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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 25049/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA],

77. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 3354 /20 2 2 pubblicata il 25.10.2022,non notificata.

Oggetto: Difetto di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 6 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.─ La vicenda processuale nasce da un incidente stradale occorso in Laos ad un gruppo di turisti italiani nell’ambito di un viaggio organizzato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tour operator italiano, il quale, a fronte delle singole cause risarcitorie proposte nei suoi confronti dai turisti che lamentavano di aver patito danni, agiva con altrettante separate azioni di garanzia, in Italia, presso il foro delle cause principali, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], Società extra UE, sedente in [OSCURATO:PERSONA], incaricata in Laos della prestazione di servizi turistici a favore del tour operator italiano.

Nel caso specifico l’azione risarcitoria era stata intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Rg. n. 4262-18. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. instaurava conseguentemente davanti alla medesima AG separato procedimento n. 6788-18 RG., nel quale conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per sentir condannare quest’ultima a tenerla indenne dalle eventuali conseguenze risarcitorie del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti.

I due procedimenti venivano riuniti.

In sede di precisazione delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. davano atto della stipula di un acc ordo transattivo, e domandavano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia tra esse pendente. 2.─ Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciava sentenza n. 1336/2021 in data 20/9/2021 con la quale, in relazione alla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarava cessata la materia del contendere, a spesecompensate; in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. confronti di [OSCURATO:PERSONA] ltd dichiarava il difetto di giurisdizione. 3.− Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano.

Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame.

4. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. 5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.istando per la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e :

6. − Con il primomotivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995 nonche ’ dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del R egolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. 7.−Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6,comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell’art. 8 , comma 1, n.2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso. 8.− Con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt.25 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 , co mma 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo. 9.− Il ricorso, per effetto della rinuncia accettata, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 7605/2022.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 77. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 3354 /20 2 2 pubblicata il 25.10.2022,non notificata. Oggetto: Difetto di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 6 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.─ La vicenda processuale nasce da un incidente stradale occorso in Laos ad un gruppo di turisti italiani nell’ambito di un viaggio organizzato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tour operator italiano, il quale, a fronte delle singole cause risarcitorie proposte nei suoi confronti dai turisti che lamentavano di aver patito danni, agiva con altrettante separate azioni di garanzia, in Italia, presso il foro delle cause principali, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], Società extra UE, sedente in [OSCURATO:PERSONA], incaricata in Laos della prestazione di servizi turistici a favore del tour operator italiano. Nel caso specifico l’azione risarcitoria era stata intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento Rg. n. 4262-18. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. instaurava conseguentemente davanti alla medesima AG separato procedimento n. 6788-18 RG., nel quale conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], per sentir condannare quest’ultima a tenerla indenne dalle eventuali conseguenze risarcitorie del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. I due procedimenti venivano riuniti. In sede di precisazione delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. davano atto della stipula di un acc ordo transattivo, e domandavano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia tra esse pendente. 2.─ Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciava sentenza n. 1336/2021 in data 20/9/2021 con la quale, in relazione alla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarava cessata la materia del contendere, a spesecompensate; in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. confronti di [OSCURATO:PERSONA] ltd dichiarava il difetto di giurisdizione. 3.− Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame. 4. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. 5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.istando per la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 6. − Con il primomotivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995 nonche ’ dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del R egolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. 7.−Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6,comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell’art. 8 , comma 1, n.2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso. 8.− Con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt.25 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 , co mma 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo. 9.− Il ricorso, per effetto della rinuncia accettata, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 7605/2022. Cos
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