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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17676/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 25 maggio -12013; che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, i giudici del gravame hanno motivatamente fondato la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene oggetto della condotta delittuosa la mancata o comunque non attendibile giustificazione in ordine alla provenienza della cosa ricevuta, rilevando come l'imputato non aveva allegato alcun documento attestante la provenienza della stessa né alcuna fattura o ricevuta di transazione o pagamento (pag. 3 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi in data 25 maggio -12013; che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici del gravame hanno motivatamente fondato la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene oggetto della condotta delittuosa la mancata o comunque non attendibile giustificazione in ordine alla provenienza della cosa ricevuta, rilevando come l'imputato non aveva allegato alcun documento attestante la provenienza della stessa né alcuna fattura o ricevuta di transazione o pagamento (pag. 3 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 17676/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris