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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 10874/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22309/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 239/2022 depositata il .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.-[OSCURATO:PERSONA] era debitore del fisco quando ha alienato al fratello Cesidio l’immobile adibito a sua residenza personale.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha agito per la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. di tale atto di vendita, deducendo di vanate nei confronti del venditore uncredito anteriore a tale atto di disposizione, ed evidenziando come, da un lato, l'atto fosse pregiudizievole delle sue ragioni creditorie trattandosi del l'unico bene immobile esistente nel patrimonio del debitore ; per altro verso, l'acquirente fosse consapevole di tale pregiudizio, atteso il rapporto di parentela con l'alienante. 2.-Entrambi i convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito che l'immobile in questione costituiva la prima casa di abitazione del debitore e che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR numero 602 del 1973, non poteva essere pignorato, con la conseguenza che l’agente della riscossione non aveva interesse ad agire in revocatoria non potendo per l'appunto trarre profitto da tale azione atteso il divieto di azione esecutiva. 3.- Il Tribunale di Avezzano ha disatteso siffatto argomento , e in accoglimento della originaria domanda ha dichiaratol'inefficacia ex art. 2901 c.c. della venditade qua.

La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di l’Aquila, nell’e videnzia re come l'impignorabilità prevista dalla norma in questione è di natura relativa , non imped endo al creditore di partecipare, mediante intervento, all’espropriazione o all'azione esecutiva da altri intentata. 4.-Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia della Riscossione.

Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'articolo 2901 del codice civile nonché degli articoli 100 e 112 del codice di procedura civile.

Il motivo contiene due censure, relative a due rationes diverse.

La corte di appello, da un lato, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire nonostante la relativa impignorabilità del bene; per altro verso, ha accertato che la casa in questione non era in realtà adibita a prima abitazione del debitore, non sussistendo pertanto la dedotta relativa impignorabilità per crediti fiscali.

Quanto alla prima delle due rationes decidendi i ricorrenti lamentano non essersi considerato che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR numero 602 del 1973, il F isco non può procedere a pignoramento delle abitazioni che costituiscono prima casa, non avendo pertanto interesse alla domanda di revocatoria.

Deducono che difetta l’ interesse ad agire in revocatoria ogniqualvolta il bene è impignorabile, e cioè ogni volta che, pur ottenendo la revocatoria, il creditore non possa soddisfarsi sul bene revocato, atteso che proprio in ragione della relativa impignorabilità il bene finisce per essere escluso dalla garanzia patrimoniale.

Lacensura è infondata.

L’interesse ad agire in revocatoria sussiste ogni volta che l'atto di disposizione abbia reso più difficile la soddisfazione del credito ovvero il soddisfa cimento del credito sia in qualche modo, anche se relativamente, possibile.

Pur senon può procedere al pignoramento diretto della prima casa di abitazione, il Fisco può tuttavia intervenire in una procedura esecutiva iniziata da altri creditori e partecipare dunque alla ripartizione del ricavato della vendita.

Orbene, siffatto esito risulta invero vanificato dall’uscita dell’immobile dal patrimonio del debitore, con relativa sottrazione all'esecuzione forzata di qualunque creditore.

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, la norma non prevede invero l’assoluta impignorabilità da parte del Fisco dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione, come si evince d alla “ lettera della legge, che, a differenza delle disposizioni, anche del codice di rito, con le quali si sia inteso sottrarre all'esecuzione determinati beni, non sancisce che l'unico immobile di propriet̀ del debitore adibito a sua abitazione sia "impignorabile" ovvero non assoggettabile ad espropriazione” (p. 6), ma soprattutto che “essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell'art.2740 cod. civ.

Peraltro, la previsione che, esercitata la facolt̀ di intervento, l'agente della riscossione possa partecipare alla distribuzione del ricavato porta ad escludere che sia venuta meno detta garanzia patrimoniale anche in riferimento ai crediti per i quali sarebbe stata consentita l'azione esecutiva esattoriale, se non vi fosse il limite normativo in oggetto” (v.

Cass. n. 19270 del 2014).

In una fattispecie simile, nella quale il giudice di merito aveva negato la sussistenza di pregiudizio per il F isco in ragione della circostanza che quest'ultimo non avesse possibilità di pignorare a cagione della esiguità del credito, questa Corte ha statuito il principio secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosit̀ dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosit̀ della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. 26310/ 2021).

In altri termini, l'interesse ad agire in revocatoria da parte del Fisco è giustificato in ragione dell’essere l'impossibilità di pignorare il bene invero soltanto relativa, legata cioè a una condizione del bene transitoria, che ben può venire meno, sicché ben può il F isco partecipare all’esecuzione iniziata da altri.

In altri termini la revocatoria risponde ad un concreto interesse del Fisco , atteso che il medesimo non si trova nell’assoluta impossibilità di soddisfarsi sul bene.

Il fatto che per il Fisco rimanga aperta la possibilità di soddisfarsi sul bene (sia pure mediante intervento nella procedura esecutiva iniziata da altri) giustifica la revocatoria.

La seconda censura, una volta rigettata la prima, ne risulta assorbita.

Poco rileva infatti se effettivamente quella casa fosse adibita a prima abitazione, poiché, come si è detto, quand'anche lo fosse stato, la sua vendita sarebbe comunque revocabile ad opera del Fisco. 2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 115 del codice di procedura civile e 2729, 2901 del codice civile.

La censura riguarda il capo di sentenza che ha ritenuto sussistere i presupposti dell’azione revocatoria, ed in particolare il pregiudizio per il creditore e la consapevolezza di tale pregiudizio da parte dell'acquirente.

Con il motivo l’odierno ricorrente mira n realtà a contestare l’erroneamente ravvisata consapevolezza dell'acquirente circa la sua partecipa zione ad atto pregiudizievole nei confronti del creditore dell'alienante.

La corte di meritoaveva l’ha invero ritenuta sussistente in via presuntiva, argomentando da alcuni indizi, in particolare dall’essere la vendita posteriore al credito; dal differimento nel tempo del pagamento del prezzo; dai rapporti di parentela intercorrenti tra le parti della vendita.

La censura mossa dal ricorrente al riguardo è duplice: da un lato, lamenta che gli elementi presuntivi non siano stati allegati dalla controparte, sicché non si doveva tenerne conto ; per altro verso eccepisce l’inidoneità degli indizi a deporre per la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente.

Il motivo è inammissibile.

In generale, “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravit̀ o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. 9054/ 2022).

Il ricorrente lamenta che il giudice di merito ha asseritamente tratto la conoscenza del fatto ignoto (la consapevolezza circa il danno arrecato al creditore) da elementi non gravi, precisi e concordanti.

Indizio principale è stata la parentela tra i due: l’essere l’uno fratello dell’altro.

Va al riguardo ribadito che la"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 1286/ 2019; Cass. 10928/ 202).

Atteso che nella specie la corte di merito ha invero argomentato non solo dal rapporto di parentela ma anche da altri indizi, in ordine ai quali l’odierno ricorrente non suffraga la mossa censura nel rispetto dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 4 e 6, c.p.c., va ribadito che l’accertamento dell’idoneità degli indizi a fondare la prova presuntiva è accertamento difatto, in sindacabile con ricorso per cassazione ove come nella specie adeguatamente motivato, avendo la corte di merito - come detto - considerato sussistente la scientia damni argomentando non solo dalla parentela ma ance alla stregua di altri indizi altrettanto significativi (anteriorità del credito, dilazione del pagamento, ecc.) All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22309/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 239/2022 depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.-[OSCURATO:PERSONA] era debitore del fisco quando ha alienato al fratello Cesidio l’immobile adibito a sua residenza personale. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha agito per la declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. di tale atto di vendita, deducendo di vanate nei confronti del venditore uncredito anteriore a tale atto di disposizione, ed evidenziando come, da un lato, l'atto fosse pregiudizievole delle sue ragioni creditorie trattandosi del l'unico bene immobile esistente nel patrimonio del debitore ; per altro verso, l'acquirente fosse consapevole di tale pregiudizio, atteso il rapporto di parentela con l'alienante. 2.-Entrambi i convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito che l'immobile in questione costituiva la prima casa di abitazione del debitore e che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR numero 602 del 1973, non poteva essere pignorato, con la conseguenza che l’agente della riscossione non aveva interesse ad agire in revocatoria non potendo per l'appunto trarre profitto da tale azione atteso il divieto di azione esecutiva. 3.- Il Tribunale di Avezzano ha disatteso siffatto argomento , e in accoglimento della originaria domanda ha dichiaratol'inefficacia ex art. 2901 c.c. della venditade qua. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di l’Aquila, nell’e videnzia re come l'impignorabilità prevista dalla norma in questione è di natura relativa , non imped endo al creditore di partecipare, mediante intervento, all’espropriazione o all'azione esecutiva da altri intentata. 4.-Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia della Riscossione. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'articolo 2901 del codice civile nonché degli articoli 100 e 112 del codice di procedura civile. Il motivo contiene due censure, relative a due rationes diverse. La corte di appello, da un lato, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire nonostante la relativa impignorabilità del bene; per altro verso, ha accertato che la casa in questione non era in realtà adibita a prima abitazione del debitore, non sussistendo pertanto la dedotta relativa impignorabilità per crediti fiscali. Quanto alla prima delle due rationes decidendi i ricorrenti lamentano non essersi considerato che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR numero 602 del 1973, il F isco non può procedere a pignoramento delle abitazioni che costituiscono prima casa, non avendo pertanto interesse alla domanda di revocatoria. Deducono che difetta l’ interesse ad agire in revocatoria ogniqualvolta il bene è impignorabile, e cioè ogni volta che, pur ottenendo la revocatoria, il creditore non possa soddisfarsi sul bene revocato, atteso che proprio in ragione della relativa impignorabilità il bene finisce per essere escluso dalla garanzia patrimoniale. Lacensura è infondata. L’interesse ad agire in revocatoria sussiste ogni volta che l'atto di disposizione abbia reso più difficile la soddisfazione del credito ovvero il soddisfa cimento del credito sia in qualche modo, anche se relativamente, possibile. Pur senon può procedere al pignoramento diretto della prima casa di abitazione, il Fisco può tuttavia intervenire in una procedura esecutiva iniziata da altri creditori e partecipare dunque alla ripartizione del ricavato della vendita. Orbene, siffatto esito risulta invero vanificato dall’uscita dell’immobile dal patrimonio del debitore, con relativa sottrazione all'esecuzione forzata di qualunque creditore. Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, la norma non prevede invero l’assoluta impignorabilità da parte del Fisco dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione, come si evince d alla “ lettera della legge, che, a differenza delle disposizioni, anche del codice di rito, con le quali si sia inteso sottrarre all'esecuzione determinati beni, non sancisce che l'unico immobile di propriet̀ del debitore adibito a sua abitazione sia "impignorabile" ovvero non assoggettabile ad espropriazione” (p. 6), ma soprattutto che “essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell'art.2740 cod. civ. Peraltro, la previsione che, esercitata la facolt̀ di intervento, l'agente della riscossione possa partecipare alla distribuzione del ricavato porta ad escludere che sia venuta meno detta garanzia patrimoniale anche in riferimento ai crediti per i quali sarebbe stata consentita l'azione esecutiva esattoriale, se non vi fosse il limite normativo in oggetto” (v. Cass. n. 19270 del 2014). In una fattispecie simile, nella quale il giudice di merito aveva negato la sussistenza di pregiudizio per il F isco in ragione della circostanza che quest'ultimo non avesse possibilità di pignorare a cagione della esiguità del credito, questa Corte ha statuito il principio secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosit̀ dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosit̀ della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. 26310/ 2021). In altri termini, l'interesse ad agire in revocatoria da parte del Fisco è giustificato in ragione dell’essere l'impossibilità di pignorare il bene invero soltanto relativa, legata cioè a una condizione del bene transitoria, che ben può venire meno, sicché ben può il F isco partecipare all’esecuzione iniziata da altri. In altri termini la revocatoria risponde ad un concreto interesse del Fisco , atteso che il medesimo non si trova nell’assoluta impossibilità di soddisfarsi sul bene. Il fatto che per il Fisco rimanga aperta la possibilità di soddisfarsi sul bene (sia pure mediante intervento nella procedura esecutiva iniziata da altri) giustifica la revocatoria. La seconda censura, una volta rigettata la prima, ne risulta assorbita. Poco rileva infatti se effettivamente quella casa fosse adibita a prima abitazione, poiché, come si è detto, quand'anche lo fosse stato, la sua vendita sarebbe comunque revocabile ad opera del Fisco. 2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 115 del codice di procedura civile e 2729, 2901 del codice civile. La censura riguarda il capo di sentenza che ha ritenuto sussistere i presupposti dell’azione revocatoria, ed in particolare il pregiudizio per il creditore e la consapevolezza di tale pregiudizio da parte dell'acquirente. Con il motivo l’odierno ricorrente mira n realtà a contestare l’erroneamente ravvisata consapevolezza dell'acquirente circa la sua partecipa zione ad atto pregiudizievole nei confronti del creditore dell'alienante. La corte di meritoaveva l’ha invero ritenuta sussistente in via presuntiva, argomentando da alcuni indizi, in particolare dall’essere la vendita posteriore al credito; dal differimento nel tempo del pagamento del prezzo; dai rapporti di parentela intercorrenti tra le parti della vendita. La censura mossa dal ricorrente al riguardo è duplice: da un lato, lamenta che gli elementi presuntivi non siano stati allegati dalla controparte, sicché non si doveva tenerne conto ; per altro verso eccepisce l’inidoneità degli indizi a deporre per la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente. Il motivo è inammissibile. In generale, “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravit̀ o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. 9054/ 2022). Il ricorrente lamenta che il giudice di merito ha asseritamente tratto la conoscenza del fatto ignoto (la consapevolezza circa il danno arrecato al creditore) da elementi non gravi, precisi e concordanti. Indizio principale è stata la parentela tra i due: l’essere l’uno fratello dell’altro. Va al riguardo ribadito che la"participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 1286/ 2019; Cass. 10928/ 202). Atteso che nella specie la corte di merito ha invero argomentato non solo dal rapporto di parentela ma anche da altri indizi, in ordine ai quali l’odierno ricorrente non suffraga la mossa censura nel rispetto dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 4 e 6, c.p.c., va ribadito che l’accertamento dell’idoneità degli indizi a fondare la prova presuntiva è accertamento difatto, in sindacabile con ricorso per cassazione ove come nella specie adeguatamente motivato, avendo la corte di merito - come detto - considerato sussistente la scientia damni argomentando non solo dalla parentela ma ance alla stregua di altri indizi altrettanto significativi (anteriorità del credito, dilazione del pagamento, ecc.) All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di m