CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 23735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza per carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa ex art. 324 cod. proc. pen., il 5 marzo 2026, per quanto qui di interesse, ha annullato il decreto impugnato limitatamente al sequestro per equivalente preordinato alla confisca dei beni personali di [OSCURATO:PERSONA] per omessa motivazione sul periculum in mora, disponendone la restituzione; ha rigettato il ricorso avverso il sequestro impeditivo delle quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] della società TRE s.r.I., del valore di 5.000, pari al 50% del capitale sociale nonché della società ELLE s.rI., del valore di C 9.000, pari al 10% del capitale sociale. Nell'ambito del presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] è indagata per i delitti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 5 d. Igs. 74/2000 (capo 1), 110 cod. pen., 322,329, commi 1 e 2, lett. b), 326, commi 1 e 2, lett. a) del d. lgs. 14/2019 (capo 4), 81, 110 cod. pen. e 2 d. Igs. 74/2000 (capi 5 e 6). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in relazione ai capi 5) e 6). 2. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e omessa e apparente motivazione quanto alla eccepita insussistenza del fumus del reato di bancarotta ex art. 322, 329 e 326 d. Igs. n. 14/2019, sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo; violazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia nelle sentenze c/439/04 e C-354/03 quanto al reato di cui all'art. 2 del d. Igs, 74/2000. La difesa evidenzia l'insussistenza del fumus della bancarotta dal momento che: 1) la [OSCURATO:PERSONA] non ha funzioni gestionali nella SRS [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né svolge attività nella sede; 2) la [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorativa nei supermercati Todis; 3) nei supermercati erano effettivamente presenti lavoratori assunti in forza dei contratti di prestazione con intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di società aventi ad oggetto proprio la somministrazione di personale. Si contesta anche la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. 74/2000, in quanto [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'indagata, era parte di un rapporto contrattuale, in forza del quale fruiva di personale che aveva effettivamente svolto il lavoro nei supermercati. Secondo la difesa, la ricorrente ha esercitato correttamente il diritto di detrazione dell'imposta perché in buona fede, in quanto ignara di quanto accadeva all'interno della SRS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.2 Con il secondo motivo, si censura l'ordinanza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655 cod. civ., 29 d. Igs. n. 276/2003 e 10 DPR n. 633/1972, ai fini della configurabilità dell'art. 2 d. Igs. 74/2000. Si evidenzia come il contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e SRS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. debba essere valutato come pienamente rispondente a tutti i requisiti di legittimità previsti dall'art. 1655 cod. civ. e dagli artt. 29 e 30 del d. Igs. n. 276/2003. Si osserva che SRS agiva con piena autonomia gestionale: impiegava risorse proprie; assumeva direttamente il personale, applicando il CCNL Commercio; sosteneva i costi operativi e rispondeva contrattualmente verso Elle s.r.1, anche in caso di disservizi; l'assunzione del rischio economico, elemento qualificante dell'appalto, era in capo all'appaltatrice. Si sottolinea che non risulta alcuna etero-direzione da parte dell'odierna ricorrente, ma come si evince dalla documentazione in atti, SRS esercitava il potere direttivo e organizzativo sui propri dipendenti. Si osserva che la presenza dei signori [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non integra un indice di simulazione: entrambi risultavano formalmente inquadrati da SRS a seguito di intervento dell'Ispettorato del lavoro, con contratti genuini e retribuzioni regolarmente 2corrisposte. In conclusione, secondo la difesa, deve ritenersi che il contratto di appalto stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]. soddisfi tutti i requisiti di liceità previsti dalla normativa civilistica e giuslavoristica. 2.3 Con il terzo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 9, 19 e 26 del DPR n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ. ai fini della configurabilità dell'art. 2 del d. Igs. 74/2000. Si sostiene che la contestazione erariale di "inesistenza giuridica" delle prestazioni rese da SRS si basi su un presupposto giuridico errato: si ritiene che le parti avrebbero "artatamente" qualificato come appalto un rapporto che, se strutturato come distacco nell'ambito della rete, non sarebbe stato imponibile ai fini IVA e da tale assunto si fa discendere, automaticamente, la natura "fuori campo IVA" delle operazioni e l'indetraibilità dell'imposta. Secondo la difesa, è pacifico, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, che anche i distacchi di personale, quando avvengono verso corrispettivo, costituiscono prestazioni imponibili IVA, purchè vi sia un nesso diretto tra corrispettivo e servizio reso. Si sottolinea che è documentalmente dimostrato che tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. sussisteva un rapporto sinallagmatico effettivo: prestazioni concretamente eseguite, corrispettivi pattuiti, pagamenti tracciati; quindi qualunque fosse il nomen iuris prescelto dalle parti l'operazione integrava, nella realtà economica, una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, come imposto dai principi unionali. Si sottolinea che la detrazione operata da [OSCURATO:SOCIETA]. è pienamente legittima né l'Amministrazione ha fornito alcuna prova dell'elemento soggettivo richiesto per contestare la buona fede del cessionario né ha dimostrato che [OSCURATO:SOCIETA]. sapesse o avrebbe dovuto sapere di eventuali inadempimenti dichiarativi del fornitore. In conclusione, secondo la difesa, la pretesa erariale è priva di base normativa e smentita dai fatti: 1) le prestazioni erano effettive; 2) l'operazione era imponibile IVA, quale che fosse la sua qualificazione formale; 3) la detrazione era pienamente spettante; 4) la categoria di "inesistenza giuridica" è inconsistente. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del pericolo in mora e del principio di proporzione. Si afferma che l'ordinanza omette di analizzare il periculum in mora a fronte della accertata liquidazione della società e incorre nella violazione del principio di proporzione. 2.5 Con il quinto motivo, si censura l'ordinanza in ordine alla inutilizzabilità delle chat poste a fondamento del quadro indiziario per violazione dell'art. 254 cod. pen., dei principi della Corte Cost sent. n. 170, n. 227 e n. 2 del 2023, artt. 6-8 Cedu-. Si sottolinea che il provvedimento deve contenere una specifica motivazione in ordine alle ragioni e ai criteri di selezione dei dati conservati e che il potere di acquisizione di dati riservati, contenuti nella memoria di un telefono,3 ()vcellulare incontra un limite nel principio di proporzionalità. Si osserva che la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall'art. 15 Cost„ ma richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen che impone un provvedimento dell'autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza. Secondo la difesa il mezzo di prova è stato acquisito illegittimamente. 3. Il Procuratore Generale non ravvisa alcuna violazione di legge, sottolineando come il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato sui presupposti dell'art. 2 d. Igs. 74 /2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di 4coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020). Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che il titolo cautelare è costituito dai reati di cui ai capi 5) e 6) e il sequestro impeditivo è limitato alle quote intestate alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:SOCIETA]. Non verranno quindi esaminate le censure della difesa relative al fumus del delitto di bancarotta, che non costituisce titolo cautelare. Nel caso in esame, vengono reiterate le medesime censure sottoposte al Tribunale del riesame, già correttamente disattese in fatto e in diritto. La difesa non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, che esamina ogni profilo relativo ai reati contestati. In relazione al fumus del delitto di cui all'art. 2 del d. Igs. 74/2000, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può di certo ritenersi apparente, in quanto i giudici hanno argomentato in maniera approfondita sulla sussistenza dei relativi presupposti. Il Tribunale del riesame dà atto che le tre società [OSCURATO:PERSONA] s.rI., Tre s.r.I., e Elle s.r1. sono società che rispondono al controllo dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], risultando il primo amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I e di Tre s.r.I., la seconda di Elle s.r.I., nonché detenendo entrambi le quote delle tre società. Nell'ordinanza sono sintetizzati gli accertamenti che hanno portato a ritenere l'inesistenza delle fatture emesse dalla SRS [OSCURATO:PERSONA], oggetto di contestazione, utilizzate poi nelle dichiarazioni IRES e IVA delle società Tre s.r1. ed [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, si premette che, il 31 marzo 2020, innanzi al notaio Becchetti, era stato stipulato un contratto di rete tra la SRS [OSCURATO:PERSONA] e le altre tre società riconducibili ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] al fine di "perseguire il miglioramento continuo delle risorse umane impiegate dalle imprese aderenti ad esse appartenenti, anche attraverso l'utilizzo dell'istituto di cui all'art. 30 comma 4-ter del d. Igs. 276/2003". Si evidenzia che i militari della Guardia di Finanza avevano verificato che, tra il 2020 e il 2022, con cadenza mensile, le tre imprese controllate dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto e liquidato fatture emesse dalla SRS [OSCURATO:PERSONA] s.r1. relativamente a prestazioni che erano così descritte: "servizi resi per Vs. conto e presso la Vs. struttura, come da contratto sottoscritto, riferimento fattura", completate con l'indicazione del mese pertinente. Dunque, si sottolinea che, in virtù del contratto di appalto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era impegnata a distaccare il proprio personale presso i supermercati gestiti dalle altre tre componenti della rete e da quest'ultime aveva noleggiato, per l'importo di 9.000 euro al mese, beni strumentali allo svolgimento dell'attività concordata, ma nel processo verbale di costatazione si evidenzia come le attrezzature noleggiate5 0/erano state ritenute insufficienti per la gestione di un supermercato, mancando attrezzature quali banconi, gruppi frigoriferi e scaffalature. Nell'ordinanza sono poi riportate le sommarie informazioni dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dalle quali era emerso che i lavoratori operavano fuori dal controllo della SRS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. i cui amministratori di fatto e di diritto si avvalevano di un sistema di società, a loro riconducibili, le quali si limitavano all'individuazione dei profili dei lavoratori e all'avvio presso le imprese che ne facevano richiesta. Si osserva che la piena consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] del sistema truffaldino si desume dal contenuto delle chat intercorse tra lei e [OSCURATO:PERSONA], riportate a pagg 26 e ss. del provvedimento impugnato, mai contestate in sede di riesame, che disvelavano un sistema in virtù del quale le società, riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si limitavano al mero procacciamento di manodopera, eludendo le leggi a tutela dei lavoratori e, al contempo, evadendo le imposte. Si era anche accertato che il rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e le società riconducibili agli altri indagati era simulato e, infatti, a seguito dell'attività ispettiva, effettuata dall'ufficio Inps di Roma presso la [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2021, erano stati annullati i rapporti di lavoro subordinato instaurati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la SRS [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tra aprile 2020 e maggio 2021. Infatti, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori intervistati era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano alcuna attività di carattere subordinato, bensì effettuavano attività di direzione e controllo dei dipendenti. Il Tribunale del riesame ha quindi ritenuto che le fatture emesse dalla società SRS [OSCURATO:PERSONA] srl, utilizzate dalle società Tre s.r. e [OSCURATO:SOCIETA] nelle dichiarazioni IRES e Iva, non solo erano soggettivamente inesistenti, essendo stata accertata la natura di mera società cartiera della SRS Gruoup s.rI., ma anche oggettivamente inesistenti, in ragione della natura fittizia del contratto di rete e del contratto di appalto di servizi, sottoscritti dalle società riconducibili agli indagati, attraverso i quali era stata in realtà adottata una mera, illecita, somministrazione di manodopera. Il Tribunale del riesame ha quindi adeguatamente e ampiamente motivato sia sulla sussistenza del fumus dei reati di cui ai capi 5) e 6) sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Occorre premettere che l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cc). 6Si parla di appalto "genuino" di servizi allorquando l'appaltatore non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che organizza ed esercita in via esclusiva il potere direttivo ed organizzativo sul personale impiegato. L'appaltatore, altresì, per essere considerato tale, deve assumere il rischio d'impresa, esercitando una attività imprenditoriale in maniera abituale o svolgendo una propria attività produttiva in modo evidente e comprovato. Infine, l'appaltatore deve possedere altresì un comprovato livello di specializzazione e professionalità, ovverosia un elevato "know how" aziendale, oppure il personale impiegato nell'ambito dell'appalto deve contraddistinguersi per un'elevata professionalità. Il contratto di appalto, quindi, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore , che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. La somministrazione, al contrario, secondo la definizione contenuta nell'art. 30, del D.Igs. n. 81/2015, è il contratto mediante il quale un soggetto « mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore ». Il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato con un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Igs. n. 276/2003 e soggiace ad una serie di limiti formali e sostanziali enunciati negli artt. 31 ss., d.lgs. n. 81/2015. La sanzione per la violazione dei suddetti limiti è l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 38, d.lgs. n. 81/2015). Ciò che è essenziale, per la sussistenza di un vero e proprio contratto di appalto, quindi, è che i lavori appaltati siano effettivamente svolti da un'azienda che abbia concretamente la forma e la sostanza di un'impresa, sia con riguardo al profilo tecnico, sia sotto l'aspetto strettamente economico ed organizzativo. Il legislatore vuole, pertanto, contrastare il fenomeno della creazione di società fittizie che hanno il precipuo scopo di consentire fraudolentemente l'abbattimento dei costi del personale delle aziende committenti. 7Tutto ciò premesso, un appalto di servizi può considerarsi genuino se è solo se l'appaltatore non è un semplice intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che: 1. organizza i mezzi necessari, cioè ha disponibilità di capitali, macchinari ed attrezzature; 2. si assume il rischio d'impresa, dunque quando abbia in essere una attività imprenditoriale che esercita abitualmente, o quando svolge una propria attività produttiva in modo evidente e comprovato, o quando opera per differenti imprese da più tempo; 3. possiede un comprovato livello di specializzazione. Nel caso de quo, il Tribunale del riesame ha evidenziato come dalle indagini sia emerso che la società SRS [OSCURATO:PERSONA] era una società cartiera, intestata a men prestanome, per somministrare illecitamente manodopera, assunta dalla SRS [OSCURATO:PERSONA], a società terze, affiliate al gruppo Todis, facendo ricadere sulla prima gli oneri tributari, contributivi e previdenziali. Si è evidenziato come le fatture non erano solo soggettivamente insistenti, ma anche oggettivamente inesistenti, in ragione della natura fittizia del contratto di rete e del contratto di appalto di servizi sottoscritti dalle società riconducibili agli indagati, attraverso i quali era stata adottata una mera illecita somministrazione di manodopera. Si è accertato poi che la società SRS [OSCURATO:PERSONA] aveva un fondo patrimoniale irrisorio; gli stessi imprenditori, legali rappresentanti delle società facenti parte della rete, ignoravano l'esistenza di un comitato di gestione e di un presidente; l'attrezzatura noleggiata alla SRS [OSCURATO:PERSONA] era identica per i diversi punti vendita ed era stata ritenuta insufficiente per la gestione di un supermercato; i dipendenti sentiti a sommarie informazioni non avevano fatto alcun riferimento allo svolgimento di un'attività organizzata tipica del contratto di appalto. La motivazione dell'ordinanza impugnata non è apparente, in quanto illustra, peraltro adeguatamente, la sussistenza del fumus commissi delicti. L'assunto difensivo secondo cui la SRS [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con le società riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] un reale contratto di appalto non ha trovato alcun riscontro. La difesa si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi indizianti e una diversa ricostruzione degli elementi di fatto, non consentita in questa sede. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si sostiene che, qualunque fosse il nomen iuris prescelto dalle parti, l'operazione integrava, nella realtà economica, una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. Come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, secondo un principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, e condiviso dal Collegio, integra il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un 8contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale (così SEz. 3, n. 30370 del 20/6/2025; Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 - 01; Sez. 3, n. 50314 del 27/09/2023, Latempa, Rv. 285675 - 01). Il ricorso alla figura dell'appalto di servizi al fine di occultare una somministrazione irregolare di manodopera dà luogo ad una simulazione relativa diretta a nascondere la stipulazione di un contratto affetto da nullità. Invero, nella giurisprudenza di legittimità delle Sezioni civili, si è costantemente affermato che, pur dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore (cfr., per tutte, Sez. 5 civ., n. 18808 del 28/07/2017, Rv. 645451-01, e Sez. 6-5 civ., n. 28953 del 12/11/2018, Rv. 651835-01). E, anzi, proprio in ragione di tale nullità, si osserva che la società, la quale si avvale del contratto di somministrazione irregolare di manodopera non ha il diritto alla detrazione dei relativi costi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (v., tra le altre, Sez. 3, n. 44508 del 17/10/2024; Sez. 5 civ., n. 31720 del 07/12/2018, Rv. 651778-01, e Sez. 5 civ., n. 12807 del 26/06/2020, Rv. 658043-01), e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, o IRAP (così Sez. 5 civ., n. 7440 del 08/03/2022, Rv. 664129-01). 4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La diesa richiama i principi giurisprudenziali relativi al periculum in mora in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, principi che non sono pertinenti perché il sequestro è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod proc pen. Le censure della difesa sono inconferenti. Va, in ogni caso, evidenziato che il Tribunale del riesame ha motivato sul periculum in mora del sequestro preventivo impeditivo, oggetto del presente procedimento, precisando che è elevato il rischio, anche alla luce dei contenuti delle chat intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conservando in capo alla ricorrente una parte delle quote delle società in sequestro, ella possa influire sulla loro gestione, anche avvalendosi di ulteriori imprese di copertura, e reiterare condotte analoghe a quelle contestate che le avevano assicurato ingenti vantaggi economici. 9Inoltre, il Tribunale evidenzia come la misura disposta dal GIP debba ritenersi proporzionata rispetto alle esigenze cautelari, che possono essere salvaguardate solo allontanando la [OSCURATO:PERSONA] dalle società. Anche in questo caso la motivazione del provvedimento impugnato non può di certo ritenersi apparente. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. La questione relativa all'inutilizzabilità delle chat poste a fondamento della gravità indiziaria è inammissibile perché nuova, tanto che il Tribunale cautelare, nella ordinanza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di ricorso, che non è stata contestata (Sez. 4, n.17449 del 02/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288117). Il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai prima sollevate trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 16893 del 16/4/2026; Sez. 3, n. 24081 del 29/05/2024, Starita; Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271, secondo cui non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv. 241271). In ogni caso, giova evidenziare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, allorché venga dedotta l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, incombe sul ricorrente l'onere di illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza concreta che l'eventuale espunzione di tale elemento sarebbe idonea a spiegare sull'impianto motivazionale della decisione impugnata, secondo il criterio della c.d. "prova di resistenza". In altri termini, gli elementi probatori ritenuti inutilizzabili devono risultare tali da incidere in modo determinante sulla struttura argomentativa del provvedimento censurato, scardinandone la coerenza logica complessiva e introducendo profili di radicale incompatibilità tali da comprometterne la tenuta giustificativa (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; da ultimo, Sez. 4, n. 33194 del 24/06/2025, Pini, non massimata). Nel caso in esame, la difesa non ha in alcun modo evidenziato la rilevanza e la decisività delle chat. Come già detto, l'ordinanza impugnata si fonda sugli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e le chat costituiscono solo uno dei tanti riscontri. 6. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle 10spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M