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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27310/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Asije ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella del Tribunale di Castrovillari di condanna della predetta per furto con strappo (in Castrovillari il 3/10/2014; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa sostanzialmente riproposto censure correttamente esaminate in sede di merito, intese a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.

La pr e tè [OSCURATO:PERSONA] rranti e 1,C c"-497.-effi:' [OSCURATO:PERSONA]-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Asije ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella del Tribunale di Castrovillari di condanna della predetta per furto con strappo (in Castrovillari il 3/10/2014; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa sostanzialmente riproposto censure correttamente esaminate in sede di merito, intese a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pr e tè [OSCURATO:PERSONA] rranti e 1,C c"-497.-effi:' [OSCURATO:PERSONA]-
Sentenza Cassazione n. 27310/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris