CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A; lette/~tiLe le conclusioni del PG gte, M\k, t)`•— ‘‘` 1 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, sentenza sub 1) e sentenza sub 2). Ha quindi individuato il reato più grave in quello di rapina aggravata, capo B24 della sentenza sub 1), a cui ha aggiunto gli aumenti di continuazione per i reati oggetto della medesima sentenza, nella misura già determinata dal giudice della cognizione, e ha determinato per i reati oggetto della seconda sentenza, sub 2), anni tre ed euro 700,00 di multa per il più grave reato di rapina, e anni uno ed euro 200,00 per i restanti reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] ha errato nella determinazione dell'aumento di continuazione per i reati di cui alla sentenza sub 2), che erano già stati unificati in continuazione dal giudice della cognizione. Ha, ciò nonostante, operato plurimi aumenti di continuazione in luogo di un solo aumento come avrebbe dovuto essere atteso che il reato satellite da computare in continuazione era già stato riunito nella continuazione con altri fatti criminosi. In più, il Giudice dell'esecuzione ha errato perché ha determinato aumenti di continuazione in misura superiore a quelli fissati in sede di cognizione con la sentenza sub 1) avente ad oggetto identici reati saltelli di rapina aggravata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto, pur ritenendo infondato il ricorso, l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha bene operato, nel riconoscimento della continuazione estesa anche ai reati oggetto della sentenza sub 2), sciogliendo il cumulo giuridico interno a quella sentenza: una volta individuato il reato più grave nell'episodio di rapina di cui alla sentenza sub 1), le continuazioni parziali, affermate in sede di cognizione in riguardo a reati che divengono tutti episodi satellite, non possono essere mantenute in modo da considerare, in luogo dei plurimi reati, un unico reato, dovendosi determinare per ciascun di essi, anche se già compreso in un cumulo giuridico parziale, un autonomo aumento. Ha invece errato per la parte in cui ha determinato il quantum di aumento per i reati di cui alla sentenza sub 2) senza una adeguata motivazione e con una misura di gran lunga maggiore di quella che in sede di cognizione il giudice della sentenza sub1) ha fissato per i reati-satellite omologhi. Si ha infatti che per i venti episodi di rapina di cui alla sentenza subl) sono stati determinati aumenti pari a mesi cinque di reclusione ed euro 70,00 per ciascuno di essi, mentre per l'episodio di rapina di cui alla sentenza sub2) l'aumento è stato quantificato dal Giudice dell'esecuzione in anni tre di reclusione ed euro 700,00 di multa. L'evidente e consistente divario avrebbe meritato una congrua motivazione, secondo il principio di diritto per il quale "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)" - Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della pena, specificamente degli aumenti di continuazione, alla Corte di appello di Bari, che procederà in diversa composizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Così deciso, il 29 nove