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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29435/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/197:3 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 99, comma 4 e 73 d.P.R. 309/90.

Deduce violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, essendo la detenzione dello stupefacente finalizzata al solo uso personale; alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; al manc:ato riconoscimento dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del ratto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Inoltre, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefelttibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (pp. 2 e 3) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza del consumo di gruppo, dell'ipotesi lieve, nonché il riconoscimento dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/197:3 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 99, comma 4 e 73 d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, essendo la detenzione dello stupefacente finalizzata al solo uso personale; alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; al manc:ato riconoscimento dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del ratto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Inoltre, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefelttibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (pp. 2 e 3) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza del consumo di gruppo, dell'ipotesi lieve, nonché il riconoscimento dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore
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