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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 28496/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13621/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 10612/2016 depositata i l 25/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 10612/2016 depositata in data 25/11/2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contro la sentenza n. 17860/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato l’appello contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007.

2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso Considerato che:

1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della parte ricorrente.

1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).

2. Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore.

3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Phon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13621/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 10612/2016 depositata i l 25/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 10612/2016 depositata in data 25/11/2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contro la sentenza n. 17860/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato l’appello contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007. 2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso Considerato che: 1. Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della parte ricorrente. 1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, sebbene non operi l'interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751). 2. Il collegio – riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale - ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla ricorrente l’individuazione un nuovo difensore. 3. Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società ricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente personalmente e alla curatela del fallimento Phon
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