il datore di lavoro e il lavoratore e all'irrilevanza di tale accordo ai fini dell'esclusione dell'obbligazione contributiva.

La retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, include tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, in quanto il rapporto assicurativo e la correlata obbligazione contributiva, pur sorgendo con l'instaurazione del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti da tale rapporto.

L'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale prescinde dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass., sez. lav., 5 febbraio 2014, n. 2642; più di recente, Cass., sez. lav., 23 novembre 2017, n. 27933). 17.- Le censure del "[OSCURATO:PERSONA]" non si confrontano con tale complessa ratio decidendi, che non omette di considerare l'accordo tra le parti oggi rivendicato ai fini di escludere l'obbligazione contributiva, ma lo configura, mediante il richiamo ai principi enunciati da questa Corte, come una successiva transazione, inopponibile all'Istituto previdenziale e come tale inidonea ad elidere l'obbligo di versare i contributi in relazione ai diritti già sorti nella sfera giuridica del lavoratore.

Le critiche del ricorso incidentale, per un verso, prospettano come omesso l'esame di un fatto (accordo tra le parti) che è stato invece ponderato dalla Corte d'appello e diversamente qualificato, al solo fine di contrapporre a tale apprezzamento un diverso, e più appagante, coordinamento delle risultanze di causa.

Per altro verso, le censure adombrano una risoluzione consensuale, di per sé incompatibile con l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso (Cass., sez. lav., 11 giugno 1999, n. 5791), senza scalfire la motivazione della pronuncia d'appello.

La Corte territoriale, peraltro in accoglimento di motivi di gravame incentrati sulla contestazione di una genuina risoluzione consensuale, menziona una transazione che di per sé non caduca, rispetto a un diritto già sorto, l'obbligazione contributiva, insensibile rispetto alle dinamiche negoziali successive.

Avulse da tale ratio decidendi, le censure si palesano, in ultima analisi, inammissibili. 18.- Il ricorso incidentale va dunque dichiarato inammissibile. 19.- Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale consentono di ravvisare una soccombenza reciproca, che giustifica, alla stregua dell'art. 92 cod. proc. civ., l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 20.- Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale impongono, altresì, di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPGI e della società "[OSCURATO:PERSONA]", di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPGI e della società "[OSCURATO:PERSONA]", dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ubordinazione ORDINANZA sul ricorso 17848-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" (I.N.P.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6 - ricorrente principale e controricorrente alla ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, è elettivamente domiciliata c2.1 - con troricorrente e ricorrente incidentale - 4- 3 per la cassazione della sentenza n. 231 del 2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 19 gennaio 2017 e pubblicata il 24 febbraio 2017 (R.G.N. 5474/2013). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza n. 231/2017, pubblicata il 24 febbraio 2017, la Corte d'appello di Roma ha accolto i gravami proposti tanto dall'INPGI quanto da "[OSCURATO:PERSONA] cooperativa" e, in riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha condannato la società "[OSCURATO:PERSONA]" a corrispondere il complessivo importo di Euro 8.929,10 e ha rigettato, invece, le pretese dell'INPGI con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per un mezzo e il restante mezzo è stato posto a carico dell'INPGI. 1.1.- In accoglimento del gravame dell'INPGI, la Corte territoriale ha statuito l'obbligo di assoggettare a contribuzione anche le somme corrispondenti all'indennità sostitutiva di mancato preavviso, per l'importo di Euro 8.929,10, oltre alle sanzioni. 1.2.- La Corte di merito, inoltre, ha accolto le doglianze della società "[OSCURATO:PERSONA]" e ha così escluso i tratti distintivi della subordinazione nel rapporto di lavoro che vincolava la società appellante e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente infondatezza della pretesa azionata dall'INPGI. 2.- L'INPGI impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 14 luglio 2017 e affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. 3.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale incentrato su due motivi, illustrati da memoria. 2 - 4.- L'INPGI replica al ricorso incidentale, notificando controricorso, ai sensi dell'art. 371, quarto comma, cod. proc. civ. 5.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il presente giudizio trae origine dall'opposizione contro il verbale di accertamento ispettivo n. 6 del 2009, che alla società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" ha contestato la posizione del direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 1° dicembre 2003 al 3 luglio 2007, sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro, e la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso al giornalista [OSCURATO:PERSONA], in occasione della risoluzione consensuale del rapporto. 2.- Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si appuntano le censure dell'INPGI, ricorrente principale. Il ricorso incidentale del "[OSCURATO:PERSONA]" investe, invece, l'obbligo di versare la contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso. 3.- Il ricorso principale si articola in quattro motivi. 3.1.- Con il primo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'INPGI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2095 cod. civ. e dell'art. 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Nell'accertamento della subordinazione, la sentenza impugnata avrebbe applicato, alla fattispecie del direttore del giornale, indici impropri, senza rilevare che si tratta pur sempre di un dirigente, di una figura apicale, non equiparabile agli altri lavoratori subordinati. 3.2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2094 e 2099 cod. civ. e dell'art. 6 del citato contratto nazionale. Avrebbe errato la Corte d'appello nel reputare gratuita la prestazione del Ferrara, senza considerare che era remunerata dal compenso percepito per gli editoriali. 3.3.- Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.2082, 2086, 2094 e 2095 cod. civ. e dell'art. 6 del contratto nazionale e imputa ai giudici d'appello di avere erroneamente ricondotto la direzione della redazione a un'attività imprenditoriale, al fine di disconoscere la subordinazione. 3.4.- Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente principale censura violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2542 cod. civ. e dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Erroneamente la Corte d'appello di Roma avrebbe affermato che non grava sulla società l'onere di provare la qualità d'imprenditore in capo al giornalista. 4.- Il primo mezzo si rivela in parte infondato e in parte inammissibile. 5.- La censura è infondata, nella parte in cui addebita alla sentenza d'appello di avere applicato al direttore responsabile della testata una nozione incongrua di subordinazione, immemore della peculiarità dei compiti demandati a questa figura di vertice della compagine editoriale. 6.- Questa Corte è costante nell'escludere la necessaria correlazione tra l'incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda proprietaria. La subordinazione postula la coesistenza, in capo alla medesima persona, chiamata ad assolvere l'indicata funzione di carattere pubblicistico, di altri e diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa (Cass., sez. lav., 4 agosto 2021, n. 22264, in linea con Cass., sez. lav., 24 febbraio 2016, n. 3647, e con la più risalente Cass., sez. lav., 13 novembre 1985, n. 5571). In una prospettiva più generale, si deve poi considerare che, in materia di attività giornalistica, il carattere della subordinazione risulta attenuato in ragione della creatività e della particolare autonomia che qualificano la prestazione lavorativa e della natura prettamente intellettuale dell'attività stessa. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione, occorre annettere specifico rilievo all'inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass., sez. lav., 7 settembre 2021, n. 24078; in termini, di recente, Cass., sez. lav., 8 agosto 2022, n. 24439). All'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro il giudice è dunque chiamato a procedere in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo. 7.- Con tale accertamento la Corte d'appello di Roma ha mostrato di cimentarsi, senza disattendere i principi di diritto appena richiamati. La Corte di merito muove dalla premessa che spetta all'INPGI offrire la prova della natura subordinata della prestazione del Ferrara e che la subordinazione dev'essere dimostrata «in concreto» (pagine 9 e 10), in quanto all'incarico di direttore responsabile non è di per sé connaturato il sorgere di un rapporto di lavoro subordinato. Poste tali premesse, la Corte d'appello ritiene che non sia stata fornita, nel caso di specie, la prova richiesta dalla legge e che non sia dimostrato l'inserimento del Ferrara nell'organizzazione dell'impresa. Dall'istruttoria espletata, si può desumere che «il Ferrara ed il Foglio hanno costantemente configurato in termini di lavoro professionale autonomo i reciproci rapporti» e che il Ferrara non ha ricevuto direttive e controlli di sorta in ordine «a tempi, modi e tipologia dei lavori da svolgere» (pagina 11). I giudici d'appello soggiungono che il Ferrara ha svolto in piena autonomia l'attività di direttore responsabile, senza conformarsi a indicazioni vincolanti in ordine «alla linea editoriale del quotidiano e [...] ai tempi e modalità del proprio apporto lavorativo» (pagina 11). Le testimonianze dipingono il Ferrara come l'editore e il direttore della testata, arbitro di «ogni decisione in merito agli aspetti essenziali quali la determinazione del prezzo, i giorni di uscita e le pagine pubblicitarie da inserire e così via» (pagina 11). Come riferisce in maniera icastica il teste [OSCURATO:PERSONA]Ortenzio, era il Ferrara «ad avere l'ultima parola sulla confezione della rivista» (pagina 12). L'assenza di direttive del datore di lavoro è stata in altre occasioni valorizzata da questa Corte al fine di escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il direttore (ordinanza n. 22264 del 2021, cit.). Peraltro, l'attività in esame, lungi dall'essere continuativa, s'inseriva «negli spazi di tempo che [[OSCURATO:PERSONA]] riusciva a sottrarre alle sue diverse occupazioni» (pagina 12). Tali dati, molteplici e convergenti, attinenti sia all'assenza di direttive vincolanti impartite al Ferrara sia all'insussistenza di un'attività continuativa, contraddicono l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, essenziale ai fini della verifica della subordinazione allegata dall'INPGI, e hanno indotto i giudici d'appello a disattendere la diverse conclusioni del giudice di primo grado, che aveva fatto leva sulla mancata dimostrazione, da parte della società "[OSCURATO:PERSONA]", della natura autonoma del rapporto di lavoro (pagina 9 della pronuncia d'appello). Come evidenzia la parte controricorrente nella memoria illustrativa, non soltanto l'INPGI non ha fornito la prova della subordinazione, ma nel giudizio sono stati acquisiti elementi di segno contrario, atti a smentirla. Tali elementi sono stati passati in rassegna dai giudici d'appello alla stregua della peculiarità delle funzioni del direttore.8.- Il motivo è inammissibile, nella parte in cui, dietro la parvenza della violazione di legge, ambisce a una rivalutazione del fatto. 8.1.- Occorre ribadire, in linea preliminare, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come sono tipizzati dall'art. 2094 cod. civ. Tale giudizio è sindacabile, per contro, nei limiti fissati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché le doglianze si appuntino sul ragionamento (necessariamente presuntivo), che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846 e, negli stessi termini, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). 8.2.- All'esito di una ricognizione di tutti gli elementi di prova e delle peculiarità del rapporto di lavoro intercorso tra il Ferrara e la società "[OSCURATO:PERSONA]", la sentenza impugnata è approdata alla motivata esclusione dei tratti distintivi della subordinazione, con analitico accertamento di fatto esente dalle censure di violazione di legge. La censura si ripromette di ottenere una più favorevole rivalutazione delle risultanze di causa e sollecita a questa Corte una rilettura del compendio probatorio, in questa sede preclusa. 9.- Inammissibili sono le restanti doglianze del ricorso principale. 10.- La seconda censura, nel criticare la sentenza d'appello che ha ritenuto gratuita la prestazione svolta dal Ferrara come direttore responsabile, mira a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e tende a dimostrare, in contrasto con tale accertamento, che i compensi corrisposti per gli editoriali erano volti a remunerare anche l'attività di direttore responsabile. Il motivo, pur se rubricato come violazione di legge, sconfina sul piano del fatto e tende irritualmente a propugnarne un diverso inquadramento. In questo risiede l'inammissibilità della censura, che, peraltro, neppure coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata. La gratuità della prestazione di direttore responsabile si configura come uno degli elementi di rincalzo delle conclusioni cui i giudici d'appello sono giunti sulla base della ricostruzione di altri, e più pregnanti, indici sintomatici della totale assenza di vincoli e dell'assenza del carattere continuativo della prestazione. 11.- Per le medesime ragioni, sono inammissibili la terza e la quarta censura, che revocano in dubbio il ruolo d'imprenditore del Ferrara e possono essere scrutinate congiuntamente perché intimamente connesse. A sostegno del rigetto della pretesa dell'INPGI, non riveste rilievo decisivo lo status d'imprenditore del giornalista. Il fulcro dell'argomentazione dei giudici d'appello risiede nell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, insussistenza che la Corte territoriale desume da una pluralità di indici, all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze di causa. Nel giudizio non si dibatte sulla qualità d'imprenditore, che l'INPGI ritiene spetti alla società provare. L'oggetto del contendere è la subordinazione, che è l'INPGI a dovere dimostrare e che la Corte d'appello di Roma ha ritenuto carente di prova, con apprezzamento immune da vizi logici. Colgono dunque nel segno le argomentazioni della società "[OSCURATO:PERSONA]", che rimarca l'estraneità di tale tema all'asse portante della decisione impugnata. 12.- Pertanto, il ricorso principale dev'essere, nel suo complesso, respinto. 13.- Il ricorso incidentale della società "[OSCURATO:PERSONA]" si compone di due motivi. 13.1.- Con il primo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la società denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Benvenuto. 13.2.- Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società prospetta violazione e falsa applicazione dell'art.2118 cod. civ. e dell'art. 27 del contratto nazionale. Nessuna indennità sostitutiva del preavviso spetterebbe in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e non sussisterebbe, pertanto, alcun obbligo di versare la contribuzione. 14.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la connessione che li lega e sono inammissibili. 15.- Per costante orientamento di questa Corte, l'indennità sostitutiva di preavviso, contraddistinta da natura retributiva, è assoggettata alla contribuzione previdenziale e, in senso contrario, non rilevano né la sua mancata erogazione né la successiva rinuncia al diritto, che non si riverbera sull'autonoma obbligazione pubblicistica (Cass., sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12932). 16.- Tali princìpi di diritto devono essere inquadrati nel contesto delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione. La Corte territoriale ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame dell'INPGI, ripercorsi alle pagine 3, 4 e 5 della pronuncia impugnata e volti, per un verso, ad affermare l'irrilevanza degli accordi intercorsi tra le parti e, in particolare, dei successivi atti di disposizione rispetto all'obbligazione contributiva e, per altro verso, a smentire a monte la risoluzione consensuale oggi adombrata in questa sede e a delineare una decisione unilaterale dell'imprenditore (pagina 5 della sentenza d'appello, con riguardo al terzo motivo di gravame). La sentenza impugnata, nell'accogliere le doglianze dell'INPGI, ha poi ritenuto di sussumere la vicenda concreta sotto la fattispecie della transazione, cui si attagliano i principi enunciati da questa Corte in ordine all'inopponibilità all'Istituto previdenziale dell'accordo transattivo intervenuto tra il datore di lavoro e il lavoratore e all'irrilevanza di tale accordo ai fini dell'esclusione dell'obbligazione contributiva. La retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, include tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, in quanto il rapporto assicurativo e la correlata obbligazione contributiva, pur sorgendo con l'instaurazione del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti da tale rapporto. L'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale prescinde dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass., sez. lav., 5 febbraio 2014, n. 2642; più di recente, Cass., sez. lav., 23 novembre 2017, n. 27933). 17.- Le censure del "[OSCURATO:PERSONA]" non si confrontano con tale complessa ratio decidendi, che non omette di considerare l'accordo tra le parti oggi rivendicato ai fini di escludere l'obbligazione contributiva, ma lo configura, mediante il richiamo ai principi enunciati da questa Corte, come una successiva transazione, inopponibile all'Istituto previdenziale e come tale inidonea ad elidere l'obbligo di versare i contributi in relazione ai diritti già sorti nella sfera giuridica del lavoratore. Le critiche del ricorso incidentale, per un verso, prospettano come omesso l'esame di un fatto (accordo tra le parti) che è stato invece ponderato dalla Corte d'appello e diversamente qualificato, al solo fine di contrapporre a tale apprezzamento un diverso, e più appagante, coordinamento delle risultanze di causa. Per altro verso, le censure adombrano una risoluzione consensuale, di per sé incompatibile con l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso (Cass., sez. lav., 11 giugno 1999, n. 5791), senza scalfire la motivazione della pronuncia d'appello. La Corte territoriale, peraltro in accoglimento di motivi di gravame incentrati sulla contestazione di una genuina risoluzione consensuale, menziona una transazione che di per sé non caduca, rispetto a un diritto già sorto, l'obbligazione contributiva, insensibile rispetto alle dinamiche negoziali successive. Avulse da tale ratio decidendi, le censure si palesano, in ultima analisi, inammissibili. 18.- Il ricorso incidentale va dunque dichiarato inammissibile. 19.- Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale consentono di ravvisare una soccombenza reciproca, che giustifica, alla stregua dell'art. 92 cod. proc. civ., l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 20.- Il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale impongono, altresì, di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPGI e della società "[OSCURATO:PERSONA]", di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'INPGI e della società "[OSCURATO:PERSONA]", dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 06376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris