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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43109/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' riportandosi alla requisitoria scritta udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 17 maggio 2021 ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del medesimo Tribunale, in data 25 febbraio 2021, aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per aver fatto parte di un'associazione per delinquere e per aver posto in essere plurime violazioni tributarie, in particolare emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare con tali condotte le organizzazioni criminali di stampo mafioso denominate "clan Moccia", "clan Formicola" e "clan dei casalesi".

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rilevando come sarebbe assente in atti ogni elemento dimostrativo anche soltanto della mera consapevolezza da parte dell'indagato in merito ad un coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di esponenti di organizzazioni criminali nei fatti per cui si procede, rappresentando, altresì, che le considerazioni svolte dal Tribunale in relazione a tali circostanze risulterebbero carenti e meramente congetturali, in quanto richiamerebbero elementi indiziari, quali le intercettazioni, che sarebbero del tutto estranei alla posizione dell'indagato, ricorrendo peraltro a considerazioni apodittiche.

Aggiunge che le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata, che analizza nel dettaglio, sarebbero del tutto inconferenti e non dimostrerebbero la consapevolezza, da parte dell'indagato, circa l'esistenza di un coinvolgimento di associazioni criminali nelle operazioni di frode fiscale e, conseguentemente, la finalità della condotta dello stesso indagato di favorirle ed agevolarle, così come non sarebbero idonee a dimostrare neppure la consapevolezza da parte sua dell'esistenza di una simile finalità in capo agli altri concorrenti del reato.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed, in particolare, del pericolo di reiterazione del reato.

Rileva, a tale proposito, che l'ordinanza impugnata farebbe riferimento a condotte criminali poste in essere attraverso la società M.P. che prescinderebbero, tuttavia, dal contributo dell'indagato e non avrebbe tenuto conto del fatto che egli si è definitivamente cancellato dall'Albo dei dottori commercialisti, nonché della completa interruzione delle ritenute interazioni con altri soggetti proprio in ragione dell'esito delle indagini che lo hanno visto coinvolto.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre preliminarmente considerare che l'impugnazione, come evidenziato in premessa, ha ad oggetto esclusivamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. ed il pericolo di reiterazione del reato.

3. Riguardo alle censure formulate con il primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, menzionata anche in ricorso e nell'ordinanza impugnata (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020), Chioccint, Rv. 278734), è stata presa in considerazione l'aggravante di cui all'art. 7 dl. n. 152\1991, ora prevista dall'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., dell'agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa, riconoscendone la natura soggettiva ed affermando che la stessa è caratterizzata da dolo intenzionale e che, nel reato concorsuale, essa si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità.

Precisano a tale proposito le Sezioni Unite che "la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta.

A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte.

In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto ch'e comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti".

Ciò posto, rileva il Collegio come il Tribunale, dopo aver dettagliatamente dato atto delle condotte poste in essere in violazione di norme tributarie, ha compiutamente analizzato il rapporto tra l'associazione a delinquere riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA] - della quale faceva parte anche l'odierno ricorrente - e la criminalità organizzata, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] fosse il referente di [OSCURATO:PERSONA] ed analizzando i contenuti di numerose intercettazioni, in parte testualmente riprodotte, dalle quali emerge chiaramente la piena consapevolezza, da parte degli associati, della partecipazione di esponenti della criminalità organizzata alle attività illecite in cui erano coinvolti.

Risultano infatti, dalle conversazioni intercettate, plurimi riferimenti all'effettiva provenienza del denaro investito, alla protezione fornita dal Moccia ad un deposito gestito in Roma, nonché espliciti riferimenti alla criminalità organizzata, come nel caso della conversazione riportata a pag. 39 dell'ordinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, ove la prima afferma testualmente "...io dietro c'ho la camorra".

Per ciò che concerne, poi, la specifica posizione dell'odierno ricorrente, l'ordinanza richiama (pag. 16) le intercettazioni ambientali dalle quali risultava la sua presenza negli uffici del Coppola a Napoli ed il ruolo di rilievo da lui assunto ed indicato (pag. 17) come "cerniera" tra quello che i giudici del riesame definiscono gruppo dei napoletani, costituito da Coppola, Vivese, Mercadante e Schiavone e la compagine Romana facente capo ad [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale evidenzia anche la particolarità del legame della ricorrente con il Coppola, che con lui arriva anche a confidarsi e con la [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di tali dati fattuali l'ordinanza impugnata ritiene dimostrata la piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, circa le modalità di gestione degli affari illeciti, nonché dell'ingresso della camorra e dei "casalesi" in tali attività, dando anche conto della contenuto di alcune conversazioni ritenute significative.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di elementi concreti e non di mere congetture come sostenuto in ricorso, che i giudici del riesame hanno considerato nell'ambito di un articolato percorso argomentativo che non può essere apprezzato, come pretende il ricorrente, considerando singoli stralci della corposa ordinanza.

Particolarmente significativa risulta, inoltre, la descritta particolarità dei rapporti intercorsi tra il ricorrente ed il Coppola, il suo ruolo di collegamento tra il gruppo dei campani e quello dei romani, facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, come si è visto, esplicitamente si riferiva alla camorra, senza considerare, poi, il ruolo di spicco che i giudici del riesame attribuiscono al ricorrente e l'interlocuzione che lo stesso aveva con gli esponenti di maggior rilievo.

Tali dati fattuali, valorizzati nell'ordinanza impugnata, risultano, dunque, pienamente indicativi della consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità agevolatrice dell'attività di associazioni mafiose perseguita dai compartecipi, ritenuta sufficiente, nella richiamata decisione delle Sezioni Unite, per la configurabilità dell'aggravante di cui si discute.

Va inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). li controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565).

Ciò posto, deve dunque ulteriormente rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato, giuridicamente corretta e sorretta da argomentazioni del tutto coerenti e prive di salti logici, non può essere messa in discussione attraverso la prospettazione di differenti valutazioni degli elementi indiziari come ha sostanzialmente fatto il ricorrente.

4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.

Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l'attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità — che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, ex pl., Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999) Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 2017), e Verga, Rv. 269684.

Conf.

Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216.

V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep.2021), Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici e altro, Rv. 267965.

V. anche, ex pl., Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019), Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 1$/9/2018, S., Rv. 274085; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Luca', Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale.

In tal senso risulta, infatti, orientata l'ordinanza impugnata, la quale risulta dunque, sul punto, del tutto immune da censure, avendo i giudici del riesame valutato, ancora una volta, elementi concreti, quali il ruolo svolto dal ricorrente, dotato di competenza professionale specifica e la manifestata capacità di superare qualsiasi ostacolo nello svolgimento dell'attività criminosa, nonché la funzione di collegamento tra il gruppo dei napoletani e quello dei romani verso i quali manifestava la più completa disponibilità.

Tali dati fattuali sono stati correttamente ritenuti dai giudici del riesame quali indici di continuità criminale e, conseguentemente, espressione di attualità del pericolo di reiterazione, sottolineando anche il fatto che, dopo la chiusura delle indagini, l'attività di una delle società era comunque proseguita con la compravendita di carburanti per importi milionari in regime di non imponibilità dell'IVA secondo lo schema illecito già collaudato.

Il Tribunale non manca inoltre di considerare la ramificazione dei rapporti e delle relazioni, nonché l'estensione dei contatti del ricorrente che consentono di evidenziare la sostanziale irrilevanza della cancellazione dall'albo dei commercialisti.

Si tratta, in tale ultimo caso, di una conclusione del tutto logica, atteso che la formale appartenenza ad un ordine professionale non impedisce di impiegare comunque le proprie competenze professionali in attività criminali, tanto più in presenza dei solidi collegamenti di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto.

A fronte di tali elementi concreti il ricorrente oppone, ancora una volta, censure finalizzate ad una diversa e personale valutazione.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' riportandosi alla requisitoria scritta udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 17 maggio 2021 ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del medesimo Tribunale, in data 25 febbraio 2021, aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per aver fatto parte di un'associazione per delinquere e per aver posto in essere plurime violazioni tributarie, in particolare emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare con tali condotte le organizzazioni criminali di stampo mafioso denominate "clan Moccia", "clan Formicola" e "clan dei casalesi". Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rilevando come sarebbe assente in atti ogni elemento dimostrativo anche soltanto della mera consapevolezza da parte dell'indagato in merito ad un coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di esponenti di organizzazioni criminali nei fatti per cui si procede, rappresentando, altresì, che le considerazioni svolte dal Tribunale in relazione a tali circostanze risulterebbero carenti e meramente congetturali, in quanto richiamerebbero elementi indiziari, quali le intercettazioni, che sarebbero del tutto estranei alla posizione dell'indagato, ricorrendo peraltro a considerazioni apodittiche. Aggiunge che le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata, che analizza nel dettaglio, sarebbero del tutto inconferenti e non dimostrerebbero la consapevolezza, da parte dell'indagato, circa l'esistenza di un coinvolgimento di associazioni criminali nelle operazioni di frode fiscale e, conseguentemente, la finalità della condotta dello stesso indagato di favorirle ed agevolarle, così come non sarebbero idonee a dimostrare neppure la consapevolezza da parte sua dell'esistenza di una simile finalità in capo agli altri concorrenti del reato. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed, in particolare, del pericolo di reiterazione del reato. Rileva, a tale proposito, che l'ordinanza impugnata farebbe riferimento a condotte criminali poste in essere attraverso la società M.P. che prescinderebbero, tuttavia, dal contributo dell'indagato e non avrebbe tenuto conto del fatto che egli si è definitivamente cancellato dall'Albo dei dottori commercialisti, nonché della completa interruzione delle ritenute interazioni con altri soggetti proprio in ragione dell'esito delle indagini che lo hanno visto coinvolto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente considerare che l'impugnazione, come evidenziato in premessa, ha ad oggetto esclusivamente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. ed il pericolo di reiterazione del reato. 3. Riguardo alle censure formulate con il primo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, menzionata anche in ricorso e nell'ordinanza impugnata (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020), Chioccint, Rv. 278734), è stata presa in considerazione l'aggravante di cui all'art. 7 dl. n. 152\1991, ora prevista dall'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., dell'agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa, riconoscendone la natura soggettiva ed affermando che la stessa è caratterizzata da dolo intenzionale e che, nel reato concorsuale, essa si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità. Precisano a tale proposito le Sezioni Unite che "la funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto ch'e comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti". Ciò posto, rileva il Collegio come il Tribunale, dopo aver dettagliatamente dato atto delle condotte poste in essere in violazione di norme tributarie, ha compiutamente analizzato il rapporto tra l'associazione a delinquere riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA] - della quale faceva parte anche l'odierno ricorrente - e la criminalità organizzata, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] fosse il referente di [OSCURATO:PERSONA] ed analizzando i contenuti di numerose intercettazioni, in parte testualmente riprodotte, dalle quali emerge chiaramente la piena consapevolezza, da parte degli associati, della partecipazione di esponenti della criminalità organizzata alle attività illecite in cui erano coinvolti. Risultano infatti, dalle conversazioni intercettate, plurimi riferimenti all'effettiva provenienza del denaro investito, alla protezione fornita dal Moccia ad un deposito gestito in Roma, nonché espliciti riferimenti alla criminalità organizzata, come nel caso della conversazione riportata a pag. 39 dell'ordinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, ove la prima afferma testualmente "...io dietro c'ho la camorra". Per ciò che concerne, poi, la specifica posizione dell'odierno ricorrente, l'ordinanza richiama (pag. 16) le intercettazioni ambientali dalle quali risultava la sua presenza negli uffici del Coppola a Napoli ed il ruolo di rilievo da lui assunto ed indicato (pag. 17) come "cerniera" tra quello che i giudici del riesame definiscono gruppo dei napoletani, costituito da Coppola, Vivese, Mercadante e Schiavone e la compagine Romana facente capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale evidenzia anche la particolarità del legame della ricorrente con il Coppola, che con lui arriva anche a confidarsi e con la [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di tali dati fattuali l'ordinanza impugnata ritiene dimostrata la piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, circa le modalità di gestione degli affari illeciti, nonché dell'ingresso della camorra e dei "casalesi" in tali attività, dando anche conto della contenuto di alcune conversazioni ritenute significative. Si tratta, ad avviso del Collegio, di elementi concreti e non di mere congetture come sostenuto in ricorso, che i giudici del riesame hanno considerato nell'ambito di un articolato percorso argomentativo che non può essere apprezzato, come pretende il ricorrente, considerando singoli stralci della corposa ordinanza. Particolarmente significativa risulta, inoltre, la descritta particolarità dei rapporti intercorsi tra il ricorrente ed il Coppola, il suo ruolo di collegamento tra il gruppo dei campani e quello dei romani, facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, come si è visto, esplicitamente si riferiva alla camorra, senza considerare, poi, il ruolo di spicco che i giudici del riesame attribuiscono al ricorrente e l'interlocuzione che lo stesso aveva con gli esponenti di maggior rilievo. Tali dati fattuali, valorizzati nell'ordinanza impugnata, risultano, dunque, pienamente indicativi della consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità agevolatrice dell'attività di associazioni mafiose perseguita dai compartecipi, ritenuta sufficiente, nella richiamata decisione delle Sezioni Unite, per la configurabilità dell'aggravante di cui si discute. Va inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). li controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565). Ciò posto, deve dunque ulteriormente rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato, giuridicamente corretta e sorretta da argomentazioni del tutto coerenti e prive di salti logici, non può essere messa in discussione attraverso la prospettazione di differenti valutazioni degli elementi indiziari come ha sostanzialmente fatto il ricorrente. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al secondo motivo di ricorso. Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l'attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità — che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, ex pl., Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999) Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 2017), e Verga, Rv. 269684. Conf. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216. V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep.2021), Barletta, Rv. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici e altro, Rv. 267965. V. anche, ex pl., Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019), Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 1$/9/2018, S., Rv. 274085; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Luca', Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale. In tal senso risulta, infatti, orientata l'ordinanza impugnata, la quale risulta dunque, sul punto, del tutto immune da censure, avendo i giudici del riesame valutato, ancora una volta, elementi concreti, quali il ruolo svolto dal ricorrente, dotato di competenza professionale specifica e la manifestata capacità di superare qualsiasi ostacolo nello svolgimento dell'attività criminosa, nonché la funzione di collegamento tra il gruppo dei napoletani e quello dei romani verso i quali manifestava la più completa disponibilità. Tali dati fattuali sono stati correttamente ritenuti dai giudici del riesame quali indici di continuità criminale e, conseguentemente, espressione di attualità del pericolo di reiterazione, sottolineando anche il fatto che, dopo la chiusura delle indagini, l'attività di una delle società era comunque proseguita con la compravendita di carburanti per importi milionari in regime di non imponibilità dell'IVA secondo lo schema illecito già collaudato. Il Tribunale non manca inoltre di considerare la ramificazione dei rapporti e delle relazioni, nonché l'estensione dei contatti del ricorrente che consentono di evidenziare la sostanziale irrilevanza della cancellazione dall'albo dei commercialisti. Si tratta, in tale ultimo caso, di una conclusione del tutto logica, atteso che la formale appartenenza ad un ordine professionale non impedisce di impiegare comunque le proprie competenze professionali in attività criminali, tanto più in presenza dei solidi collegamenti di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto. A fronte di tali elementi concreti il ricorrente oppone, ancora una volta, censure finalizzate ad una diversa e personale valutazione. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indic
Sentenza Cassazione n. 43109/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris