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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02655/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Ovidio CAFARELLI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 22 maggio 2023 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il semestre dal 21 marzo 2022 al 20 settembre 2022, sul rilievo di comportamenti indicativi del mancato rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare cui era sottoposto.

2. [OSCURATO:PERSONA] CAFARELLI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, criticando la decisione impugnata che ha posto a fondamento del rigetto episodi che non erano stati valorizzati dal Magistrato di sorveglianza.

3. Il ricorso è inammissibile.

La valutazione di effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodromica ad ulteriori eventuali processi rieducativi, è stata compiuta; il ricorso si limita a contestare genericamente che l'episodio, già considerato dal primo giudice come di per sé indicativo del fallimento della partecipazione al trattamento, non sia stato considerato dal Tribunale.

Tuttavia, il Tribunale, oltre a considerare detto episodio ne ha valorizzati altri, tutti commessi nel semestre.

Ebbene, fermo che il Tribunale ha richiamato l'indicato episodio già preso in esame dal Magistrato di sorveglianza, non è contestato specificamente dal ricorso quanto emerge dai comportamenti assunti nelle altre circostanze.

3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Ovidio CAFARELLI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 22 maggio 2023 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il semestre dal 21 marzo 2022 al 20 settembre 2022, sul rilievo di comportamenti indicativi del mancato rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare cui era sottoposto. 2. [OSCURATO:PERSONA] CAFARELLI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, criticando la decisione impugnata che ha posto a fondamento del rigetto episodi che non erano stati valorizzati dal Magistrato di sorveglianza. 3. Il ricorso è inammissibile. La valutazione di effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodromica ad ulteriori eventuali processi rieducativi, è stata compiuta; il ricorso si limita a contestare genericamente che l'episodio, già considerato dal primo giudice come di per sé indicativo del fallimento della partecipazione al trattamento, non sia stato considerato dal Tribunale. Tuttavia, il Tribunale, oltre a considerare detto episodio ne ha valorizzati altri, tutti commessi nel semestre. Ebbene, fermo che il Tribunale ha richiamato l'indicato episodio già preso in esame dal Magistrato di sorveglianza, non è contestato specificamente dal ricorso quanto emerge dai comportamenti assunti nelle altre circostanze. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 02655/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris