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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 36201/2022

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- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03203/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Marina CAVADINI ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.2, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, invirtù di procura in calce al ricorso; - ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S anpaolo s.p.a ., in persona del legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11,presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, in virtù di procura allegata al controricorso. -controricorrente- Avverso l’ordinanza n. 12922 del 20 2 0 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 26 giugno 2020.

P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI .

Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per revocazione sia nella fase rescindente sia nella fase rescissoria.

Udito l’[OSCURATO:PERSONA].

Udito l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con o r dinanza 26 giugno 2020 , n. 1 2922 , questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da G ian piero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva solo parzialmente accolto l’opposizione da loro proposta all’esecuzione immobiliare intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di un titolo esecutivo costituito da un mutuo fondiario dell’importo di 160.000 Euro (le cui rate non erano state onorate) e nell’ambito della quale la banca aveva chiesto il soddi sfacimento anche dell’ulteriore credito vantato verso la società JIP [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata fallita, dei cui debiti gli opponenti si erano resi fideiussori sino a concorrenza di 100.000 Euro ciascuno; la Corte di appello , precisamente, a veva accolto la doglianza formulata in via subordinata, relativa alla pretesa eccessività della somma per cui la banca aveva proceduto in executivis, dichiarando illegittima la procedura per la parte ecce de nte l’importo di 249.531,32 Euro ; ma aveva rigettato la doglianza formulata in via principale, relativa all’asserita invalidità, ex art.474, primo comma, cod. proc. civ., del titolo esecutivo (il contratto di mutuo) per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto (in ordine alle clausole concernenti: la periodicità e frequenza delle rate; l’entità della commissione di estinzione anticipata; i criteri di imputazione dei pagamenti agli interessi e al capitale; il calcolo del P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani tasso di interesse da applicare al rimborso) che avrebbe reso incerta la determinazione del costo complessivo del finanziamento.

Con la citata ordinanza, questa Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per cassazione (con cui era stato denunciato il vizio di insufficiente motivazione asseritamente affliggente la sentenza della Corte di appello) e ha rigettato il primo motivo, con cui, attraverso l a denuncia della violazione dell’art.474, primo comma , cod. proc. civ. , era stata ribadita la censura di invalidità del titolo esecutivo (il mutuo ipotecario) per incertezza dell’ammontare delle somme dovute dai mutuatari.

Tale ultima statuizione è stata emessa sulla base dei seguenti rilievi: I- la doglianza prospettata dai ricorrenti era circoscritta all’asserita incertezza dell’ammontare delle somme dovute in base al contratto di mutuo, come risultava dalla formale denuncia della violazione del solo art.474, primo comma, cod. proc. civ. , che subordina la possibilità di procedere ad esecuzione forzata al la sussistenza di un titolo esecutivo per un « diritto certo, liquido ed esigibile»; II- i ricorrenti, sulla premessa che l’importo mutuato aveva costituito oggetto di successive erogazioni parziali da parte della banca, avevano evidenziato che tali erogazioni non erano state seguite dal rilascio di quietanze né dall’elaborazione di specific i piani di ammortamento; III- sebbene, in tale ipotesi, il rilascio di quietanza notarile , unitamente all’erogazione delle somme , costituisca condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’utilizzabilità del contratto di mutuo fondiario come titolo esecuti vo (in quanto tale quietanza dà conto della traditio della somma, quale momento perfezionativo del contratto reale), tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti, da un lato, P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani non avevano contestato l ’ avvenuta erogazione delle somme medesimee, dall’al tro lato , non si erano doluti della violazione de gli oneri di forma imposti dall’art.474, secondo comma, n.3, cod. proc. civ. (che att ribuisce dignità di titoli esecutivi agli « atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale»), ma soltanto della dedotta indeterminatezzae/o indeterminabilità dell’ oggetto del contratto, che rendeva incerto l’ammontare delle somme dovute; IV- escluso che sui necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto portato dal titolo esecutivo costituito d al mutuo fondiario incidesse la omessa predisposizione di un piano di ammortamento, ogni ulteriore apprezzamento circa l’idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l’ammontare del credito doveva ritenersi riservato al giudice del merito.

Avverso l’ordinanza n. 12922 del 2020 di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i due motivi di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumono che l’ordinanza n. 1 2922 del 26 giugno 2020 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto,ai sensi de gli artt. 391 bis e 395, n.4, cod. proc. civ..

Precisamente, con la prima doglianza (“errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa”) i ricorrenti deducono che con la predetta ordinanza questa Corte, nel rigettare il primo motivo del ricorso per cassazione da loro proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, avrebbe affermatol’utilizzabilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale titolo esecutivo ai sensi dell’art.474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ., del contratto di mutuo fondiario P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani stipulato inter partes , su lla base dell’ erronea supposizione del fatto (la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa) che le successive erogazioni parziali di denaro fatte dalla banca in loro favore , fossero state eseguite con quietanza notarile, mentre risulterebbe pacifico dagliatti e dai documenti di causa che, al contrario, esse erano state in realtà effettuate mediante bonifico bancario , senza essere accompagnateda alcun atto di erogazione e quietanza.

Con la seconda doglianza (“errore di fatto risultante dagli atti di causa”), i ricorrenti deduc ono che , con l’ordinanza impugnata , questa Corte, sempre nel rigettare il primo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, avrebbe affermatoche non erano state da loro sollevate questioni sul rispetto degli oneri di forma imposti dall’art.474, secondo comma, n.3, cod. proc. civ., sulla base dell’ erronea supposizione che non fosse stato propostoil relativo motivo di ricorso per cassazione , laddove, invece , l’inosservanza della forma prevista nell e condizioni generali del contratto di mutuo (da interpretarsi nel senso che ad ogni successiva erogazione di denaro sarebbe seguito un atto di erogazione e quietanza nonché la predisposizione di un piano di ammortamento) era stata da loro contestatain tutti i gradi di giudizio. 2.Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Gli stessi ricorrenti evidenziano (pp.5 - 6 del ricorso per revocazione) che, nel proporre opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa nei loro confronti dallabanca, avevano formul ato, oltre al la domanda subordinata volta al la declaratoria di illegittimità della procedura limitatamente all’importo precettato in eccedenza ris p etto all’effettivo credito (domanda accolta dal giudice del merito), la domanda principale (invece rigettata) volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del titolo esecutivo (il contratto di mutuo fondiario) per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto, ai P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sensi degli artt.1346 e 1418 cod. civ. , sul presupposto che l’indeterminatezza delle clausole relative al l a periodicità e al l a frequenza delle rate, al calcolo della commissione di estinzione anticipata, all’imputazione dei pagamenti al capitale ovvero agli interessi, al calcolo del tasso di interesse rendevano incerta la determinazionedell’ammontare del debito e del costo comp lessivo del finanziamento.

Del contenuto e dei limiti della domanda formulata dai ricorrenti ha tenuto conto questa Corte nell’ordinanza impugnata per revocazione nel momento in cui, per un verso, ha interpretato il primo motivo di ricorso per cassazione ( osservando che la dedotta violazione dell’art.474, primo comma, cod. proc. civ. circoscriveva l’oggetto della doglianza alla mancanza , nel diritto portato dal titolo esecutivo, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiestidalla predetta disposizione: p.3) e, per altro verso, ha affermato che non era stata posta la questione del rispetto dei requisiti di forma contemplatidal n.3 del secondo comma del medesimo art. 474 cod. proc. civ., il quale, ai fini della qualificazione dell’atto come tit olo esecutivo, esige che si tratti di atto ricevuto da notaio da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlo(p.4).

In proposito, la circostanza, pure evidenziata nel ricorso per revocazione (pp.22-23), che i ricorrenti avessero contestato già nella comparsa conclusionale in appello (prima ancora che nel successivo ricorso per cassazione ) l’inosservanza della forma prevista nelle condizioni generali del contrato di mutuo (asseritamente da interpretarsi nel senso che ad ogn i erogazione di denaro sarebbe seguita l’emissione di una quietanza e la predisposi zione di un piano di ammortamento) non assume alcun rilievo, in quanto l’introduzione di questioni nuove rispetto all’originaria domanda non poteva valere, ovviamente, né ad ampliare i limiti della domanda medesima né ad P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani introdurre validi motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza che l’aveva rigettata.

L’ordinanza impugnata, pur dando atto, in punto di fatto, della deduzione dei ricorrenti in ordine al l a circostanz a che le varie erogazioni parziali di denaro non erano state seguite dal rilascio di quietanze e dall’ elaborazione di piani di ammortamento (p.3) - e pur rilevando, in punto di diritto, che nell’ipotesi di mutuo fondiario ad erogazione successiva, il rilascio della quietanza notarile (quale atto rappresentativo della traditio del le somme , a sua volta costituente momento integrativo del perfezionamento del contratto reale ) costituisce condizione necessaria dell’utilizzabilità del contratto stesso come titolo esecutivo (p.4) – è , dunque , pervenuta al rigetto del ricorso sulla base del rilievo che il motivo di censura dove va essere circoscritto all’invalidità del titolo esecutivo per indeterminatezza dell’oggetto (questione già dedotta con la domanda originaria e oggetto di sindacato riservato al giudice del merito ) e non pote va essere esteso all’invalidità del medesimo titolo per inosservanza dei requisiti di forma (deduzione estranea all’originaria domanda proposta con l’opposizione e x art.615, secon do comma , cod. proc. civ.).

Di conseguenza, nessunerrore di fatto revocatorio è individuabile nell’ordinanza impugnata, non essendo l a decisione né l’effetto dell’erronea supposizione che le erogazioni parziali di denaro fossero state eseguite con quietanza notarile (del cui mancato rilascio , si dà , anzi, espressamente atto) , né l’effetto dell’erronea supposizione dell’inesistenza di un motivo di ricorso per cassazione, di cui si sia indebitamente omesso l’esame.

3. I l ricorso per revocazione propo sto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va, in definitiva, dichiarato inammissibile.

P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore d e lla società controricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquidain complessivi Euro 7.200,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03203/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Marina CAVADINI ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n.2, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, invirtù di procura in calce al ricorso; - ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S anpaolo s.p.a ., in persona del legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11,presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, in virtù di procura allegata al controricorso. -controricorrente- Avverso l’ordinanza n. 12922 del 20 2 0 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 26 giugno 2020. P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . Udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per revocazione sia nella fase rescindente sia nella fase rescissoria. Udito l’[OSCURATO:PERSONA]. Udito l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con o r dinanza 26 giugno 2020 , n. 1 2922 , questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da G ian piero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva solo parzialmente accolto l’opposizione da loro proposta all’esecuzione immobiliare intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di un titolo esecutivo costituito da un mutuo fondiario dell’importo di 160.000 Euro (le cui rate non erano state onorate) e nell’ambito della quale la banca aveva chiesto il soddi sfacimento anche dell’ulteriore credito vantato verso la società JIP [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata fallita, dei cui debiti gli opponenti si erano resi fideiussori sino a concorrenza di 100.000 Euro ciascuno; la Corte di appello , precisamente, a veva accolto la doglianza formulata in via subordinata, relativa alla pretesa eccessività della somma per cui la banca aveva proceduto in executivis, dichiarando illegittima la procedura per la parte ecce de nte l’importo di 249.531,32 Euro ; ma aveva rigettato la doglianza formulata in via principale, relativa all’asserita invalidità, ex art.474, primo comma, cod. proc. civ., del titolo esecutivo (il contratto di mutuo) per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto (in ordine alle clausole concernenti: la periodicità e frequenza delle rate; l’entità della commissione di estinzione anticipata; i criteri di imputazione dei pagamenti agli interessi e al capitale; il calcolo del P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani tasso di interesse da applicare al rimborso) che avrebbe reso incerta la determinazione del costo complessivo del finanziamento. Con la citata ordinanza, questa Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per cassazione (con cui era stato denunciato il vizio di insufficiente motivazione asseritamente affliggente la sentenza della Corte di appello) e ha rigettato il primo motivo, con cui, attraverso l a denuncia della violazione dell’art.474, primo comma , cod. proc. civ. , era stata ribadita la censura di invalidità del titolo esecutivo (il mutuo ipotecario) per incertezza dell’ammontare delle somme dovute dai mutuatari. Tale ultima statuizione è stata emessa sulla base dei seguenti rilievi: I- la doglianza prospettata dai ricorrenti era circoscritta all’asserita incertezza dell’ammontare delle somme dovute in base al contratto di mutuo, come risultava dalla formale denuncia della violazione del solo art.474, primo comma, cod. proc. civ. , che subordina la possibilità di procedere ad esecuzione forzata al la sussistenza di un titolo esecutivo per un « diritto certo, liquido ed esigibile»; II- i ricorrenti, sulla premessa che l’importo mutuato aveva costituito oggetto di successive erogazioni parziali da parte della banca, avevano evidenziato che tali erogazioni non erano state seguite dal rilascio di quietanze né dall’elaborazione di specific i piani di ammortamento; III- sebbene, in tale ipotesi, il rilascio di quietanza notarile , unitamente all’erogazione delle somme , costituisca condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’utilizzabilità del contratto di mutuo fondiario come titolo esecuti vo (in quanto tale quietanza dà conto della traditio della somma, quale momento perfezionativo del contratto reale), tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti, da un lato, P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani non avevano contestato l ’ avvenuta erogazione delle somme medesimee, dall’al tro lato , non si erano doluti della violazione de gli oneri di forma imposti dall’art.474, secondo comma, n.3, cod. proc. civ. (che att ribuisce dignità di titoli esecutivi agli « atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale»), ma soltanto della dedotta indeterminatezzae/o indeterminabilità dell’ oggetto del contratto, che rendeva incerto l’ammontare delle somme dovute; IV- escluso che sui necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto portato dal titolo esecutivo costituito d al mutuo fondiario incidesse la omessa predisposizione di un piano di ammortamento, ogni ulteriore apprezzamento circa l’idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l’ammontare del credito doveva ritenersi riservato al giudice del merito. Avverso l’ordinanza n. 12922 del 2020 di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per revocazione sulla base di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con i due motivi di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumono che l’ordinanza n. 1 2922 del 26 giugno 2020 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto,ai sensi de gli artt. 391 bis e 395, n.4, cod. proc. civ.. Precisamente, con la prima doglianza (“errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa”) i ricorrenti deducono che con la predetta ordinanza questa Corte, nel rigettare il primo motivo del ricorso per cassazione da loro proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, avrebbe affermatol’utilizzabilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale titolo esecutivo ai sensi dell’art.474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ., del contratto di mutuo fondiario P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani stipulato inter partes , su lla base dell’ erronea supposizione del fatto (la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa) che le successive erogazioni parziali di denaro fatte dalla banca in loro favore , fossero state eseguite con quietanza notarile, mentre risulterebbe pacifico dagliatti e dai documenti di causa che, al contrario, esse erano state in realtà effettuate mediante bonifico bancario , senza essere accompagnateda alcun atto di erogazione e quietanza. Con la seconda doglianza (“errore di fatto risultante dagli atti di causa”), i ricorrenti deduc ono che , con l’ordinanza impugnata , questa Corte, sempre nel rigettare il primo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, avrebbe affermatoche non erano state da loro sollevate questioni sul rispetto degli oneri di forma imposti dall’art.474, secondo comma, n.3, cod. proc. civ., sulla base dell’ erronea supposizione che non fosse stato propostoil relativo motivo di ricorso per cassazione , laddove, invece , l’inosservanza della forma prevista nell e condizioni generali del contratto di mutuo (da interpretarsi nel senso che ad ogni successiva erogazione di denaro sarebbe seguito un atto di erogazione e quietanza nonché la predisposizione di un piano di ammortamento) era stata da loro contestatain tutti i gradi di giudizio. 2.Il ricorso per revocazione è inammissibile. Gli stessi ricorrenti evidenziano (pp.5 - 6 del ricorso per revocazione) che, nel proporre opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa nei loro confronti dallabanca, avevano formul ato, oltre al la domanda subordinata volta al la declaratoria di illegittimità della procedura limitatamente all’importo precettato in eccedenza ris p etto all’effettivo credito (domanda accolta dal giudice del merito), la domanda principale (invece rigettata) volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del titolo esecutivo (il contratto di mutuo fondiario) per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto, ai P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sensi degli artt.1346 e 1418 cod. civ. , sul presupposto che l’indeterminatezza delle clausole relative al l a periodicità e al l a frequenza delle rate, al calcolo della commissione di estinzione anticipata, all’imputazione dei pagamenti al capitale ovvero agli interessi, al calcolo del tasso di interesse rendevano incerta la determinazionedell’ammontare del debito e del costo comp lessivo del finanziamento. Del contenuto e dei limiti della domanda formulata dai ricorrenti ha tenuto conto questa Corte nell’ordinanza impugnata per revocazione nel momento in cui, per un verso, ha interpretato il primo motivo di ricorso per cassazione ( osservando che la dedotta violazione dell’art.474, primo comma, cod. proc. civ. circoscriveva l’oggetto della doglianza alla mancanza , nel diritto portato dal titolo esecutivo, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiestidalla predetta disposizione: p.3) e, per altro verso, ha affermato che non era stata posta la questione del rispetto dei requisiti di forma contemplatidal n.3 del secondo comma del medesimo art. 474 cod. proc. civ., il quale, ai fini della qualificazione dell’atto come tit olo esecutivo, esige che si tratti di atto ricevuto da notaio da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverlo(p.4). In proposito, la circostanza, pure evidenziata nel ricorso per revocazione (pp.22-23), che i ricorrenti avessero contestato già nella comparsa conclusionale in appello (prima ancora che nel successivo ricorso per cassazione ) l’inosservanza della forma prevista nelle condizioni generali del contrato di mutuo (asseritamente da interpretarsi nel senso che ad ogn i erogazione di denaro sarebbe seguita l’emissione di una quietanza e la predisposi zione di un piano di ammortamento) non assume alcun rilievo, in quanto l’introduzione di questioni nuove rispetto all’originaria domanda non poteva valere, ovviamente, né ad ampliare i limiti della domanda medesima né ad P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani introdurre validi motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza che l’aveva rigettata. L’ordinanza impugnata, pur dando atto, in punto di fatto, della deduzione dei ricorrenti in ordine al l a circostanz a che le varie erogazioni parziali di denaro non erano state seguite dal rilascio di quietanze e dall’ elaborazione di piani di ammortamento (p.3) - e pur rilevando, in punto di diritto, che nell’ipotesi di mutuo fondiario ad erogazione successiva, il rilascio della quietanza notarile (quale atto rappresentativo della traditio del le somme , a sua volta costituente momento integrativo del perfezionamento del contratto reale ) costituisce condizione necessaria dell’utilizzabilità del contratto stesso come titolo esecutivo (p.4) – è , dunque , pervenuta al rigetto del ricorso sulla base del rilievo che il motivo di censura dove va essere circoscritto all’invalidità del titolo esecutivo per indeterminatezza dell’oggetto (questione già dedotta con la domanda originaria e oggetto di sindacato riservato al giudice del merito ) e non pote va essere esteso all’invalidità del medesimo titolo per inosservanza dei requisiti di forma (deduzione estranea all’originaria domanda proposta con l’opposizione e x art.615, secon do comma , cod. proc. civ.). Di conseguenza, nessunerrore di fatto revocatorio è individuabile nell’ordinanza impugnata, non essendo l a decisione né l’effetto dell’erronea supposizione che le erogazioni parziali di denaro fossero state eseguite con quietanza notarile (del cui mancato rilascio , si dà , anzi, espressamente atto) , né l’effetto dell’erronea supposizione dell’inesistenza di un motivo di ricorso per cassazione, di cui si sia indebitamente omesso l’esame. 3. I l ricorso per revocazione propo sto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va, in definitiva, dichiarato inammissibile. P.U. 26.10.2022 N.R.G. 3203/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore d e lla società controricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquidain complessivi Euro 7.200,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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