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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36751/2022

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5469 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- e nei confronti di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] -intimata - RG n. 5469/14 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 8 luglio 2013, n. 81/18/13; udita la relazione resa dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 3 maggio 2022, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23 -bis del d.l. n. 137/20, conv. con I. 176/20, e richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21; letta la memoria della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che indagini di polizia giudiziaria concernenti reati di frode fiscale evidenziarono la natura di cartiera della [OSCURATO:SOCIETA], che fungeva da missing trader della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]; a giudizio dell'Agenzia, [OSCURATO:PERSONA] non solo partecipava alla gestione della cartiera, ma addirittura era il regista del complessivo progetto fraudolento organizzato per il tramite di questa; - ne sono scaturiti avvisi di accertamento con i quali l'amministrazione finanziaria per gli anni 2006 e 2007 recuperò materia imponibile nei confronti del contribuente ai fini dell'iva, delle imposte dirette e dell'irap, puntando sulla natura simulata della società, costituita al solo fine di perpetrare una frode continuata ai danni dello Stato e iscrisse a ruolo il carico tributario a titolo provvisorio, in pendenza dell'impugnazione degli avvisi; - [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi e la cartella scaturita dall'iscrizione a ruolo, senza successo né in primo, né in secondo grado; RG n. 5469/14 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - in particolare, il giudice d'appello ha sottolineato che il contribuente non ha contestato la natura di cartiera della società; - ne ha poi riconosciuto il ruolo di gestore della [OSCURATO:SOCIETA] regista dell'operazione, facendo leva, da un lato, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato il 95% dei propri acquisti da società cartiere, tra le quali appunto la [OSCURATO:SOCIETA], e, dall'altro, sulla circostanza che quest'ultima ha operato, a partire dal 2008, esclusivamente con la [OSCURATO:PERSONA]; - a tanto ha aggiunto che in questo contesto non è applicabile l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito; - contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA] non propone difese; - il giudizio proviene da rinvio, disposto al fine di acquisire le controdeduzioni dell'Agenzia in ordine alla rilevanza dello sgravio delle somme iscritte a ruolo, del quale ha dato conto il contribuente in prossimità dell'udienza del 14 aprile 2021; - in esito al rinvio l'Agenzia ha replicato in ordine allo sgravio e il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: - successivamente alla deliberazione in camera di consiglio della decisione, il ricorrente ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo, corredata da sentenza penale; - appare opportuno sollecitare il contraddittorio sulle circostanze così rappresentate.

Per questi motivi dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, in data 3 maggio e 7 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5469 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- e nei confronti di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] -intimata - RG n. 5469/14 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 8 luglio 2013, n. 81/18/13; udita la relazione resa dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 3 maggio 2022, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 23 -bis del d.l. n. 137/20, conv. con I. 176/20, e richiamato dall'art. 16, comma 2, del d.l. n. 228/21; letta la memoria della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che indagini di polizia giudiziaria concernenti reati di frode fiscale evidenziarono la natura di cartiera della [OSCURATO:SOCIETA], che fungeva da missing trader della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]; a giudizio dell'Agenzia, [OSCURATO:PERSONA] non solo partecipava alla gestione della cartiera, ma addirittura era il regista del complessivo progetto fraudolento organizzato per il tramite di questa; - ne sono scaturiti avvisi di accertamento con i quali l'amministrazione finanziaria per gli anni 2006 e 2007 recuperò materia imponibile nei confronti del contribuente ai fini dell'iva, delle imposte dirette e dell'irap, puntando sulla natura simulata della società, costituita al solo fine di perpetrare una frode continuata ai danni dello Stato e iscrisse a ruolo il carico tributario a titolo provvisorio, in pendenza dell'impugnazione degli avvisi; - [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi e la cartella scaturita dall'iscrizione a ruolo, senza successo né in primo, né in secondo grado; RG n. 5469/14 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - in particolare, il giudice d'appello ha sottolineato che il contribuente non ha contestato la natura di cartiera della società; - ne ha poi riconosciuto il ruolo di gestore della [OSCURATO:SOCIETA] regista dell'operazione, facendo leva, da un lato, sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato il 95% dei propri acquisti da società cartiere, tra le quali appunto la [OSCURATO:SOCIETA], e, dall'altro, sulla circostanza che quest'ultima ha operato, a partire dal 2008, esclusivamente con la [OSCURATO:PERSONA]; - a tanto ha aggiunto che in questo contesto non è applicabile l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, come convertito; - contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA] non propone difese; - il giudizio proviene da rinvio, disposto al fine di acquisire le controdeduzioni dell'Agenzia in ordine alla rilevanza dello sgravio delle somme iscritte a ruolo, del quale ha dato conto il contribuente in prossimità dell'udienza del 14 aprile 2021; - in esito al rinvio l'Agenzia ha replicato in ordine allo sgravio e il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: - successivamente alla deliberazione in camera di consiglio della decisione, il ricorrente ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo, corredata da sentenza penale; - appare opportuno sollecitare il contraddittorio sulle circostanze così rappresentate. Per questi motivi dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 3 maggio e 7 dicembr
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