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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 34310/2025

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n. 29996/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2500 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 3007/2022 della CORTE d'APPELLO di Roma pubblicata il5.5.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Occupazione illegittima

1. Con ordinanza del 14.2.2 017 il Tribunale di Roma condannava [OSCURATO:PERSONA] rilascio dell’immobile sito in Roma, p.zza dei Re di Roma n. 3, p. 2, scala B, int. 3, in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva lamentato l’occupazione senza titolo, agendo “ai sensi dell’art.702 cod. proc. civ. per la reintegrazione nel possesso ” .

Il resistente, inoltre, era condannato al pagamento di euro 3.117,10 a titolo di restituzione degli oneri condominiali, oltre alle spese di lite.

2. La Corte d’Appello di Roma , con sentenza pubblicata il 5.5.2022 rigettava l’appello proposto dal Dimalalaun,con l’ag gravio delle spese del grado in favore dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

La c orte disattendeva la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall’appellante sull’asserita pregiudizialità dell’accertamento del rapporto di filiazione tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA], già titolare del 90% delle quote della società appellata, nella pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza n. 7869/2017 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda, nonché dell’instaurando giudizio di petizione di ereditàa seguito della definizione di quello per l’accertamento di paternità.

Osservava la corte capitolina che il giudizio per l’accertamento della paternità (RG 4304/2017) non pendeva tra le stesse parti , per essere estranea [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e il giudizio di petizione di eredità non era neppure pendente.In ogni caso il giudizio di appello (RG 4304/2017) era sprovvisto del carattere di antecedente logico-giuridico, rispetto a quello asseritamente pregiudicato, poiché l’accertamento definitivo della paternità non avrebbe fornito all’appellante un titolo per la detenzione dell’immobile.

Quanto all’eccezione di tardività della domanda , asseritamente di natura possessoria, notava il giudice di secondo grado che l’azione dell’appellata era di natura personale, in quanto diretta al rilascio del bene.

La Corte d’appello rigettava anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l’appellante lamentava la carenza di attività istruttoria e la mancata ammissione della propria prova testimoniale.

Osservava la corte territoriale che la prova testimoniale formulata in comparsa di risposta in primo grado (e genericamente richiamata “per relationem” nell’atto di appello senza neppure l’espressa indicazione dei capitoli di prova) era inammissibile per l ’i rrilevanza delle circ ostanze capitolate, vertendo solo su questioni ereditarie e di filiazione.

In ordine alla lamentata mancata trasformazione del rito in quello speciale locatizio, la corte affermava che in primo grado l’appellante non aveva allegato, né provato, l’esistenza di un contratto di comodato, “soltanto adombrato” in appello, né sollecitato il mutamento del rito.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, rispetto all’esame dei motivi svolti dal ricorrente, deve essere dato atto che l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale ex art. 380-bis-1 cod. proc. civ. è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria.

Infatti, a seguito del messaggio ricevuto dal sistema in data 27.8.2025 di mancata consegna della comunicazione effettuata a mezzo P.E.C. per «indirizzo non valido», la Cancelleria ha provveduto alla comunicazione dell’avviso direttamente alla parte (all’indirizzo pec di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) come se il ministero del difensore fosse venuto meno, come accade quando risulta il suo decesso, e in effetti occorso secondo quanto si dirà nel prosieguo.

Modalità, quest’ultima, ancora più garantista di quella che pure si sarebbe potuta osservare, ossia quella di provvedere alla comunicazione presso la Cancelleria stessa ai sensi dell’art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. (v.

Cass., sez.

III, 18 dicembre 2024, n. 33219).

Infatti, è stato affermato da questa Corte che “[n]el giudizio di cassazione, in tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativo indirizzo di P.E.C., comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt. 366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede all'individuazione della P.E.C. dal "Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione inviata all'esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante” (v.

Cass. 23 febbraio 2021, n. 4920.

In senso analogo, con riferimento a situazioni di mancata consegna della comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo pec per fatto imputabile al difensore titolare dell’account, v.

Cass. 25 settembre 2017, n. 22320; 18 settembre 2020, n. 3965; 20 settembre 2021, n. 25426; 15 marzo 2023, n. 7510; 5 luglio 2024, n. 18388).

2. In via pregiudiziale di rito, la Corte deve poi rilevare che l’intervenuto decesso in data 24.6.2023 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore della controricorrente), così come dichiarato, e documentato, dal difensore delricorrente in data 5.11.2025 , non produce alcun effetto in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass. 13 maggio 2025, n. 12831; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass., Sez.

Un., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153).

Né alcuna influenza può spiegare l’affermazione del difensore del ricorrente a proposito dell’essere intervenuto un accor do tra le parti in causa per la definizione del contenzioso pendente , compresa l’ odierna vicenda, in quanto priva di alcunriscontro.

3. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello escluso l’esistenza di un vincolo di pregiudizialità tra ilgiudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’ambito del quale il Tribunale avevadisposto il rilascio di un immobile in quanto occupato in assenza di titolo dal [OSCURATO:PERSONA], e quello promosso da quest’ultimo per l’accertamento dellapaternità all’epoca pendente in fase di appello (R.G. 4304/2017).

Il ricorrente a confutazione di quanto affermato dalla Corte d’appello, secondo cui tra i due giudizi non ricorreva un vincolo di pregiudizialità per la diversità di parti e per la non pendenzadel giudizio di petizione di eredità, haosservato come “l’identità tra le soggettività in lite è sottesa proprio a quel nesso di pregiudizialità che la Corte d’appello ha negato e che, invece, per legge e per giustizia, avrebbe dovuto essere riconosciuto in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] …” .

Ha osservato ancora il ricorrente che la corte, disponendo nel 2017 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, aveva valorizzato il vincolo derivante dalla sentenza n. 7869/2017 resa dal Tribunale di Roma , poi negato in sede di sentenza, salvo nuovamente contraddirsi per aver evidenziato la non pendenza del giudizio di petizione di eredità.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, anche a prescindere dall’insuperabile oscurità delle ragioni esposte, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello limitatamente a quanto riportato a pagina 2 (da riga 25 a riga 29), ma ha omesso di prendere in considerazione quanto espresso nella motivazione a pagina 3(da riga 5 a riga 8), là dove si legge: “ Peraltro anche l’eventuale definizione della causa attualmente pendente (come detto non fra le stesse parti) non costituisce antecedente logico-giuridico della presente causa, posto che il mero accertamento definitivo della filiazione non sarebbe tale, di per sé, da fornire all’appellante un valido titolo di detenzione dell’immobile di proprietà della società appellata”.

Affermazione, quest’ultima, che non costituisce una diversa ratio decidendi, come sostenuto dalla controricorrente ma un o sviluppo argomentativo della assenza del vincolo di pregiudizialità tra il giudizio di accertamento della paternità e quello finalizzato al rilascio dell’immobile occupato dal ricorrente in assenza di titolo.

Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivo dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).

4. Con il secondo motivo sono denunciat e , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. e ss.

“per non aver rilevato l’errore commesso dal giudice di prime cure in via preliminare; la disciplina sulla conversione del rito di cui agli artt. 702 bis e 447 e ss; il D.Lgs. 28 del 2010 per non aver demandato alla procedura mediazione, stante la natura obbligatoria del tentativo”.

Il ricorrente si duole : a) per la mancata rilevazione della “inammissibilità del rito ex art. 702-bis cod. proc. civ. ”, poiché l’azione svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era “ di reintegrazione o di rivendicazione”, della quale non era stato rispettato il termine annuale per l’esercizio; b) per lamancata conversione del rito con il passaggio a quello locatizio ex art. 477 biscod. proc. civ. e ss.

4.1. Il motivo si compone di due censure entramb e inammissibil i.

La Corte d’appello nello scrutinio del primo motivo d’appello , con il quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava la tardività dell’azione possessoria svolta dalla società, perché proposta dopo lo spirare del termine annuale , e la sua irritualità in quanto introdotta con il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. , ha evidenziato che l’azione esercitata dall’appellata era di natura personale, in quanto diretta al rilascio del bene, e non di carattere possessorio.

Quanto alla lamentata mancata trasformazione del rito in quello speciale locatizio, la corte ha notato che in primo grado l’appellante non aveva allegato, né provato, l’esistenza di un contratto di comodato, “soltanto adombrato” in appello, né aveva sollecitato il mutamento del rito.

4.2. Anche a voler prescindere dalla mancata indicazione da parte del ricorrente della motivazione oggetto di critica, della quale vi è soltanto una generica menzione, il ricorrente riferisce quest’oggi una serie di indiciche, a suo dire, deporrebbero per la configurazione in termini possessori della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, quest’oggi il ricorrente espone che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale proprietaria dell’immobile, “non mancò di fondare e sviluppare la propria ricostruzione propriosu una presunta turbativa del possesso (e dunque del diritto di proprietà), arrivando finanche a dare prova della fondatezza della propriaposizione con riferimento alla querela sporta nel settembre 2013, per la denuncia dello spoglio violento e clandestino da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]… all’iniziativa di natura penale, non fece seguito una coerente iniziativa in ambito civile, tanto che la controparte decadde dai termini per la proposizione del ricorso ex art. 1168cod. civ. …” (pagina 13 del ricorso .

Da riga 12 a riga 21).

Senonché, nel compiere tali deduzioni il ricorrente omette di precisarese e quando esse siano state fatte nel corso de i giudizi di primo e secondo grado, precisando il contenuto delle domande avanzate con il ricorso introduttivo da [OSCURATO:PERSONA], delle quali non vi è menzione nel ricorso né nella parte dedicata all’esposizione del processo (dato che rileva anche ai fini di cui all’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), né nelcorpo del motivo.

Il ricorrente, pertanto, è incorso nella violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., poiché nell’ambito di un ricorso per cassazione sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v.

Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469, il cui principio di diritto è stato ribadito da Cass., sez.

III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass., sez.

I, 19 aprile 2022, n. 12481).

4.3. Del pari , è inammissibile la seconda censura relativa alla mancata conversione del rito.

Il ricorrente ha ignorato del tutto la motivazione resa dalla Corte d’appello, là dove è stato evidenziato che “in primo grado il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto né tantomeno allegato o chiesto di provare l’esistenza di un presunto rapporto di comodato, soltanto appena adombrato in questo grado ; né aveva sollecitato il mutamento del rito.

Non vi era pertanto alcuna ragione di provvedere in tal senso e la relativa doglianza è infondata” (da pagina 3 ultimo capoverso fino a pagina 4, primo capoverso). [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso si è lagnato del fatto che aveva chiesto “[…] la riconduzione della cognizione alla formula ordinaria , onde consentire l’esperimento di una istruttoria completa per ottenere le prove orali […]” e che, comunque, qualora irritualmente introdotto il giudizio , la conversione del rito deve esser disposta d’ufficio , ma non ha preso in esame la specifica ratio decidendi enunciata dalla corte capitolina, così incorrendo nuovamente in una inadeguata enunciazione del motivo in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. (v.

C a ss . 20910/2017; Cass. Sez.

Un. 7074/2017; Cass.13735/2013, citate).

5. Con il terzo motivo viene denunciat o , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “[…] aver violato e/o falsamente [applicato] il diritto alla prova nel contraddittorio [d] elle parti , con esclusione della possibilità, per l’appellante, di accedere alla prova”.

Il ricorrente si duole per la mancata ammissione della prova testimoniale conseguente alla mancata conversione del rito, avendo la ricorrente introdotto tardivamente nelle forme del procedimento sommario di cognizione un’azione possessoria.

L’ammissione della prova testimoniale avrebbe permesso di appurare la «dimensione relazionale» tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, di accertare l’esistenza di un rapporto di comodato.

5.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appelloha scritto: “[…] la prova testimoniale formulata in comparsa di risposta in primo grado (e genericamente richiamata “per relationem” nell’atto di appello senza neppure l’espressa indicazione dei capitoli di prova) risulta inammissibile, posto che le circostanze capitolate sono del tutto irrilevanti.

Le stesse, invero, attengono esclusivamente a questioni ereditarie e alla filiazione (che al più potrebbero rilevare in altra sede), ma nulla hanno a che fare con l’occupazione del bene immobile oggetto di causa” (pagina 3 da riga 22 a riga 26).

Il ricorrentein questa sede ha omesso di precisare il contenuto della prova testimoniale articolata in primo grado , lo svolgimento di una specifica doglianza in ordine al rigetto disposto dal Tribunale (v.

Cass., sez.

II, 23 marzo 2016, n. 5812; Cass., sez.

III, 9 giugno 2023, n. 16240) e la sua reiterazione in secondo grado, “genericamente richiamata «per relationem» nell’atto di appello senza neppure l’espressa indicazione dei capitoli di prova”(sentenza impugnata pagina 3, righe da 22 a 25).

L’inammissibilità del motivo appare evidente considerato che la mera riproposizione delle istanze istruttorie (n emmeno riprodotte in questa sede)non avrebbe adeguatamente investito la Corte d’appello del potere di decisionein assenza di una specifica doglianza.

In ogni caso, la generica evocazione della inerenza di una prova testimoniale al merito della controversia, dove a dire del giudice del secondo grado non sarebbe stata neppure allegata l’esistenza di un rapporto di comodato,non è sufficiente per rendere ammissibile il motivo, dovendo il ricorrente spiegare la rilevanza e la decisività delle istanze disattese rispetto alla chiesta riforma della decisione del giudice di primo grado (v.

Cass., sez.

III, 6 novembre 20 2 3, n. 30810; Cass., sez.

I, 17 giugno 2019, n. 16214; Cass., sez. lav., 4 aprile 2018, n. 8204).

6. Il ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 29996/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2500 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 3007/2022 della CORTE d'APPELLO di Roma pubblicata il5.5.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Occupazione illegittima 1. Con ordinanza del 14.2.2 017 il Tribunale di Roma condannava [OSCURATO:PERSONA] rilascio dell’immobile sito in Roma, p.zza dei Re di Roma n. 3, p. 2, scala B, int. 3, in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva lamentato l’occupazione senza titolo, agendo “ai sensi dell’art.702 cod. proc. civ. per la reintegrazione nel possesso ” . Il resistente, inoltre, era condannato al pagamento di euro 3.117,10 a titolo di restituzione degli oneri condominiali, oltre alle spese di lite. 2. La Corte d’Appello di Roma , con sentenza pubblicata il 5.5.2022 rigettava l’appello proposto dal Dimalalaun,con l’ag gravio delle spese del grado in favore dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. La c orte disattendeva la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall’appellante sull’asserita pregiudizialità dell’accertamento del rapporto di filiazione tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA], già titolare del 90% delle quote della società appellata, nella pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza n. 7869/2017 del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda, nonché dell’instaurando giudizio di petizione di ereditàa seguito della definizione di quello per l’accertamento di paternità. Osservava la corte capitolina che il giudizio per l’accertamento della paternità (RG 4304/2017) non pendeva tra le stesse parti , per essere estranea [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,e il giudizio di petizione di eredità non era neppure pendente.In ogni caso il giudizio di appello (RG 4304/2017) era sprovvisto del carattere di antecedente logico-giuridico, rispetto a quello asseritamente pregiudicato, poiché l’accertamento definitivo della paternità non avrebbe fornito all’appellante un titolo per la detenzione dell’immobile. Quanto all’eccezione di tardività della domanda , asseritamente di natura possessoria, notava il giudice di secondo grado che l’azione dell’appellata era di natura personale, in quanto diretta al rilascio del bene. La Corte d’appello rigettava anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l’appellante lamentava la carenza di attività istruttoria e la mancata ammissione della propria prova testimoniale. Osservava la corte territoriale che la prova testimoniale formulata in comparsa di risposta in primo grado (e genericamente richiamata “per relationem” nell’atto di appello senza neppure l’espressa indicazione dei capitoli di prova) era inammissibile per l ’i rrilevanza delle circ ostanze capitolate, vertendo solo su questioni ereditarie e di filiazione. In ordine alla lamentata mancata trasformazione del rito in quello speciale locatizio, la corte affermava che in primo grado l’appellante non aveva allegato, né provato, l’esistenza di un contratto di comodato, “soltanto adombrato” in appello, né sollecitato il mutamento del rito. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, rispetto all’esame dei motivi svolti dal ricorrente, deve essere dato atto che l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale ex art. 380-bis-1 cod. proc. civ. è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria. Infatti, a seguito del messaggio ricevuto dal sistema in data 27.8.2025 di mancata consegna della comunicazione effettuata a mezzo P.E.C. per «indirizzo non valido», la Cancelleria ha provveduto alla comunicazione dell’avviso direttamente alla parte (all’indirizzo pec di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) come se il ministero del difensore fosse venuto meno, come accade quando risulta il suo decesso, e in effetti occorso secondo quanto si dirà nel prosieguo. Modalità, quest’ultima, ancora più garantista di quella che pure si sarebbe potuta osservare, ossia quella di provvedere alla comunicazione presso la Cancelleria stessa ai sensi dell’art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33219). Infatti, è stato affermato da questa Corte che “[n]el giudizio di cassazione, in tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativo indirizzo di P.E.C., comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di P.E.C. figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt. 366, ultimo comma, e 136, comma 2, c.p.c., procede all'individuazione della P.E.C. dal "Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione inviata all'esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di P.E.C. del destinatario, la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancelleria non è onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante” (v. Cass. 23 febbraio 2021, n. 4920. In senso analogo, con riferimento a situazioni di mancata consegna della comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo pec per fatto imputabile al difensore titolare dell’account, v. Cass. 25 settembre 2017, n. 22320; 18 settembre 2020, n. 3965; 20 settembre 2021, n. 25426; 15 marzo 2023, n. 7510; 5 luglio 2024, n. 18388). 2. In via pregiudiziale di rito, la Corte deve poi rilevare che l’intervenuto decesso in data 24.6.2023 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore della controricorrente), così come dichiarato, e documentato, dal difensore delricorrente in data 5.11.2025 , non produce alcun effetto in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis, Cass. 13 maggio 2025, n. 12831; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153). Né alcuna influenza può spiegare l’affermazione del difensore del ricorrente a proposito dell’essere intervenuto un accor do tra le parti in causa per la definizione del contenzioso pendente , compresa l’ odierna vicenda, in quanto priva di alcunriscontro. 3. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello escluso l’esistenza di un vincolo di pregiudizialità tra ilgiudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’ambito del quale il Tribunale avevadisposto il rilascio di un immobile in quanto occupato in assenza di titolo dal [OSCURATO:PERSONA], e quello promosso da quest’ultimo per l’accertamento dellapaternità all’epoca pendente in fase di appello (R.G. 4304/2017). Il ricorrente a confutazione di quanto affermato dalla Corte d’appello, secondo cui tra i due giudizi non ricorreva un vincolo di pregiudizialità per la diversità di parti e per la non pendenzadel giudizio di petizione di eredità, haosservato come “l’identità tra le soggettività in lite è sottesa proprio a quel nesso di pregiudizialità che la Corte d’appello ha negato e che, invece, per legge e per giustizia, avrebbe dovuto essere riconosciuto in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] …” . Ha osservato ancora il ricorrente che la corte, disponendo nel 2017 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, aveva valorizzato il vincolo derivante dalla sentenza n. 7869/2017 resa dal Tribunale di Roma , poi negato in sede di sentenza, salvo nuovamente contraddirsi per aver evidenziato la non pendenza del giudizio di petizione di eredità. 3.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, anche a prescindere dall’insuperabile oscurità delle ragioni esposte, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello limitatamente a quanto riportato a pagina 2 (da riga 25 a riga 29), ma ha omesso di prendere in considerazione quanto espresso nella motivazione a pagina 3(da riga 5 a riga 8), là dove si legge: “ Peraltro anche l’eventuale definizione della causa attualmente pendente (come detto non fra le stesse parti) non costituisce antecedente logico-giuridico della presente causa, posto che il mero accertamento definitivo della filiazione non sarebbe tale, di per sé, da fornire all’appellante un valido titolo di detenzione dell’immobile di proprietà della società appellata”. Affermazione, quest’ultima, che non costituisce una diversa ratio decidendi, come sostenuto dalla controricorrente ma un o sviluppo argomentativo della assenza del vincolo di pregiudizialità tra il giudizio di accertamento della paternità e quello finalizzato al rilascio dell’immobile occupato dal ricorrente in assenza di titolo. Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivo dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735). 4. Con il secondo motivo sono denunciat e , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. e ss. “per non aver rilevato l’errore commesso dal giudice di prime cure in via preliminare; la disciplina sulla conversione del rito di cui agli artt. 702 bis e 447 e ss; il D.Lgs. 28 del 2010 per non aver demandato alla procedura mediazione, stante la natura obbligatoria del tentativo”. Il ricorrente si duole : a) per la mancata rilevazione della “inammissibilità del rito ex art. 702-bis cod. proc. civ. ”, poiché l’azione svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era “ di reintegrazione o di rivendicazione”, della quale non era stato rispettato il termine annuale per l’esercizio; b) per lamancata conversione del rito con il passaggio a quello locatizio ex art. 477 biscod. proc. civ. e ss. 4.1. Il motivo si compone di due censure entramb e inammissibil i. La Corte d’appello nello scrutinio del primo motivo d’appello , con il quale il [OSCURATO:PERSONA] lamentava la tardività dell’azione possessoria svolta dalla società, perché proposta dopo lo spirare del termine annuale , e la sua irritualità in quanto introdotta con il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. , ha evidenziato che l’azione esercitata dall’appellata era di natura personale, in quanto diretta al rilascio del bene, e non di carattere possessorio. Quanto alla lamentata mancata trasformazione del rito in quello speciale locatizio, la corte ha notato che in primo grado l’appellante non aveva allegato, né provato, l’esistenza di un contratto di comodato, “soltanto adombrato” in appello, né aveva sollecitato il mutamento del rito. 4.2. Anche a voler prescindere dalla mancata indicazione da parte del ricorrente della motivazione oggetto di critica, della quale vi è soltanto una generica menzione, il ricorrente riferisce quest’oggi una serie di indiciche, a suo dire, deporrebbero per la configurazione in termini possessori della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, quest’oggi il ricorrente espone che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale proprietaria dell’immobile, “non mancò di fondare e sviluppare la propria ricostruzione propriosu una presunta turbativa del possesso (e dunque del diritto di proprietà), arrivando finanche a dare prova della fondatezza della propriaposizione con riferimento alla querela sporta nel settembre 2013, per la denuncia dello spoglio violento e clandestino da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]… all’iniziativa di natura penale, non fece seguito una coerente iniziativa in ambito civile, tanto che la controparte decadde dai termini per la proposizione del ricorso ex art. 1168cod. civ. …” (pagina 13 del ricorso . Da riga 12 a riga 21). Senonché, nel compiere tali deduzioni il ricorrente omette di precisarese e quando esse siano state fatte nel corso de i giudizi di primo e secondo grado, precisando il contenuto delle domande avanzate con il ricorso introduttivo da [OSCURATO:PERSONA], delle quali non vi è menzione nel ricorso né nella parte dedicata all’esposizione del processo (dato che rileva anche ai fini di cui all’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), né nelcorpo del motivo. Il ricorrente, pertanto, è incorso nella violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., poiché nell’ambito di un ricorso per cassazione sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469, il cui principio di diritto è stato ribadito da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass., sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481). 4.3. Del pari , è inammissibile la seconda censura relativa alla mancata conversione del rito. Il ricorrente ha ignorato del tutto la motivazione resa dalla Corte d’appello, là dove è stato evidenziato che “in primo grado il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto né tantomeno allegato o chiesto di provare l’esistenza di un presunto rapporto di comodato, soltanto appena adombrato in questo grado ; né aveva sollecitato il mutamento del rito. Non vi era pertanto alcuna ragione di provvedere in tal senso e la relativa doglianza è infondata” (da pagina 3 ultimo capoverso fino a pagina 4, primo capoverso). [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso si è lagnato del fatto che aveva chiesto “[…] la riconduzione della cognizione alla formula ordinaria , onde consentire l’esperimento di una istruttoria completa per ottenere le prove orali […]” e che, comunque, qualora irritualmente introdotto il giudizio , la conversione del rito deve esser disposta d’ufficio , ma non ha preso in esame la specifica ratio decidendi enunciata dalla corte capitolina, così incorrendo nuovamente in una inadeguata enunciazione del motivo in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. (v. C a ss . 20910/2017; Cass. Sez. Un. 7074/2017; Cass.13735/2013, citate). 5. Con il terzo motivo viene denunciat o , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., “[…] aver violato e/o falsamente [applicato] il diritto alla prova nel contraddittorio [d] elle parti , con esclusione della possibilità, per l’appellante, di accedere alla prova”. Il ricorrente si duole per la mancata ammissione della prova testimoniale conseguente alla mancata conversione del rito, avendo la ricorrente introdotto tardivamente nelle forme del procedimento sommario di cognizione un’azione possessoria. L’ammissione della prova testimoniale avrebbe permesso di appurare la «dimensione relazionale» tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, di accertare l’esistenza di un rapporto di comodato. 5.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appelloha scritto: “[…] la prova testimoniale formulata in comparsa di risposta in primo grado (e genericamente richiamata “per relationem” nell’atto di appello senza neppure l’espressa indicazione dei capitoli di prova) risulta inammissibile, posto che le circostanze capitolate sono del tutto irrilevanti. Le stesse, invero, attengono esclusivamente a questioni ereditarie e alla filiazione (che al più potrebbero rilevare in altra sede), ma nulla hanno a che fare con l’occupazione del bene immobile oggetto di causa” (pagina 3 da riga 22 a riga 26). Il ricorrentein questa sede ha omesso di precisare il contenuto della prova testimoniale articolata in primo grado , lo svolgimento di una specifica doglianza in ordine al rigetto disposto dal Tribunale (v. Cass., sez. II, 23 marzo 2016, n. 5812; Cass., sez. III, 9 giugno 2023, n. 16240) e la sua reiterazione in secondo grado, “genericamente richiamata «per relationem» nell’atto di appello senza neppure l’espressa indicazione dei capitoli di prova”(sentenza impugnata pagina 3, righe da 22 a 25). L’inammissibilità del motivo appare evidente considerato che la mera riproposizione delle istanze istruttorie (n emmeno riprodotte in questa sede)non avrebbe adeguatamente investito la Corte d’appello del potere di decisionein assenza di una specifica doglianza. In ogni caso, la generica evocazione della inerenza di una prova testimoniale al merito della controversia, dove a dire del giudice del secondo grado non sarebbe stata neppure allegata l’esistenza di un rapporto di comodato,non è sufficiente per rendere ammissibile il motivo, dovendo il ricorrente spiegare la rilevanza e la decisività delle istanze disattese rispetto alla chiesta riforma della decisione del giudice di primo grado (v. Cass., sez. III, 6 novembre 20 2 3, n. 30810; Cass., sez. I, 17 giugno 2019, n. 16214; Cass., sez. lav., 4 aprile 2018, n. 8204). 6. Il ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Sentenza Cassazione n. 34310/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris