CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2023, pronunciava sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la confisca della somma in sequestro ai sensi dell'art. 640 -quater cod. pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'illegittimità della disposta confisca, posto che la stessa non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i principi dettati dagli artt.3, 23 e 35 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640 -quater cod. pen. deve conformarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende Così d