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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:72
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61986J0214 - IT Avis juridique important | 61986J0214 SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] - ESERCIZIO 1982. - CAUSA 214/86. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00367 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 .

Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] ( Trattato CEE, art . 190 ) 2 .

Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] - Principi - Regolarità delle spese effettuate per l' intervento - Obblighi degli Stati membri - Potere di controllo della [OSCURATO:PERSONA] - Portata ( Regolamento del Consiglio n . 729/70, artt . 8, n . 1, e 9 ) 3 .

Agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] dei conti - Rifiuto di prendere in carico le spese dovute ad irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro - Onere della prova ( Regolamento del Consiglio n . 729/70 )

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

La decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal [OSCURATO:PERSONA], con cui si nieghi di porre a carico di questo una parte delle spese dichiarate, non richiede una motivazione particolareggiata qualora il governo interessato abbia partecipato al processo di elaborazione delle decisioni e conosca quindi il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non dover porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] le somme in contestazione ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1749 ). 2 .

A norma dell' art . 8, n . 1, del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, spetta agli Stati membri accertarsi della realtà e della regolarità delle operazioni finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA], benché non sia suo compito il controllare la regolarità dei singoli provvedimenti d' intervento sin dalla loro esecuzione, può per contro valersi del potere di controllo attribuitole dall' art . 9 dello stesso regolamento in qualsiasi momento e in particolare quando riceve delle informazioni che consentano di dubitare dell' efficacia dei controlli nazionali . 3 .

Qualora la [OSCURATO:PERSONA] rifiuti di porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] talune spese, per il motivo che esse sono state causate da trasgressioni della normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a questo Stato provare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1749 ). [OSCURATO:PERSONA] causa 214/86, Repubblica ellenica, rappresentata dai suoi agenti sigg .

S .

Perrakis, consigliere giuridico presso il servizio delle Comunità europee del Ministero degli affari esteri, V .

Zorbas, consigliere giuridico del Ministero dell' economia nazionale, e M .

Tsotsanis, giurista presso il Ministero dell' agricoltura, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, 117, Val-Sainte-Croix, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg .

D .

Gouloussis e P .

Karpenstein, ambedue consiglieri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig .

G .

Kremlis, membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento della decisione 86/441/CEE della [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 1986, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica ellenica per le spese dell' esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 256, pag . 24 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, F . Grévisse, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Diez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986J0214 - IT Avis juridique important | 61986J0214 SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] - ESERCIZIO 1982. - CAUSA 214/86. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00367 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] ( Trattato CEE, art . 190 ) 2 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] - Principi - Regolarità delle spese effettuate per l' intervento - Obblighi degli Stati membri - Potere di controllo della [OSCURATO:PERSONA] - Portata ( Regolamento del Consiglio n . 729/70, artt . 8, n . 1, e 9 ) 3 . Agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] dei conti - Rifiuto di prendere in carico le spese dovute ad irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro - Onere della prova ( Regolamento del Consiglio n . 729/70 ) [OSCURATO:PERSONA] 1 . La decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal [OSCURATO:PERSONA], con cui si nieghi di porre a carico di questo una parte delle spese dichiarate, non richiede una motivazione particolareggiata qualora il governo interessato abbia partecipato al processo di elaborazione delle decisioni e conosca quindi il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non dover porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] le somme in contestazione ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1749 ). 2 . A norma dell' art . 8, n . 1, del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, spetta agli Stati membri accertarsi della realtà e della regolarità delle operazioni finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA], benché non sia suo compito il controllare la regolarità dei singoli provvedimenti d' intervento sin dalla loro esecuzione, può per contro valersi del potere di controllo attribuitole dall' art . 9 dello stesso regolamento in qualsiasi momento e in particolare quando riceve delle informazioni che consentano di dubitare dell' efficacia dei controlli nazionali . 3 . Qualora la [OSCURATO:PERSONA] rifiuti di porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] talune spese, per il motivo che esse sono state causate da trasgressioni della normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a questo Stato provare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1749 ). [OSCURATO:PERSONA] causa 214/86, Repubblica ellenica, rappresentata dai suoi agenti sigg . S . Perrakis, consigliere giuridico presso il servizio delle Comunità europee del Ministero degli affari esteri, V . Zorbas, consigliere giuridico del Ministero dell' economia nazionale, e M . Tsotsanis, giurista presso il Ministero dell' agricoltura, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, 117, Val-Sainte-Croix, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . D . Gouloussis e P . Karpenstein, ambedue consiglieri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento della decisione 86/441/CEE della [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 1986, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica ellenica per le spese dell' esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 256, pag . 24 ), LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, F . Grévisse, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Diez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario .