CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 07291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C -Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28247/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 15,presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonché Comune di Erice; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Palermo, n. 114/2018, pubblicata il 22 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale di Trapani di riconoscere, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana e del Comune di Erice, il servizio pre-ruolo da loro prestato presso il detto Comune ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale di Trapani, nella contumacia del solo Comune di Erice, con sentenza del 22 settembre 2015, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia del solo Comune di Erice, con sentenza n. 114/2018, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana si è difesa con controricorso. Il Comune di Erice è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di parte controricorrente, la quale sostiene che, essendo stata effettuata la notifica del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non a quella generale, la sentenza impugnata sarebbepassata in giudicato. Infatti, venendo in rilievo un’ipotesi di nullità della notificazione, il deposito del controricorso ad opera della [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana ha sanato ogni vizio. 2) Con il primo motivo le controricorrenti lamentano l’erronea e falsa applicazione dell’art. 9 della legge Regione Sicilia n. 32 del 1983, con riferimento agli artt. 7 e 14 della legge Regione Sicilia n. 125 del 1980, e dell’art. 1 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2008. Esse sostengono che erroneamente la corte territoriale avrebbe negato la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana. In particolare, evidenziano che, dall’esame degli artt. 7 e 14 della legge Regione Sicilia n. 125 del 1980 e 9 della legge Regione Sicilia n. 32 del 1983, si evincerebbe che il personale non di ruolo, in attesa delle immissioni nei ruoli, sarebbe dipeso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, la quale avrebbe sostenuto gli oneri finanziari del loro impiego e ne avrebbe disposto l’utilizzo presso le ex UUSSLL ove lavoravano. Per definire la controversia occorre individuare la normativa rilevante nella specie. Le ricorrenti assumono di essere state assunte presso il Comune di Erice ai sensi della legge statale n. 285 del 1977 e della legge Regione Sicilia n. 37 del 1978.L’art. 26 della legge statale n. 285 del 1977 (inserito nel titolo IV di tale legge) prevede che, per il periodo di sua applicazione, l’amministrazione centrale e le regioni predispongano programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni. Taliprogrammi si articolano in progetti specifici definiti d ’ intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione e si possonoriferire, tra l’altro, aiseguenti settori: beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettività; ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego; servizi in materia di motorizzazione civile; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro; carte geologiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentazione agraria e della pesca; fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; servizi di rilevanza sociale. I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori sopra indicati. In seguito, è stata approvata la legge Regione Sicilia n. 37 del 1978,al fine di dare attuazione,nella Regione siciliana, a gli interventi previsti dalla legge n. 285 del 1977, esuccessive modifiche e integrazioni, nonché agli interventi regionali integrativi per l’occupazione giovanile.Gliarticoli da 18 a 20 della legge Regione Sicilia n. 37 del 1978 (inseriti nel titolo III della medesima legge ) stabiliscono che, p er la realizzazione degli interventi previsti in materia di beni culturali e ambientali i comuni interessati (per quel che qui rileva), sono autorizzati ad assumere, secondo le modalità previste dai commi quinto e seguentidell’art. 26 della legge n. 285 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni, un certo numero, per anni, di giovani iscritti nelle liste speciali. La legge Regione Sicilia n. 125 del 1980 ha disposto, poi, all’art. 2, comma 1, che “Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giovani giàiscritti nelle liste speciali istituite con l’art. 4 della legge 1°giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, ed avviati al lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IV della citatalegge e per l’attuazione degli interventi e programmi di cui ai titoli III e IV della legge regionale18 agosto 1978, n. 37, presso l’Amministrazione regionale, glienti locali ed enti, aziende od istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza o tutela, nonché presso gli uffici dei medici provinciali, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per conseguire l’immissione nei ruoli dell’amministrazione con cui hanno intrattenuto il rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero di altra amministrazione, secondo le disposizioni della presente legge”. L’art. 3, comma 1,chiarisce che “I soggetti di cui all’art. 2 sono ammessi, a domanda, a sostenere un esame di idoneità per il conseguimento - presso l’amministrazione od ente ove l’aspirante è stato assunto conrapporto a tempo determinato -della qualifica iniziale cui è equiparabile, secondo gli ordinamenti delle singole amministrazioni,la qualifica professionale in base alla quale è stata effettuata l’assunzione”. L’art. 7, comma 1, dispone che “I giovani che hanno superato l’esame previsto dal precedente art. 3 sono iscritti in due distinte graduatorie regionali, comprendente la prima i giovani di cui all’art. 2 assunti ai sensi dell’art.26 della legge 1°giugno 1977, n. 285, e successive modifiche, e degli articoli 18, 19 e 20 dellalegge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e la seconda gli stessi giovani di cui all’art. 27della legge 1° giugno 1977, n. 285, e agli articoli 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37”. Il seguente comma 3 precisa che “I giovani iscritti nella prima delle due graduatorie continuano a svolgere la propria attivitàpresso l’amministrazione od ente dove sono stati assunti, o dove prestano servizio, conrapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla definitiva immissione nei ruoli organici” e che “Gli iscritti nella seconda graduatoria già soci di cooperative fino all’immissione nei ruoli organici continuano ad essere utilizzati ai sensi del primo comma dell’art. 6”. L’art. 10, comma 1, afferma che “Ferme restando le disposizioni in vigore concernenti le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette, il 50 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici delle amministrazioni od enti di cuiall’art. 2 - ivi comprese le amministrazioni o enti che non abbiano realizzato od avviato progetti specifici ai sensi delle disposizioni vigenti - è riservato ai giovani iscritti nella prima delle graduatorie previste dall’art. 7 e, dopo l’esaurimento della stessa, ai giovani iscritti nella seconda graduatoria, fino al relativo esaurimento”. L’art. 14 della legge Regione Sicilia n. 125 del 1980 prescrive che “Sino alla immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell’art. 10 della presente legge la Regione attribuisce annualmente, con mandato diretto, agli enti di cui all’art. 2, presso i quali i 6 giovani sono utilizzati ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7, le somme occorrenti per il pagamento degli emolumenti relativi. (…)”. Infine, l’art. 9 della legge Regione Sicilia n. 32 del 1983 dispone che il Presidente della Regione èautorizzato a utilizzare presso le unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, il personale in atto in servizio in virtù delle leggi sull’occupazione giovanile. Ciò posto, deve ritenersi che il motivo sia infondato.Dalla normativa sopra elencata, si evince che i giovani lavoratori in questione potevano essere assunti da vari enti, fra cui i Comuni, come è avvenuto per le ricorrenti con il Comune di Erice. Tali lavoratori non erano stati immessi all’inizio in ruolo, ma, in seguito, ove avessero superato le prove menzionate, sarebbero divenuti dipendenti di ruolo o dell’ente presso il quale operavano o presso altro ente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in base all’art. 26 della legge n. 285 del 1977, il quale prevede che la richiesta numerica dei giovani da assumere con contratto di formazione possa essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche e degli enti responsabili dell’attuazione dei progetti specifici menzionati nello stesso articolo, predisposti, oltreché dall’amministrazione centrale e dalle regioni, anche dai comuni e dalle Comunità montane, deve escludersi che i rapporti di lavoro così costituiti possano intercorrere solo con la Regione. Pertanto, la legittimità dell ’ assunzione con il suddetto contratto da parte di un comune e della conseguente iscrizione del lavoratore alla Cassa pensioni dipendenti enti locali e all’Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, rende necessario liquidare l’indennità premio di servizio tenendo conto dell’epoca della suddetta iscrizione, in forza dell’assunzione con il contratto di formazione, e non solo del successivo periodo di lavoro in posizione di dipendente di ruolo(Cass., Sez. L, n. 6398 del 7 giugno 1995). Inoltre, ha affermato che l’assunzione di giovani, da parte delle amministrazioni statali o di enti pubblici non economici, con contratti di formazione e lavoro secondo la previsione degli artt. 7 e 26 della legge n. 285 del 1977, è costitutiva di un rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), in quanto implica prestazioni lavorative subordinate nell’ambito dell’organizzazione e delle finalità pubblicistiche dell’ente datore di lavoro(Cass., SU, n. 12262 del 16novembre 1992). Pertanto, deve essere rilevatoche le ricorrenti, nel periodo in cui erano state in servizio presso il Comune di Ericein base alla normativa sopra menzionata, erano dipendenti dello stesso.Gli artt. da 18 a 20 della legge Regione Sicilia n. 37 del 1978e gli artt. 2, 3, 7 e 10 della legge Regione Sicilia n. 125 del 1980depongono inequivocabilmente in questo senso. Ne consegue che non avrebbe mai potuto prospettarsi, con riferimento al presente contenzioso,una legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana o di uno dei suoi Assessorati, ma solo del menzionato Comune di Erice. Non possono condurre a modificare questa conclusione le disposizioni elencate dalle ricorrenti. In particolare, il fatto che la Regione sostenesse gli oneri economici del servizio da loro reso presso il Comune di Erice (art. 14 della legge Regione Sicilia n. 125 del 1980) o che fosse stato il Presidente della Regione Sicilia a consentirne l’utilizzazione da parte delle ex UUSSLL, ora ASP Trapani (art. 9 della legge Regione Sicilia n. 32 del 1983) non comportava la costituzione di un rapporto d’impiego con la Regione Sicilia o, comunque, l’assunzione di obblighi contributivi da parte di quest’ultima. Inoltre, si evidenzia che la corte territoriale ha espressamente affermato che l’art. 9 della legge Regione Sicilia n. 32 del 1983 è stato applicato “in una fase di utilizzazione del personale precario (presso le unità sanitarie locali) non corrispondente, in quanto successiva, al periodo di utilizzazione presso il Comune di Erice, nei riguardi del quale si vanta il diritto alla costituzione del fondo”. Quest’ultima statuizione non è stata specificamente impugnata, con l’effetto che l’intervento del Presidente della Regione Sicilia,che ha spostato le dipendenti del Comune di Erice presso le ex UUSSLL, non assume ormai, nella specie, rilievo. 2) Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano l’omesso esame dei documenti attestanti la loro carriera dalla prima assunzione come precari al Comune di Erice sino all’immissione nei ruoli dell’azienda sanitaria. La doglianza è inammissibile, essendovi stata, sul punto, una c.d. doppia conforme.3) Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 9, comma 4, del d.l.C.P.S. n. 207 del 1947, come modificato dalla sentenza n. 208 del 1986 della Corte costituzionale. Esse richiamano, altresì, l’autorità di una sentenzadel Tribunale di Trapani, la n. 453 del 2005, che sarebbe passata in giudicato e avrebbe rigettato analoga domanda da loro proposta nei confronti dell’AUSL n. 9, stabilendo che, nel periodo di loro attività presso l’AUSL in epoca antecedente l’immissione in ruolo del 1° giugno 1985, non si era costituito un rapporto di dipendenza con l’ente utilizzatore. La censura deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, innanzitutto, la corte territoriale ha accertato che non vi era prova che le ricorrenti avessero svolto il loro servizio non di ruolo con modalità operative identiche a quelle del servizio in ruolo. Ciò in base al principio, espresso da Cass., Sez. L, n. 11797 del 2agosto 2003, per il quale la computabilità del servizio non di ruolo ai fini del calcolo dell’indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152 del 1968 per i dipendenti degli enti locali (applicabile,nella specie, ratione temporis ), in virtù dell’interpretazione adeguatrice degli artt. 1 e 4 di detta legge ai principi costituzionali e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, omologandola al TFRdisciplinato dall’art. 2120 c.c. , secondo una configurazione infine espressamente recepita dal legislatore con l’art. 2, comma 5, legge n. 335 del 1995, è consentita ovesi accerti che il servizio non di ruolo è stato prestato con modalità operative identiche al servizio di ruolo, in quanto questocomporta che il primo debbaritenersi connotato dalle identiche caratteristiche del secondo e, quindi, che siastato reso per assicurare lo svolgimento di servizi di carattere permanente. Sul punto nessuna contestazione è stata sollevata, se si esclude il secondo motivo di ricorso che, però, è stato dichiarato inammissibile. Inoltre, èpassata in giudicato la statuizione della Corte d’appello di Palermo, la qualeha affermato che l’art. 9 della legge Regione Sicilia n. 32 del 1983 è stato applicato “in una fase di utilizzazione del personale precario (presso le unità sanitarie locali) non corrispondente, in quanto successiva, al periodo di utilizzazione presso il Comune di Erice, nei riguardi del quale si vanta il diritto alla costituzione del fondo”. Peraltro, si osserva che la citata sentenza del Tribunale di Trapani non può venire in rilievo nella specie, perché non è stata trascritta nel ricorso e non risulta sia stata emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana e del Comune di Erice. In ogni caso, si evidenzia che l’AUSL nel ruolo della quale le ricorrenti sono state inserite non poteva rispondere di pretese che le lavoratrici in questione vantavano con riguardo al periodo pre-ruolo trascorso presso le precedenti UUSSLL. 2)Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “[OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana non è legittimata passivamente nelle cause intentate, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, dai giovani lavoratori assunti da Comuni della stessa Regione, ai sensi delle leggi della Regione Sicilia n. 37 del 1978e n. 125 del 1980, che si dolgano del mancato versamento dei contributi per l’attività svolta pre-ruolo presso i medesimi Comunio le ex UUSSLL della Regione Sicilia”. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Essesono poste a carico delle ricorrenti in solido in base al disposto dell’art.97 c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso;- condanna le ricorrent i a rifondere le spese a controparte, che liquida in complessivi €3.500,00 per compenso , oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; - a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d