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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15619/2026

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domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1233/2024depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la signora [OSCURATO:PERSONA] domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c., avanti il Tribunale diNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026Genova, nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente madre e figlia e sue debitrici, al fine di ottenere ladichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto pubblico di“costituzione di vincolo di destinazione di immobili per la realizzazione diinteresse meritevole di tutela”, a mezzo del quale era stato costituito unvincolo di destinazione ed impignorabilità ex art. 2645-ter c.c. su unappartamento in Genova di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA].A fondamento della domanda, la ricorrente allegava:-) di essere creditrice di una rilevante somma nei confronti dellecontroparti Verduci e Ocello, come da sentenza, spedita in formaesecutiva, del Tribunale di Locri;-) che in forza di tale titolo esecutivo le signore Verduci ed Ocellovenivano sottoposte a pignoramento presso terzi, all’esito del quale ilgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova assegnava i ratei distipendio/pensione percepiti dalle debitrici, nei limiti di legge, fino alsaldo del complessivo credito pignorato di euro 66.161,19, conimmediata esigibilità, salvo la materiale rateizzazione del pagamento inragione, appunto, del maturarsi dei ratei;-) che, stante la esigua somma mensile, assolutamente insufficientea soddisfare in tempi accettabili e con certezza il credito complessivo,essa creditrice aveva provveduto ad iscrivere ipoteca sull’appartamentodi proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA];-) che, una volta appreso che sull’anzidetto immobile era statocostituito un vincolo di destinazione ed impignorabilità ex art. 2645-terc.c., essa esponente si era risolta ad esperire l’azione pauliana.Si costituivano, resistendo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Con ordinanza del 10 marzo 2023 il Tribunale di Genovaaccoglieva l’azione revocatoria e dichiarava l’inefficacia nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] del vincolo di destinazione apposto con atto notarile exart. 2645-bis c.c. sull’immobile della Verduci, ordinando la cancellazioneNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026dello stesso.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].4.

Con sentenza n. 1233/2024 la Corte d’Appello di Genovariformava parzialmente l’impugnata sentenza del tribunale (nel sensoche, in accoglimento del terzo motivo di gravame, riteneva frutto dierrore materiale l’ordine di cancellazione della trascrizione dell’atto dicostituzione del vincolo -dato che l’accoglimento dell’azione revocatoriapacificamente non comporta la nullità dell’atto revocato, bensì unainopponibilità relativa dell’atto al creditore che ha promosso l’azionerevocatoria- e lo correggeva, sostituendolo con l’ordine della“trascrizione della presente ordinanza ai fini della non opponibilità aVaracalli [OSCURATO:PERSONA] dell'atto ex art. 2645-bis c.c., esonerando ilConservatore da ogni responsabilità”), ma nel resto, e per quanto rilevaparticolarmente in questa sede, in punto di accoglimento dell’esperitaazione revocatoria, confermava integralmente le statuizioni del giudicedi prime cure.5.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Verduci ela Ocello propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].6.

E’ stata formulata proposta di decisione accelerata.Il difensore delle ricorrenti ha chiesto la decisione nelle formeordinarie.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo le ricorrenti denunziano “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, segnatamente dell’art. 553 commaNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo c.p.c.”.Si dolgono che, nel rigettare il primo motivo di appello, la corte dimerito abbia escluso che l’ordinanza di assegnazione somme, resa dalgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova, potesse avere efficaciapro soluto, e sia quindi pervenuta a confermare la statuizione del giudicedi prime cure, di accoglimento della proposta domanda di revocatoria,ed espressamente affermano: “Le ricorrenti, nella consapevolezza degliquestione auspicando in una rinnovata valutazione del dato normativo,secondo comma dell’art. 553 c.p.c., in linea con quella parte delladottrina che attribuisce all’assegnazione dei crediti scadenti oltre inovanta giorni l’effetto di liberare il debitore, quindi inquadrando lafattispecie come cessione pro-soluto”.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

In piena conformità al consolidato orientamento di legittimità (v.Cass., n. 18123/2023; Cass., n. 18719/2017; Cass., n. 6317/1983), lacorte genovese ha affermato in relazione all’art. 553 c.p.c., che: “Ilprimo comma prevede espressamente, con l’espressione “salvoesazione” che l’assegnazione è pro solvendo essendo subordinata allaeffettiva riscossione, e non pro soluto.

Il secondo comma per i creditiesigibili oltre 90 giorni non pone affatto una deroga a questo principio(deroga che del resto non avrebbe senso perché non si vede perché uncredito a breve dovrebbe essere pro solvendo ed un credito a lungotermine in cui i rischi di mancato pagamento sono maggiori dovrebbeessere pro soluto), ma si limita a dare al creditore la possibilità o dichiedere l’assegnazione, ed allora si applica la disciplina del primocomma, o di chiedere la vendita del credito.

La norma inoltre deveessere coordinata con l’art. 2928 c.c. che prevede di nuovoespressamente che l’assegnazione è pro solvendo: “Se oggettodell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso ilNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con lariscossione del credito assegnato” (v. p. 7 dell’impugnata sentenza).Aggiungasi che le stesse ricorrenti, per loro espressa ammissione,riconoscono che la pronuncia della corte territoriale è corretta in iure esi limitano a riproporre le medesime censure già esaminate (e respinte)nei precedenti gradi di merito, auspicando che questa Corte svolga “unarinnovata valutazione del dato normativo”, senza tuttavia fornireelementi nuovi ed idonei al mutamento dell’attuale e consolidatoorientamento di legittimità (v.

Cass., n. 20061/2024: “È inammissibile ilricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate erespinte nei gradi di merito, senza evidenziare specifici errori di dirittocommessi dai giudici di merito”; v. anche Cass., n. 19356/2024: “LaCorte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per cassazionequando la censura sollevata contrasti con un orientamentogiurisprudenziale consolidato senza offrire valide ragioni per modificarlo,in linea con quanto previsto dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.”).2.

Con il secondo subordinato motivo le ricorrenti denunziano“Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamentedell’art. 553 comma secondo c.p.c. in connessione con l’art. 2740 e2901 c.c.”.Censurano l’impugnata sentenza là dove ha confermato il rigetto, daparte del primo giudice, della eccezione di improcedibilità dell’azionerevocatoria per carenza di interesse della parte creditrice.Ribadiscono quanto già dedotto in sede di gravame, e cioè che, finoa che operavano gli effetti del pignoramento presso terzi, la creditricenon poteva promuovere altri procedimenti esecutivi, posto che, per unverso, la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che l’ordinanza diassegnazione attribuiva al creditore pignorante la titolarità del credito,nei confronti del terzo, già appartenuto al debitore esecutato e, per altroverso, che, secondo l’orientamento della giurisprudenza, solo in caso diNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026mancata riscossione del credito assegnato nella esecuzione, il creditoreesecutante sarebbe legittimato a promuovere una nuova esecuzione perlo stesso titolo.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Le ricorrenti si limitano a riproporre doglianze già svolte inappello e non si confrontano con la motivazione resa dall’impugnatasentenza, che su tali doglianze si è correttamente pronunciata, come giàrilevato in sede di scrutinio del primo motivo, nel senso di ritenere chel’assegnazione dei crediti nell’ambito della procedura di pignoramentopresso terzi avvenga pro solvendo e non pro soluto.Emerge dall’impugnata sentenza che la corte di merito ha dapprimarichiamato il principio per cui “in tema di espropriazione presso terzi,l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvoesazione", non determina l'immediata estinzione del credito delpignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento alcreditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo, dellacui prova -che può essere fornita anche per presunzioni- è gravata laparte che di esso voglia avvalersi” (v.

Cass., n. 18123/2023; v. ancheCass., n. 18719/2017: “Il trasferimento del credito si realizza prosolvendo, e non pro soluto, e quindi l'ordinanza di assegnazione non èimmediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzopignorato, né queste somme, per effetto della sola ordinanza diassegnazione, contestualmente escono dal patrimonio del terzo pertrasferirsi in quello dell'assegnatario ...”); successivamente è pervenutaad affermare che “L’azione revocatoria non richiede poi che il creditoreabbia un titolo esecutivo azionabile, ne segue che essa è proponibileanche se al momento non può essere promossa la nuova esecuzionesull’immobile oggetto di causa ed anche se l’esecuzione potesse inconcreto rivelarsi infruttuosa per la presenza di altri creditori” (v. pp. 9 e10 dell’impugnata sentenza).Numero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026Affermazioni che si appalesano invero congrue e coerenti con isuindicati principi nonché con la massima secondo cui “In tema diazione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva dellaragione o aspettativa, con la conseguenza che ancheil credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinarel'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimentodell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto daldebitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fattoillecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di ungiudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza delfondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione ditale azione, che non persegue fini restitutori” (v. tra le tante Cass., n.4212/2020; Cass., n. 17275/2023).2.3.

Alcuna improcedibilità dell’esperita azione revocatoria, perdifetto di interesse, risulta pertanto nella specie sostenibile.Né giova alle ricorrenti l’ulteriore deduzione che l’assegnazione deicrediti pignorati presso terzi costituirebbe una vera e propria cessio prosolvendo in favore dell’assegnatario, trasferendogli, quindi, la titolaritàdel credito, sicché egli subentrerebbe, dal momento dell’emissione delprovvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio, e sarebbel’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento di quantoassegnato, dato che una simile ricostruzione è preclusa dai principi didiritto sopra richiamati e risulta, pertanto, manifestamente infondata.3.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano “Nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamentedell’art. 132 n. 4 c.p.c.; motivazione apodittica”.Censurano quanto affermato dall’impugnata sentenza, in relazionealla conferma dell’accoglimento dell’azione revocatoria avente adoggetto l’apposizione di un vincolo di destinazione all’unico immobile diproprietà della debitrice Verduci, là dove ha affermato: “Questo atto diNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026destinazione è idoneo a rendere più difficile per la [OSCURATO:PERSONA] soddisfare ilproprio credito qualora per qualche ragione i terzi cessassero di versarel’importo mensile pignorato.

Evento che statisticamente non èimprobabile” (v. p. 10 dell’impugnata sentenza).Lamentano che, così motivando, la corte genovese ha svoltoconsiderazioni generiche, tali da integrare motivazione puramenteapparente, che “non risulta accompagnata da un ulterioreapprofondimento che suffraghi un giudizio di non improbabilità che loStato, ovvero il terzo pignorato, possa cessare il pagamento” (v. p. 16del ricorso).3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Come questa Corte ha già ripetutamente avuto modo diaffermare, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., n. 1986/2025).Tuttavia, il vizio di motivazione deve essere dedotto con riferimento alcontenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi suelementi istruttori allo stesso estranei, in quanto elementi desuntialtrove (v.

Cass., n. 32869/2025; Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass.,n. 20112/2009, Rv. 609353 - 01).Orbene, nella specie le ricorrenti, sotto la formale deduzione dellaviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sostanzialmentesollecitano invero un inammissibile nuovo apprezzamento da parte diquesta Corte dei fatti e delle risultanze probatorie acquisite in giudizio alfine di ottenere un relativo apprezzamento in termini differenti da quellodei giudici di merito.Numero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026A tale stregua, le loro deduzioni si risolvono nella mera doglianzacirca l’asseritamente erronea attribuzione, da parte del giudice delmerito, agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dallesue aspettative (v.

Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibilepretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel casooperata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).Per tale via le ricorrenti, in realtà, cercando di superare i limitiistituzionali del giudizio di legittimità, sollecitano un nuovo giudizio dimerito, in contrasto con il fermo principio posto da questa Corte,secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzogrado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Cortedi cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, alfine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass.,n. 3355/2010; Cass., n. 5443/2006).4.

Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano “Violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto, segnatamente dell’art. 2901 c.c. e 2697c.c.”.Censurano l’impugnata sentenza per pretesa violazione degli artt.2901 e 2697 c.c., asserendo che la corte territoriale avrebbe dovutorigettare la proposta azione revocatoria, “una volta escluso, al momentodella decisione [e, prima ancora, al momento dell’atto impugnato,anteriore ad essa] l’esistenza di un collegamento diretto ed immediatotra l’eventus damni, in termini di modifica peggiorativa della garanziapatrimoniale, ed il negozio di destinazione stesso” (v. p. 18 del ricorso).4.1.

Il motivo, che sostanzialmente ripropone la doglianza, già svoltain sede di gravame, secondo cui le ragioni creditorie erano già statepotenzialmente soddisfatte con il pignoramento presso terzi, èinfondato.4.2.

Nell’impugnata sentenza la corte di merito, dopo avere rilevatoche “nel complesso l’importo mensile pignorato è di 363,77 € dalNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026novembre 2020; per soddisfare l’intero credito sono necessari almeno182 mesi, ossia 15 anni arrivando alla piena soddisfazione nel 2035”, haaffermato la piena applicazione al caso di specie della giurisprudenza“che ammette l’azione revocatoria quando vi sia una compromissionedelle possibilità di recupero”.La pur sintetica motivazione risulta invero conforme al consolidatoprincipio in base al quale “In tema di azione revocatoria ordinaria, non ènecessario dimostrare un danno concreto ed effettivo ai fini dell'eventusdamni; è sufficiente il pericolo di danno derivante dall'atto didisposizione, il quale abbia modificato la situazione patrimoniale deldebitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito”(v.

Cass., n. 20312/2024; cfr. anche Cass., n. 28144/2023, inmotivazione: “Risponde a principio consolidato (Cass. 12/05/2022,n.15257), non essendo richiesta la totale compromissione dellaconsistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimentodi un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito eche può consistere non solo in una variazione quantitativa delpatrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso.5.

All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motiviconsegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, infavore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro8.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna i ricorrenti al solidaleNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliate ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1233/2024depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la signora [OSCURATO:PERSONA] domanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c., avanti il Tribunale diNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026Genova, nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente madre e figlia e sue debitrici, al fine di ottenere ladichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto pubblico di“costituzione di vincolo di destinazione di immobili per la realizzazione diinteresse meritevole di tutela”, a mezzo del quale era stato costituito unvincolo di destinazione ed impignorabilità ex art. 2645-ter c.c. su unappartamento in Genova di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA].A fondamento della domanda, la ricorrente allegava:-) di essere creditrice di una rilevante somma nei confronti dellecontroparti Verduci e Ocello, come da sentenza, spedita in formaesecutiva, del Tribunale di Locri;-) che in forza di tale titolo esecutivo le signore Verduci ed Ocellovenivano sottoposte a pignoramento presso terzi, all’esito del quale ilgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova assegnava i ratei distipendio/pensione percepiti dalle debitrici, nei limiti di legge, fino alsaldo del complessivo credito pignorato di euro 66.161,19, conimmediata esigibilità, salvo la materiale rateizzazione del pagamento inragione, appunto, del maturarsi dei ratei;-) che, stante la esigua somma mensile, assolutamente insufficientea soddisfare in tempi accettabili e con certezza il credito complessivo,essa creditrice aveva provveduto ad iscrivere ipoteca sull’appartamentodi proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA];-) che, una volta appreso che sull’anzidetto immobile era statocostituito un vincolo di destinazione ed impignorabilità ex art. 2645-terc.c., essa esponente si era risolta ad esperire l’azione pauliana.Si costituivano, resistendo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Con ordinanza del 10 marzo 2023 il Tribunale di Genovaaccoglieva l’azione revocatoria e dichiarava l’inefficacia nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] del vincolo di destinazione apposto con atto notarile exart. 2645-bis c.c. sull’immobile della Verduci, ordinando la cancellazioneNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026dello stesso.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 1233/2024 la Corte d’Appello di Genovariformava parzialmente l’impugnata sentenza del tribunale (nel sensoche, in accoglimento del terzo motivo di gravame, riteneva frutto dierrore materiale l’ordine di cancellazione della trascrizione dell’atto dicostituzione del vincolo -dato che l’accoglimento dell’azione revocatoriapacificamente non comporta la nullità dell’atto revocato, bensì unainopponibilità relativa dell’atto al creditore che ha promosso l’azionerevocatoria- e lo correggeva, sostituendolo con l’ordine della“trascrizione della presente ordinanza ai fini della non opponibilità aVaracalli [OSCURATO:PERSONA] dell'atto ex art. 2645-bis c.c., esonerando ilConservatore da ogni responsabilità”), ma nel resto, e per quanto rilevaparticolarmente in questa sede, in punto di accoglimento dell’esperitaazione revocatoria, confermava integralmente le statuizioni del giudicedi prime cure.5. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Verduci ela Ocello propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].6. E’ stata formulata proposta di decisione accelerata.Il difensore delle ricorrenti ha chiesto la decisione nelle formeordinarie.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto, segnatamente dell’art. 553 commaNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026secondo c.p.c.”.Si dolgono che, nel rigettare il primo motivo di appello, la corte dimerito abbia escluso che l’ordinanza di assegnazione somme, resa dalgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova, potesse avere efficaciapro soluto, e sia quindi pervenuta a confermare la statuizione del giudicedi prime cure, di accoglimento della proposta domanda di revocatoria,ed espressamente affermano: “Le ricorrenti, nella consapevolezza degliquestione auspicando in una rinnovata valutazione del dato normativo,secondo comma dell’art. 553 c.p.c., in linea con quella parte delladottrina che attribuisce all’assegnazione dei crediti scadenti oltre inovanta giorni l’effetto di liberare il debitore, quindi inquadrando lafattispecie come cessione pro-soluto”.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. In piena conformità al consolidato orientamento di legittimità (v.Cass., n. 18123/2023; Cass., n. 18719/2017; Cass., n. 6317/1983), lacorte genovese ha affermato in relazione all’art. 553 c.p.c., che: “Ilprimo comma prevede espressamente, con l’espressione “salvoesazione” che l’assegnazione è pro solvendo essendo subordinata allaeffettiva riscossione, e non pro soluto. Il secondo comma per i creditiesigibili oltre 90 giorni non pone affatto una deroga a questo principio(deroga che del resto non avrebbe senso perché non si vede perché uncredito a breve dovrebbe essere pro solvendo ed un credito a lungotermine in cui i rischi di mancato pagamento sono maggiori dovrebbeessere pro soluto), ma si limita a dare al creditore la possibilità o dichiedere l’assegnazione, ed allora si applica la disciplina del primocomma, o di chiedere la vendita del credito. La norma inoltre deveessere coordinata con l’art. 2928 c.c. che prevede di nuovoespressamente che l’assegnazione è pro solvendo: “Se oggettodell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso ilNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con lariscossione del credito assegnato” (v. p. 7 dell’impugnata sentenza).Aggiungasi che le stesse ricorrenti, per loro espressa ammissione,riconoscono che la pronuncia della corte territoriale è corretta in iure esi limitano a riproporre le medesime censure già esaminate (e respinte)nei precedenti gradi di merito, auspicando che questa Corte svolga “unarinnovata valutazione del dato normativo”, senza tuttavia fornireelementi nuovi ed idonei al mutamento dell’attuale e consolidatoorientamento di legittimità (v. Cass., n. 20061/2024: “È inammissibile ilricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate erespinte nei gradi di merito, senza evidenziare specifici errori di dirittocommessi dai giudici di merito”; v. anche Cass., n. 19356/2024: “LaCorte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per cassazionequando la censura sollevata contrasti con un orientamentogiurisprudenziale consolidato senza offrire valide ragioni per modificarlo,in linea con quanto previsto dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.”).2. Con il secondo subordinato motivo le ricorrenti denunziano“Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamentedell’art. 553 comma secondo c.p.c. in connessione con l’art. 2740 e2901 c.c.”.Censurano l’impugnata sentenza là dove ha confermato il rigetto, daparte del primo giudice, della eccezione di improcedibilità dell’azionerevocatoria per carenza di interesse della parte creditrice.Ribadiscono quanto già dedotto in sede di gravame, e cioè che, finoa che operavano gli effetti del pignoramento presso terzi, la creditricenon poteva promuovere altri procedimenti esecutivi, posto che, per unverso, la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che l’ordinanza diassegnazione attribuiva al creditore pignorante la titolarità del credito,nei confronti del terzo, già appartenuto al debitore esecutato e, per altroverso, che, secondo l’orientamento della giurisprudenza, solo in caso diNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026mancata riscossione del credito assegnato nella esecuzione, il creditoreesecutante sarebbe legittimato a promuovere una nuova esecuzione perlo stesso titolo.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Le ricorrenti si limitano a riproporre doglianze già svolte inappello e non si confrontano con la motivazione resa dall’impugnatasentenza, che su tali doglianze si è correttamente pronunciata, come giàrilevato in sede di scrutinio del primo motivo, nel senso di ritenere chel’assegnazione dei crediti nell’ambito della procedura di pignoramentopresso terzi avvenga pro solvendo e non pro soluto.Emerge dall’impugnata sentenza che la corte di merito ha dapprimarichiamato il principio per cui “in tema di espropriazione presso terzi,l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvoesazione", non determina l'immediata estinzione del credito delpignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento alcreditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo, dellacui prova -che può essere fornita anche per presunzioni- è gravata laparte che di esso voglia avvalersi” (v. Cass., n. 18123/2023; v. ancheCass., n. 18719/2017: “Il trasferimento del credito si realizza prosolvendo, e non pro soluto, e quindi l'ordinanza di assegnazione non èimmediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzopignorato, né queste somme, per effetto della sola ordinanza diassegnazione, contestualmente escono dal patrimonio del terzo pertrasferirsi in quello dell'assegnatario ...”); successivamente è pervenutaad affermare che “L’azione revocatoria non richiede poi che il creditoreabbia un titolo esecutivo azionabile, ne segue che essa è proponibileanche se al momento non può essere promossa la nuova esecuzionesull’immobile oggetto di causa ed anche se l’esecuzione potesse inconcreto rivelarsi infruttuosa per la presenza di altri creditori” (v. pp. 9 e10 dell’impugnata sentenza).Numero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026Affermazioni che si appalesano invero congrue e coerenti con isuindicati principi nonché con la massima secondo cui “In tema diazione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva dellaragione o aspettativa, con la conseguenza che ancheil credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinarel'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimentodell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto daldebitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fattoillecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di ungiudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza delfondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione ditale azione, che non persegue fini restitutori” (v. tra le tante Cass., n.4212/2020; Cass., n. 17275/2023).2.3. Alcuna improcedibilità dell’esperita azione revocatoria, perdifetto di interesse, risulta pertanto nella specie sostenibile.Né giova alle ricorrenti l’ulteriore deduzione che l’assegnazione deicrediti pignorati presso terzi costituirebbe una vera e propria cessio prosolvendo in favore dell’assegnatario, trasferendogli, quindi, la titolaritàdel credito, sicché egli subentrerebbe, dal momento dell’emissione delprovvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio, e sarebbel’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento di quantoassegnato, dato che una simile ricostruzione è preclusa dai principi didiritto sopra richiamati e risulta, pertanto, manifestamente infondata.3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano “Nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamentedell’art. 132 n. 4 c.p.c.; motivazione apodittica”.Censurano quanto affermato dall’impugnata sentenza, in relazionealla conferma dell’accoglimento dell’azione revocatoria avente adoggetto l’apposizione di un vincolo di destinazione all’unico immobile diproprietà della debitrice Verduci, là dove ha affermato: “Questo atto diNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026destinazione è idoneo a rendere più difficile per la [OSCURATO:PERSONA] soddisfare ilproprio credito qualora per qualche ragione i terzi cessassero di versarel’importo mensile pignorato. Evento che statisticamente non èimprobabile” (v. p. 10 dell’impugnata sentenza).Lamentano che, così motivando, la corte genovese ha svoltoconsiderazioni generiche, tali da integrare motivazione puramenteapparente, che “non risulta accompagnata da un ulterioreapprofondimento che suffraghi un giudizio di non improbabilità che loStato, ovvero il terzo pignorato, possa cessare il pagamento” (v. p. 16del ricorso).3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Come questa Corte ha già ripetutamente avuto modo diaffermare, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., n. 1986/2025).Tuttavia, il vizio di motivazione deve essere dedotto con riferimento alcontenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi suelementi istruttori allo stesso estranei, in quanto elementi desuntialtrove (v. Cass., n. 32869/2025; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass.,n. 20112/2009, Rv. 609353 - 01).Orbene, nella specie le ricorrenti, sotto la formale deduzione dellaviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sostanzialmentesollecitano invero un inammissibile nuovo apprezzamento da parte diquesta Corte dei fatti e delle risultanze probatorie acquisite in giudizio alfine di ottenere un relativo apprezzamento in termini differenti da quellodei giudici di merito.Numero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026A tale stregua, le loro deduzioni si risolvono nella mera doglianzacirca l’asseritamente erronea attribuzione, da parte del giudice delmerito, agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dallesue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibilepretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel casooperata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).Per tale via le ricorrenti, in realtà, cercando di superare i limitiistituzionali del giudizio di legittimità, sollecitano un nuovo giudizio dimerito, in contrasto con il fermo principio posto da questa Corte,secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzogrado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Cortedi cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, alfine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass.,n. 3355/2010; Cass., n. 5443/2006).4. Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano “Violazione e/o falsaapplicazione di norma di diritto, segnatamente dell’art. 2901 c.c. e 2697c.c.”.Censurano l’impugnata sentenza per pretesa violazione degli artt.2901 e 2697 c.c., asserendo che la corte territoriale avrebbe dovutorigettare la proposta azione revocatoria, “una volta escluso, al momentodella decisione [e, prima ancora, al momento dell’atto impugnato,anteriore ad essa] l’esistenza di un collegamento diretto ed immediatotra l’eventus damni, in termini di modifica peggiorativa della garanziapatrimoniale, ed il negozio di destinazione stesso” (v. p. 18 del ricorso).4.1. Il motivo, che sostanzialmente ripropone la doglianza, già svoltain sede di gravame, secondo cui le ragioni creditorie erano già statepotenzialmente soddisfatte con il pignoramento presso terzi, èinfondato.4.2. Nell’impugnata sentenza la corte di merito, dopo avere rilevatoche “nel complesso l’importo mensile pignorato è di 363,77 € dalNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026novembre 2020; per soddisfare l’intero credito sono necessari almeno182 mesi, ossia 15 anni arrivando alla piena soddisfazione nel 2035”, haaffermato la piena applicazione al caso di specie della giurisprudenza“che ammette l’azione revocatoria quando vi sia una compromissionedelle possibilità di recupero”.La pur sintetica motivazione risulta invero conforme al consolidatoprincipio in base al quale “In tema di azione revocatoria ordinaria, non ènecessario dimostrare un danno concreto ed effettivo ai fini dell'eventusdamni; è sufficiente il pericolo di danno derivante dall'atto didisposizione, il quale abbia modificato la situazione patrimoniale deldebitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito”(v. Cass., n. 20312/2024; cfr. anche Cass., n. 28144/2023, inmotivazione: “Risponde a principio consolidato (Cass. 12/05/2022,n.15257), non essendo richiesta la totale compromissione dellaconsistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimentodi un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito eche può consistere non solo in una variazione quantitativa delpatrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso.5. All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motiviconsegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, infavore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ),oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro8.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al solidaleNumero registro generale 8369/2025Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 15619/2026Data pubblicazione 21/05/2026pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris