CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 13468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 30/6/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento in parte con rinvio; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, riformando in parte il decreto impugnato, confermava la confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], nonchè quelli ritenuti fittiziamente intestati ai terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tale decisione il giudice di secondo grado perveniva dopo aver ritenuto sussistente la pericolosità qualificata del Morabito fino al 2001, ai sensi dell'art. 4, lett.a), d.lgs. n. 159 del 2011, mentre, in relazione al periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2009, veniva riconosciuta la pericolosità qualificata ex art. 4, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011, valorizzando il giudizio svolto nei confronti del predetto per il reato di intestazione fittizia di beni che, pur essendosi concluso con dichiarazione di prescrizione, forniva elementi di valutazione utilizzabili nel giudizio di prevenzione. Secondo l'impostazione accolta nel decreto impugnato, il Morabito avrebbe reinvestito i proventi della pregressa attività illecita nell'acquisto di immobili, locali commerciali ed attività imprenditoriali, provvedendo all'intestazione a persone a lui legate da stretti vincoli parentali. 2. Avverso tale pronuncia, il proposto ed i terzi interessati hanno presentato autonomi motivi di ricorso. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico, articolato, motivo di impugnazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. In sintesi, si deduce: l'omessa motivazione in relazione al contenuto della memoria depositata il 15 giugno 2022; la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui si esclude la perdurante sussistenza di collegamenti tra il Morabito e associazioni criminali di tipo mafioso, ma si valorizza la pericolosità qualificata ex art. 4, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011, desumendola da una sentenza assolutoria intervenuta sui contestati reati di intestazione fittizia (Tribunale di Roma 1/3/2021), nonostante fosse stata esclusa anche l'aggravante dall'agevolazione mafiosa; omessa motivazione in ordine alla pericolosità del Morabito, essendosi limitata la Corte di appello a richiamare brani tratti da altre sentenze, senza operare alcun vaglio critico;insussistenza di elementi sulla base dei quali formulare una prognosi di permanenza della pericolosità sociale, in considerazione del periodo di detenzione subito, nonché della decisione del magistrato di sorveglianza di Roma che, nel 2006, revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata; la pericolosità del Morabito, peraltro, veniva esclusa anche dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 13 aprile 2007, revocava la misura di prevenzione applicata con decreto del 2001; omessa valutazione dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di [OSCURATO:PERSONA], fratello del prevenuto, il che dimostrerebbe la carenza di legami con ambienti criminali della famiglia Morabito nel suo complesso considerata; mancanza di prova in ordine alla provenienza illecita dei beni ritenuti oggetto di intestazione fittizia; omessa valutazione della consulenza di parte attestante la ricostruzione del reddito familiare e la provenienza delle somme impiegate per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. 4. Con ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] venivano proposti due motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4, lett.b) d.lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 12 quinquies I.n. 306 del 1992, contestando la ritenuta pericolosità sociale, nonché l'omessa ricostruzione della capacità economica del prevenuto, non essendo stata valutata la consulenza di parte. In particolare, si eccepisce che la Corte di appello avrebbe genericamente ritenuto che i proventi reimpiegati nell'acquisto e nella gestione della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Bar "Gallery" deriverebbero da provviste economiche accumulate nel periodo in cui Morabito è stato ritenuto appartenente ad associazione di stampo mafioso e, per tale ragione, socialmente pericoloso fino al 2001. Peraltro, non si sarebbe neppure tenuto conto che la pericolosità ex art. 4, lett.b), d.lgs. n. 154 del 2011, non consente di presumere l'illiceità dell'acquisita disponibilità di beni. 4.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla ricostruzione patrimoniale offerta alla Corte mediante la consulenza di parte, tramite la quale sarebbe stata dimostrata la provenienza lecita dei capitali investiti nelle attività imprenditoriali sottoposte a confisca. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di omessa motivazione e violazione di legge. In particolare, il ricorrente evidenzia che gli immobili oggetto di confisca sarebbero stati ritenuti oggetto di fittizia intestazione senza considerare la documentazione prodotta dalla difesa comprovante la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto. Inoltre, la prova dell'appartenenza di fatto dei beni al Morabito, sarebbe stata desunta dalla mera partecipazione del prevenuto ad alcune riunioni condominiali, condotta inidonea a dimostrare la gestione di fatto dei beni. 6. Nell'interesse delle terze interessate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due motivi di ricorso. 6.1. Con il primo, si deduce la mancanza di motivazione con riferimento alla consulenza tecnica volta a dimostrare la capacità patrimoniale della Dudulska. 6.2. Con il secondo, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Per consolidata giurisprudenza, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione). Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 16 settembre 2011, n.159, è valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Quanto detto comporta che nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicità e contraddittorietà della valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevaikti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente £:.7 o apparente, intesa quest'ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2. Il decreto impugnato ha compiutamente ricostruito la posizione del Morabito, affermando che nei suoi confronti è stata accertata la pericolosità qualificata ex art. 4 lett.a), d.lgs. n. 154 del 2011, fino al 2001. Per il periodo successivo, è stata valorizzata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in relazione a tre imputazioni di intestazioni fittizia. Sostiene la Corte di appello che tale giudizio, pur dando atto dell'intervenuta prescrizione dei reati, ha fornito elementi dirimenti e pienamente utilizzabili nel giudizio di prevenzione. In particolare, si è ritenuto che i beni acquistati dal Morabito ed, in parte, fittiziamente intestati a propri familiari, sono tutti frutto del reimpiego dei proventi di attività illecite maturate nel periodo rispetto al quale era stata accertata la pericolosità qualificata, anche in conseguenza dell'avvenuta condanna del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. A fronte dell'origine illecita dei beni, le successive condotte di intestazione fittizia costituirebbero una mera ulteriore manifestazione di pericolosità qualificata. 2.1. Il ricorrente lamenta l'omesso esame da parte della Corte di appello della memoria inviata in data 15 giugno 2022, con la quale si contestava ulteriormente la sussistenza della pericolosità qualificata. Il motivo è generico, posto che è lo stesso ricorrente a riconoscere che la Corte di appello dava atto dell'avvenuto deposito della memoria, sicchè la censura in ordine alla omessa valutazione avrebbe richiesto la dimostrazione e l'indicazione specifica delle questioni non trattate nel decreto impugnato e potenzialmente aventi portata dirimente. Premesso che il provvedimento impugnato esamina la questione della pericolosità e la ritiene sussistente con motivazione che non può certamente ritenersi apparente, non può affermarsi la nullità per omessa motivazione sul mero presupposto che non sarebbero stati affrontati tutti gli argomenti trattati con la memoria difensiva, da ritenersi implicitamente assorbiti per effetto dell'individuazione di elementi sufficienti a far ritenere dimostrato il requisito della pericolosità. 2.2. La Corte di appello ha anche preso atto della consulenza prodotta dal ricorrente, pur ritenendo la ricostruzione patrimoniale prospettata non attendibile, nella misura in cui non si tiene conto delle spese quotidiane che, necessariamente, andavano a ridurre l'ammontare delle entrate; in relazione alle elargizioni ricevute dai genitore del proposto, sono state evidenziate incongruenze e, sostanzialmente, -> -->11(---- un'imputazione dell'attivo a più voci di spesa, il che renderebbe inattendibile i risultati finali dell'accertamento tecnico. Le doglianze sollevate dal prevenuto sono essenzialmente incentrate sulla contestazione, nel merito, delle conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, in tal modo introducendo un non consentito sindacato sulla motivazione. È pur vero che nei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce anche l'omessa motivazione, in particolare con riferimento al vaglio della consulenza di parte, tuttavia, tale doglianza non è condivisibile, atteso che la Corte di appello - sia pur sinteticamente - dà atto di essersi confrontata con le tesi difensive ed indica le ragioni per cui non le ha ritenute condivisibili. 3. Per quanto concerne la posizione della Dudulska, presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si rileva che alcuna doglianza specifica è stata dedotta in relazione alla confisca dell'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] e delle somme depositate sul conto corrente postale. In relazione alle quote societarie, la Dudulska deduce il mancato esame della documentazione prodotta a supporto della dimostrazione della propria capacità reddituale e della consulenza tecnica di parte, questioni che, tuttavia, risultano sia pur sinteticamente esaminate dalla Corte di appello. Con specifico riferimento alle società, in particolare, la Corte precisa che «le origini delle società poi di volta in volta modificate nelle intestazioni delle quote, nella denominazione e forma sociale» sono fatte risalire al periodo di pericolosità già accertato fino al 2001, dal che è stata desunta la provenienza illecita delle stesse. 4. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il motivo di ricorso è generico, si ribadisce che l'immobile alla predetta intestata sarebbe stato acquistato con risorse provenienti, almeno in parte, dall'asse ereditario del 9Ladre, [OSCURATO:PERSONA], fratello di Domenico. Sul punto la motivazione non è meramente apparente, avendo la Corte di appello sottolineato l'inadeguatezza dell'asse ereditario, tenendo conto della suddivisione tra gli otto eredi della de cuius, a fornire la disponibilità necessaria per l'acquisto dell'immobile. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di Criaco è del tutto generico, si assume l'insufficienza del fatto che il Morabito avrebbe partecipato ad alcune riunioni condominiali per dimostrare la disponibilità di fatto degli immobili. Invero, sul punto, la Corte di appello ha indicato la sussistenza di plurimi elementi comprovanti la gestione in prima persona da parte del Morabito dei beni in questione. 6. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes