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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32727/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/04/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, con la quale PANTANO Luciano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.l.vo n. 74 del 2000, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica in qualità di amministratore di diritto fino al 12/05/2011, e successivamente quale amministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.coop a r.I., (reati contestati in concorso con KAKULSKI Kazimierz, che aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.).

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di omessa dichiarazione ai fini IVA e IRPEF di cui al capo A), perché estinto per prescrizione (si trattava dell'anno di imposta 2010), riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il PANTANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società.

Si censura la sentenza per non aver valutato l'assenza di accertamenti circa il compimento di attività gestionale, da parte del ricorrente, in epoca successiva alla cessazione della carica (12/05/2011), dal momento che il contatto di locazione dei locali della nuova sede era stato sottoscritto il successivo 01/07/2011; quanto all'assegno consegnato a titolo di deposito cauzionale alla parte locatrice, mai incassato, la sua sottoscrizione da parte del PANTANO si spiegava con il fatto che questi aveva in quel momento ancora il potere di firma.

Si censura inoltre la svalutazione delle deposizioni dei testi BATTISTI e CASCHERA, che avevano confermato la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'assemblea svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nello studio notarile: doveva perciò ritenersi pienamente provato il passaggio di consegne in favore del [OSCURATO:PERSONA], che aveva tra l'altro definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.2.

Assenza di motivazione in ordine al motivo di appello concernente il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena.

Si censura la sentenza per aver totalmente ignorato l'argomento, nonostante la concessione del beneficio fosse stata sollecitata anche alla luce dell'avanzata età del ricorrente.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, e richiamata dal Procuratore Generale nell'odierna requisitoria, si sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per essere da un lato generiche e comunque attinenti al merito le censure sull'affermazione di responsabilità, e - d'altro lato - per la mancata desuzione in appello della doglianza relativa alla sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso assume valenza assorbente di ogni ulteriore censura dedotta, ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche il reato di occultamento delle scritture contabili, ascritto al PANTANO al capo B) della rubrica, ormai estinto per intervenuta prescrizione, in ragione del decorso del termine massimo decennale già alla data del 11/08/2022 (tenuto conto della sospensione dei termini correlata ad un rinvio per legittimo impedimento del difensore: cfr. sul punto pag. 8 della sentenza impugnata).

Deve invero escludersi, nella fattispecie in esame, la sussistenza delle condizioni per una pronuncia liberatoria nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art.129 cod. proc. pen., avuto riguardo alle convergenti risultanze valorizzate alle pag. 5 segg. della sentenza impugnata in ordine all'occultamento delle scritture contabili e alla riferibilità, all'odierno ricorrente, delle funzioni amministrative dell'ente, anche dopo la nomina dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del PANTANO ha lamentato la mancata risposta della Corte d'Appello alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.

Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria, ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso anche in relazione a tale doglianza, ritenendo dirimente la sua mancata deduzione in appello: con ciò, evidentemente, ponendosi nell'ottica interpretativa di Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263649 - 01, secondo la quale «l'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito costituisce vizio della decisione tale da consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l'applicazione del predetto beneficio, mentre, in caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile».

Il presupposto fattuale della richiesta del Procuratore Generale è tuttavia insussistente, in quanto la difesa, con i motivi di appello, aveva chiaramente sollecitato anche la concessione della sospensione condizionale, facendo tra l'altro leva sulla condizione di ultrasettantenne del PANTANO e sulla insussistenza di pregiudizi penali ostativi (cfr. pag. 10-11- dell'atto di appello).

A tale ultimo proposito, deve tra l'altro porsi in evidenza che, dal certificato penale in atti, emerge la presenza a carico del PANTANO (oltre che dell'iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento) di due condanne per reato depenalizzato (emissione di assegni a vuoto), che - in presenza, ovviamente, di un giudizio prognostico favorevole - non avrebbero precluso l'applicazione del beneficio (sul punto, cfr. ad es.

Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008, Scaccini, Rv. 239555 - 01, secondo la quale «le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per aboliti° criminis (nella specie, emissione di assegni a vuoto) non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena»).

3. Il silenzio motivazionale fin qui illustrato impone, come già anticipato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al PANTANO al capo B) estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/04/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, con la quale PANTANO Luciano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.l.vo n. 74 del 2000, a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica in qualità di amministratore di diritto fino al 12/05/2011, e successivamente quale amministratore di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.coop a r.I., (reati contestati in concorso con KAKULSKI Kazimierz, che aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.). In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di omessa dichiarazione ai fini IVA e IRPEF di cui al capo A), perché estinto per prescrizione (si trattava dell'anno di imposta 2010), riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il PANTANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società. Si censura la sentenza per non aver valutato l'assenza di accertamenti circa il compimento di attività gestionale, da parte del ricorrente, in epoca successiva alla cessazione della carica (12/05/2011), dal momento che il contatto di locazione dei locali della nuova sede era stato sottoscritto il successivo 01/07/2011; quanto all'assegno consegnato a titolo di deposito cauzionale alla parte locatrice, mai incassato, la sua sottoscrizione da parte del PANTANO si spiegava con il fatto che questi aveva in quel momento ancora il potere di firma. Si censura inoltre la svalutazione delle deposizioni dei testi BATTISTI e CASCHERA, che avevano confermato la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'assemblea svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nello studio notarile: doveva perciò ritenersi pienamente provato il passaggio di consegne in favore del [OSCURATO:PERSONA], che aveva tra l'altro definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.2. Assenza di motivazione in ordine al motivo di appello concernente il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena. Si censura la sentenza per aver totalmente ignorato l'argomento, nonostante la concessione del beneficio fosse stata sollecitata anche alla luce dell'avanzata età del ricorrente. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, e richiamata dal Procuratore Generale nell'odierna requisitoria, si sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per essere da un lato generiche e comunque attinenti al merito le censure sull'affermazione di responsabilità, e - d'altro lato - per la mancata desuzione in appello della doglianza relativa alla sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso assume valenza assorbente di ogni ulteriore censura dedotta, ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere anche il reato di occultamento delle scritture contabili, ascritto al PANTANO al capo B) della rubrica, ormai estinto per intervenuta prescrizione, in ragione del decorso del termine massimo decennale già alla data del 11/08/2022 (tenuto conto della sospensione dei termini correlata ad un rinvio per legittimo impedimento del difensore: cfr. sul punto pag. 8 della sentenza impugnata). Deve invero escludersi, nella fattispecie in esame, la sussistenza delle condizioni per una pronuncia liberatoria nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art.129 cod. proc. pen., avuto riguardo alle convergenti risultanze valorizzate alle pag. 5 segg. della sentenza impugnata in ordine all'occultamento delle scritture contabili e alla riferibilità, all'odierno ricorrente, delle funzioni amministrative dell'ente, anche dopo la nomina dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del PANTANO ha lamentato la mancata risposta della Corte d'Appello alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale, nella propria requisitoria, ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso anche in relazione a tale doglianza, ritenendo dirimente la sua mancata deduzione in appello: con ciò, evidentemente, ponendosi nell'ottica interpretativa di Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263649 - 01, secondo la quale «l'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito costituisce vizio della decisione tale da consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata, soltanto qualora nel giudizio di merito sia stata chiesta e rigettata l'applicazione del predetto beneficio, mentre, in caso contrario, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile». Il presupposto fattuale della richiesta del Procuratore Generale è tuttavia insussistente, in quanto la difesa, con i motivi di appello, aveva chiaramente sollecitato anche la concessione della sospensione condizionale, facendo tra l'altro leva sulla condizione di ultrasettantenne del PANTANO e sulla insussistenza di pregiudizi penali ostativi (cfr. pag. 10-11- dell'atto di appello). A tale ultimo proposito, deve tra l'altro porsi in evidenza che, dal certificato penale in atti, emerge la presenza a carico del PANTANO (oltre che dell'iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento) di due condanne per reato depenalizzato (emissione di assegni a vuoto), che - in presenza, ovviamente, di un giudizio prognostico favorevole - non avrebbero precluso l'applicazione del beneficio (sul punto, cfr. ad es. Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008, Scaccini, Rv. 239555 - 01, secondo la quale «le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per aboliti° criminis (nella specie, emissione di assegni a vuoto) non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena»). 3. Il silenzio motivazionale fin qui illustrato impone, come già anticipato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al PANTANO al capo B) estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è
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