CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 03517/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 25624/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente in punto di accertamento del reato, e di eccessività della pena sono inammissibili atteso che tali profili valutativi non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo l'unico motivo di appello incentrato sulla richiesta di continuazione con un giudicato esterno; ritenuto che rispetto ai motivi non dedotti con l'appello, le censure afferenti profili in fatto non possono essere affidate al ricorso per cassazione, né può essere rilevato un vizio di motivazione della sentenza di appello rispetto a questioni che non sono state oggetto di impugnazione per il principio devolutivo ed i relativi limiti di cognizione del giudice di appello; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]