CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35179/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04Y707L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna a sentenza in data 18/10/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 14/04/2023 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina. 1. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69, còmma quarto, cod. pen.. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della misura di sicurezza personale ai sensi dell'art. 235 cod. pen.. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato. La denuncia di omessa motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, invero, è palesemente smentita dalla preSenza di una puntuale motivazione, con cui la Corte di appello -dopo avere ampiamente illustrato anche le ragioni della sussistenza della recidiva- ha negato l'attenuante in esame ritenendo che il trattamento di maggior favore non potesse essere riconosciuto in ragione della significativa gravità dei fatti, sia sotto il profilo delle modalità del fatto, che della gravità del danno, sia sotto il profilo della caapcità a delinquere del reo, rimarcata trattando della recidiva. 2.2. Le stesse argomentazioni sono state spese dalla Corte di appello per negare la revoca della misura di sicurezza, in quanto l'evidenziata capacità a delinquere e la gravità del reato facevano emergere la sua pericolosità sociale a e la sua inclinazione a commettere retai. 2.3. Infine, va rilevato che entrambi i motivi di ricorso sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di casSazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento dell à decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore