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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30713/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 4892-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1008 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA,depositata l’8.9 .2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Banca) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale ivi indicataaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 62/2021 della Commissione tributaria provinciale di Firenze in rigetto del ricorso avverso a vviso di liquidazione emesso, ai fini dell'imposta di registro, dall'Agenzia delle entrate sul decretoingiuntivo n. 3720/2017 de l Tribunale di Firenze .

Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione, sollevata dalla Banca, di tardività del controricorso, assumendo sia stato depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.vigente ratione temporis.

1.2. E ssendo stata effettuata la notificazione del ricorso in data 24 febbraio 202 3 , il deposito del controricorso, effettuato in data 5 marzo 2023, risulta, invero,avvenuto entro il termine di quaranta giorni, ex art. 370, primo comma, c.p.c.vigente ratione temporis(con scadenza il 5 aprile 2023), donde l’infondatezza dell’eccezione in oggetto.

2.1. A seguire, con unico motivo la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 20 D.P.R. n. 131/1986, 8 della Tariffa, Parte Prima, allegataal D.P.R. n. 131 del 1986 e 15 D.P.R. n. 633/ 19 72 per avere i Giudici di appello indebitamente qualificato gli interessi come moratori indicati nel decreto ingiuntivo n. 3720/2017,emesso dal Tribunale di Firenze. 2.2.Le censure sono infondate.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue:«...è pacifico ed incontestato: - che il conto corrente della società debitrice"Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]" veniva chiuso in data 04/11/2016 con saldo debitore di €268.656,32"; -che in data 09/11/2016 la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla società e al garante la revoca ditutti gli affidamenti accordati alla società Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA] e il recesso dai rapporti intrattenuti; -che in data 23/11/2016 la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla debitrice e al garante il pagamento del debito.

Alla luce di quanto sopra precisato gli interessi maturati sul capitale dalla data del recesso (09/11/2016) non posso no che essere interessi moratori in quanto, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, ex articolo 1219 cc, comma 2, n. 3, non era necessaria l’intimazione o la richiesta fatta per iscritto per costituire in mora ildebitore.

Nel caso di specie, quindi, l’intimazione di pagamento, che vale a costituire in mora il correntista, può ritenersi formulata in data 09/11/2016.

Proprio all ora, infatti, il recesso dell’istituto di credito è stato comunicatoal debitore, il contratto è stato risolto e il saldo del conto è divenuto esigibile.

E comunque, anche volendo prescindere da questo aspetto (e non si vede come, dato il chiaro dispostonormativo del citato art. 1219 c.c.), in data 23/11/2016 la Banca MPS ha espressamente richiesto al correntista il pagamento del debito, qualificando così il ritardo di quest’ultimo.

La società "immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]" è stata quindi espressamente messa in mora dal debitore a partire dal 09/11/2016 (comunicazione del recesso) con la conseguenza che, a partire da quella data, gli interessidovuti dal debitore non possono più qualificarsi come remunerativi ma necessariamente come moratori.Pertanto, anche qualora la volontà della Banca MPS fosse stata quella di chiedere con il D.I. il pagamentodegli interessi convenzionali, la messa in mora del debitore, effettuata in data 09/11/2016, ha finito per qualificare il ritardo di quest’ultimo, con conseguente "trasformazione" degli interessi dovuti in interessimoratori, in quanto non più finalizzati a remunerare il capitale investito ma a risarcire il danno da ritardato adempimento (così anche Cassazione 27304/2017).

A tal riguardo, si deve rilevare che gli interessi moratori sono stati correttamente tassati dall’Ufficiocon applicazione dell’aliquota proporzionale al 3%, così come previsto secondo il combinato disposto dicui agli articoli 37 e 40 DPR n. 131 del 1986, dell’art. 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 8 comma 1 lett. b) [OSCURATO:PERSONA] I, DPR n. 131 del 1986.

Per quanto concerne gli "atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto", l’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che codifica il principio di alternatività Iva/Registro, dispone che "l’imposta si applica in misura fissa"; la finalità è quella di evitare che gli importi già colpiti dall’IVAsiano assoggettati all’imposta proporzionale di registro, con conseguente doppia tassazione.

Le sommedovute a titolo di interessi di mora non concorrono a formare la base imponibile Iva, ai sensi dell’art. 15,comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

La norma in questione esclude, infatti, dal computo della base imponibile ai fini dell’IVA "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altreirregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente".

Nell’ambito della tassazione di registro, l’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegataal d.P.R. n. 131 del 1986, dispone che sono tassati con imposta proporzionale nella misura del 3% gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"...18.

In conclusione, le somme dovute a titolo di interessi moratori (che hanno la funzione di ristorare il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di dare, e cioè di restituzione, gravante sul debitore, per causa allo stesso imputabile), ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all’imposta proporzionale di registro nella misura del 3% ai sensi dell’articolo 8, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anche quando riguardano una somma capitalesoggetta a Iva».

2.4. Ciò posto, in primo luogo, va evidenziato che l’art. 20 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87 leggen. 205 del 2017, rubricato «interpretazione degli atti»,vieta unicamente di utilizzare elementi estranei all’atto ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo per l’applicazione dell’imposta di registro.

2.5. Nel caso in esame, i giudici di meritohannodunque correttamente riconosciuto, a seguito di apprezzamento in fatto,insindacabile in questa sede in quanto logicamente e congruamente motivato, la natura moratoria e non compensativa degli interessi, indicati nella pronuncia di condanna relativa aldecreto ingiuntivo citato in premessa, sulla scorta di elementi desumibili dall’atto stesso, senza effettuare alcun accertamento extratestuale, ma individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del titolo giudiziale e di quanto in esso disposto.

2.6. Nel decreto ingiuntivo in oggetto(ritualmente allegato al ricorso in cassazione), infatti, si dispone il pagamento degli interessi «come da domanda», rinviando dunque al ricorso monitorio(ritualmente allegato al ricorso in cassazione), ed a quanto in esso indicato, laddove emerge in particolare l’intervenuto recesso della Banca da tutti gli affidamenti ed i rapporti contrattuali intercorsi con il debitore. 2.7.Circa la qualificazione degli interessi come moratori è d’uopo poi evidenziare che a seguito del recesso della Banca dal contratto di conto corrente e di finanziamento, il contratto è risolto,il saldo è esigibile, e gli interessi dovuti dopo la risoluzione del contratto devono qualificarsi come moratori (cfr. sulla qualificazione come moratori degli interessi in esame, Cass.nn. 8955 del 2016 ; 9791 del 1994 ). 2.8.La condanna disposta dal Tribunale di Firenzeriguarda , dunque, il pagamento di una somma di denaro e di interessi moratori.

2.9. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, è da ritenersi legittima l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% in forza dell'art. 8 della tariffa parte 1 allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e relativa nota II, in combinatodisposto con l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

2.10. La suddetta nota II, infatti, esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sugli importi oggetto di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria che sono soggetti ad IVA.

2.11. L'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone, tuttavia, che non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori.

3. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.

4. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 1.486,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 4892-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a da ll’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1008 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA,depositata l’8.9 .2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Banca) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale ivi indicataaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 62/2021 della Commissione tributaria provinciale di Firenze in rigetto del ricorso avverso a vviso di liquidazione emesso, ai fini dell'imposta di registro, dall'Agenzia delle entrate sul decretoingiuntivo n. 3720/2017 de l Tribunale di Firenze . Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione, sollevata dalla Banca, di tardività del controricorso, assumendo sia stato depositato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.vigente ratione temporis. 1.2. E ssendo stata effettuata la notificazione del ricorso in data 24 febbraio 202 3 , il deposito del controricorso, effettuato in data 5 marzo 2023, risulta, invero,avvenuto entro il termine di quaranta giorni, ex art. 370, primo comma, c.p.c.vigente ratione temporis(con scadenza il 5 aprile 2023), donde l’infondatezza dell’eccezione in oggetto. 2.1. A seguire, con unico motivo la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 20 D.P.R. n. 131/1986, 8 della Tariffa, Parte Prima, allegataal D.P.R. n. 131 del 1986 e 15 D.P.R. n. 633/ 19 72 per avere i Giudici di appello indebitamente qualificato gli interessi come moratori indicati nel decreto ingiuntivo n. 3720/2017,emesso dal Tribunale di Firenze. 2.2.Le censure sono infondate. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue:«...è pacifico ed incontestato: - che il conto corrente della società debitrice"Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]" veniva chiuso in data 04/11/2016 con saldo debitore di €268.656,32"; -che in data 09/11/2016 la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla società e al garante la revoca ditutti gli affidamenti accordati alla società Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA] e il recesso dai rapporti intrattenuti; -che in data 23/11/2016 la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla debitrice e al garante il pagamento del debito. Alla luce di quanto sopra precisato gli interessi maturati sul capitale dalla data del recesso (09/11/2016) non posso no che essere interessi moratori in quanto, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, ex articolo 1219 cc, comma 2, n. 3, non era necessaria l’intimazione o la richiesta fatta per iscritto per costituire in mora ildebitore. Nel caso di specie, quindi, l’intimazione di pagamento, che vale a costituire in mora il correntista, può ritenersi formulata in data 09/11/2016. Proprio all ora, infatti, il recesso dell’istituto di credito è stato comunicatoal debitore, il contratto è stato risolto e il saldo del conto è divenuto esigibile. E comunque, anche volendo prescindere da questo aspetto (e non si vede come, dato il chiaro dispostonormativo del citato art. 1219 c.c.), in data 23/11/2016 la Banca MPS ha espressamente richiesto al correntista il pagamento del debito, qualificando così il ritardo di quest’ultimo. La società "immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]" è stata quindi espressamente messa in mora dal debitore a partire dal 09/11/2016 (comunicazione del recesso) con la conseguenza che, a partire da quella data, gli interessidovuti dal debitore non possono più qualificarsi come remunerativi ma necessariamente come moratori.Pertanto, anche qualora la volontà della Banca MPS fosse stata quella di chiedere con il D.I. il pagamentodegli interessi convenzionali, la messa in mora del debitore, effettuata in data 09/11/2016, ha finito per qualificare il ritardo di quest’ultimo, con conseguente "trasformazione" degli interessi dovuti in interessimoratori, in quanto non più finalizzati a remunerare il capitale investito ma a risarcire il danno da ritardato adempimento (così anche Cassazione 27304/2017). A tal riguardo, si deve rilevare che gli interessi moratori sono stati correttamente tassati dall’Ufficiocon applicazione dell’aliquota proporzionale al 3%, così come previsto secondo il combinato disposto dicui agli articoli 37 e 40 DPR n. 131 del 1986, dell’art. 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’art. 8 comma 1 lett. b) [OSCURATO:PERSONA] I, DPR n. 131 del 1986. Per quanto concerne gli "atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto", l’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che codifica il principio di alternatività Iva/Registro, dispone che "l’imposta si applica in misura fissa"; la finalità è quella di evitare che gli importi già colpiti dall’IVAsiano assoggettati all’imposta proporzionale di registro, con conseguente doppia tassazione. Le sommedovute a titolo di interessi di mora non concorrono a formare la base imponibile Iva, ai sensi dell’art. 15,comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. La norma in questione esclude, infatti, dal computo della base imponibile ai fini dell’IVA "le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altreirregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente". Nell’ambito della tassazione di registro, l’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegataal d.P.R. n. 131 del 1986, dispone che sono tassati con imposta proporzionale nella misura del 3% gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, "recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"...18. In conclusione, le somme dovute a titolo di interessi moratori (che hanno la funzione di ristorare il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di dare, e cioè di restituzione, gravante sul debitore, per causa allo stesso imputabile), ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all’imposta proporzionale di registro nella misura del 3% ai sensi dell’articolo 8, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anche quando riguardano una somma capitalesoggetta a Iva». 2.4. Ciò posto, in primo luogo, va evidenziato che l’art. 20 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87 leggen. 205 del 2017, rubricato «interpretazione degli atti»,vieta unicamente di utilizzare elementi estranei all’atto ai fini dell’interpretazione di quest’ultimo per l’applicazione dell’imposta di registro. 2.5. Nel caso in esame, i giudici di meritohannodunque correttamente riconosciuto, a seguito di apprezzamento in fatto,insindacabile in questa sede in quanto logicamente e congruamente motivato, la natura moratoria e non compensativa degli interessi, indicati nella pronuncia di condanna relativa aldecreto ingiuntivo citato in premessa, sulla scorta di elementi desumibili dall’atto stesso, senza effettuare alcun accertamento extratestuale, ma individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del titolo giudiziale e di quanto in esso disposto. 2.6. Nel decreto ingiuntivo in oggetto(ritualmente allegato al ricorso in cassazione), infatti, si dispone il pagamento degli interessi «come da domanda», rinviando dunque al ricorso monitorio(ritualmente allegato al ricorso in cassazione), ed a quanto in esso indicato, laddove emerge in particolare l’intervenuto recesso della Banca da tutti gli affidamenti ed i rapporti contrattuali intercorsi con il debitore. 2.7.Circa la qualificazione degli interessi come moratori è d’uopo poi evidenziare che a seguito del recesso della Banca dal contratto di conto corrente e di finanziamento, il contratto è risolto,il saldo è esigibile, e gli interessi dovuti dopo la risoluzione del contratto devono qualificarsi come moratori (cfr. sulla qualificazione come moratori degli interessi in esame, Cass.nn. 8955 del 2016 ; 9791 del 1994 ). 2.8.La condanna disposta dal Tribunale di Firenzeriguarda , dunque, il pagamento di una somma di denaro e di interessi moratori. 2.9. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, è da ritenersi legittima l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% in forza dell'art. 8 della tariffa parte 1 allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e relativa nota II, in combinatodisposto con l'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. 2.10. La suddetta nota II, infatti, esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sugli importi oggetto di condanna da parte dell'Autorità giudiziaria che sono soggetti ad IVA. 2.11. L'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 dispone, tuttavia, che non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori. 3. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato. 4. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 1.486,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso
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