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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 35501/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19605/2019 R.G. proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 423/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/12/2018 R.G.N. 205/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, ha ridotto alla somma di C. 5.000 la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio per l'illegittimo demansionamento dalla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita presso la biblioteca e l'ufficio anagrafe del Comune preindicato;

2. la Corte di merito ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], inquadrata come istruttore direttivo dei servizi finanziari, categoria D1, posizione economica D3, c.c.n.l. del 31.3.1999 [OSCURATO:PERSONA] e autonomie locali, era stata trasferita alla biblioteca e all'anagrafe ove, al di là della stretta equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001, non era stata più adibita ad attività di tipo gestionale e direttivo ma a mansioni inferiori alla categoria di appartenenza, come confermato peraltro dai testi escussi che parlavano di incombenze elementari legate al posizionamento di r é-- libri su scaffali, alla trasmissione dknail ai lettori e di volantini da stampare, alla partecipazione a riunioni per decidere i nuovi libri da acquistare ecc.; la Corte distrettuale ha tuttavia escluso, in relazione al ridotto arco temporale del demansionamento (17.1.2015/30.6.2016) e al nuovo impiego reperito in altro ente locale, sempre nel settore finanziario, che vi fosse stata prova di un danno alla professionalità, in tal guisa riformando in parte qua la statuizione del giudice di prime cure, ma ha nondimeno accertato l'esistenza di quello all'immagine professionale, liquidandolo equitativamente in C. 5.000;3. non valeva poi eccepire, come aveva fatto la difesa del Comune, che le diverse posizioni ricoperte (i.e., istruttore direttivo in area finanza e istruttore direttivo in area cultura) erano parificabili sul piano dell'equivalenza formale nell'ambito della categoria D, con la conseguenza che il demansionamento era, in realtà, frutto dell'inerzia colpevole della dipendente, posto che, ad avviso del giudice d'appello, di tale "esercitabilità" in concreto delle dedotte attività maggiormente qualificanti presso la biblioteca e l'anagrafe non era stata fornita prova a cura dell'ente locale;

4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: (oke z/t c:"4/125.-9_1

1. con il primu--mottv—oldenuncia (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella gravata, dovendo essere la lavoratrice a dimostrare che le attività qualificanti delle nuove mansioni, pur previste sulla «carta» ed equivalenti alle pregresse ex art. 52 d.lgs. 165/2001, non erano in concreto «esercitabili» nella biblioteca, dovendo, in contrario, ritenersi il demansionamento riconnesso a inerzia colpevole della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva affatto contestato le allegazioni del Comune in ordine alle mansioni formalmente assegnate; sy

2. con il secondo motivo (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)(denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella gravata, laddove aveva affermato che il Comune non aveva dato prova di avere affidato alla dipendente «responsabilità di carattere generale» nell'ufficio anagrafe né attività di particolare pregnanza;3. i primi due motivi sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte territoriale ha affermato che era stato provato lo svolgimento di mansioni ripetitive ed elementari, come tali non riconducibili alla figura di «specialista in attività culturali», categoria D, e caratterizzate da «elevate conoscenze pluri- specialistiche» con contenuto gestionale e direttivo e «responsabilità di risultati di importanti processi amministrativi», ma piuttosto pertinenti al sotto-ordinato profilo C («contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi»), se non addirittura al profilo B, perché «caratterizzate da buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto», dunque inferiori a quella di inquadramento della [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 7 e pag. 8 della motivazione, ove testualmente si legge «...è palese che si tratta di attività insufficienti perché sia configurabile in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la figura di specialista in attività culturali rientrante nella categoria D [...] trattandosi di mansioni che rientrano nella categoria C [...], se non addirittura B»); così ricostruite le mansioni espletate, in termini di depauperamento se non addirittura di vero e proprio svuotamento di quelle originarie assegnate, nessuna violazione del principio dell'onus probandi è imputabile alla Corte territoriale;

4. costituisce infatti orientamento costante, da ultimo declinato da Cass. 3 marzo 2016, n. 4211, sulla scia di Cass., S.U., 6 marzo 2009, n. 5454 e del principio generale di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, quello secondo cui quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 cod. civ., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, con regola che ovviamente vale anche ove la questione riguardi il pubblico impiego e sia affrontata con riferimento all'art. 52 d.lgs. 165/2001 (cfr. Cass. n. 22900 del 2022); l'assunto della Corte territoriale secondo cui, non essendo emerse dal compendio istruttorio circostanze atte a suffragare il conferimento di compiti confacenti alla categoria di appartenenza, e/o l'esercitabilità in concreto di più qualificanti compiti, doveva dirsi provato il demansionamento conseguente alle specifiche allegazioni sul punto della [OSCURATO:PERSONA], si colloca del tutto in linea con tali, dianzi richiamati, orientamenti; è sterile, poi, l'insistenza del Comune sulla questione della contestazione o meno dei fatti allegati, perché il fondamento motivazionale della sentenza impugnata è in ultima analisi quello per cui non erano emersi in concreto elementi idonei ad attestare che effettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] fossero state assegnate mansioni idonee: tanto basta, grazie a ciò che si è sopra detto riguardo all'assetto degli oneri probatori;

5. con il terzo motivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), formulato in via gradata, viene dedotto l'omesso esame di mezzi istruttori e l'erroneo apprezzamento sull'esito della prova; la Corte di merito avrebbe ignorato che v'erano fatti storici decisivi per il giudizio perché il Comune aveva addotto circostanze (in memorie difensive ovvero indicando documenti, come l'atto prot. n. 691/2015 di attribuzione di responsabilità o quello di inflizione alla dipendente della multa per assenza a un corso formativo) che dimostravano l'intenzionalità della condotta auto-limitante della lavoratrice;6. il motivo è inammissibile; è noto che le Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, co. 2, n. 4), cod. proc. civ. - il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il «come» e il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la «decisività» del fatto stesso.

Ciò posto, i motivi in esame risultano tutti largamente irrispettosi di tali enunciati; com'è agevole constatare, nelle censure dianzi sintetizzate ci si duole che il giudice d'appello abbia ignorato il fatto che, in questioni operative e logistiche, «la lavoratrice poteva svolgere istanze al Comune per ottenere strumenti atti ad operare» (come pc, monitor, arredo e fotocopiatrice), che si era resa inadempiente all'obbligo formativo relativamente a un corso, che era stata «investita della responsabilità dei procedimenti amministrativi con atto di organizzazione prot. n. 691/15»; in disparte il rilievo che la delibera n. 691/15 è stata tenuta in debita considerazione dal giudice d'appello (cfr. 10 cpv. di pag. 9 della sentenza), manca all'evidenza un'adeguata argomentazione idonea a spiegare per quale ragione le circostanze de quibus, se esaminate, avrebbero determinato un esito diverso della controversia: in realtà, parte ricorrente non denuncia effettivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia dato origine alla controversia, ma mira piuttosto a una rivisitazione dei fatti analizzati dalla Corte distrettuale la cui ricostruzione intende rimettere in questa sede in discussione senza argomenti con 2CLt in definitiva, quindi, il ricorr n i motivi in scrutinio, non riesce a dimostrare che la Corte d'appello ha omesso l'esame di un fatto storico decisivo, essendosi la stessa comunque pronunciata sulla questione, ma, piuttosto, pretende una nuova e diversa valutazione nel giudizio di legittimità mediante un confronto con le risultanze istruttorie precluso in questa sede;segue, pertanto, la reiezione del ricorso principale;

7. nel suo motivo di ricorso incidentale - sostanzialmente unico seppure articolato in distinte doglianze -, la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10-91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/14, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito, nel riformare la decisione del primo giudice, parametrato la liquidazione allo scaglione 1.101/5.200 senza tenere conto del fatto che vi erano state delle richieste disattese, ivi compresa la riconvenzionale del Comune per €. 20.000, donde, in caso di reiezione di domande, l'esigenza di rapportare il valore della causa al disputatum e non al solo decisum;

8. il motivo è fondato nei sensi appresso precisati; la causa, considerati gli importi liquidati in appello in favore della lavoratrice (5 mila euro), ma anche le ulteriori domande di valore indeterminabile da essa proposte, eppure disattese, e la respinta riconvenzionale del Comune (del valore di 20.000 euro), si colloca (art. 5, comma 6, d.m. n. 55/14, cit.) nello scaglione tariffario da 5.200,01 a 26.000,00 euro (v.

Cass. n. 29821 del 2019); ed infatti, solo quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice; diversamente, quando la domanda viene rigettata, il suddetto valore deve essere pari alla somma infondatamente richiesta, ossia al c.d. principio del disputatum (cfr. Cass. n. 5381 del 2006 e Cass. n. 15857 del 2019); mentre, per il giudizio di secondo grado, si ha riguardo alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione (cfr. Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2011);9. conseguentemente, i minimi della tariffa applicabile e di cui al d.m. n. 55/14, cit., assommavano a euro 2.789 per il primo grado ed euro 1.889 (esclusa l'attività istruttoria e/o di trattazione) per il secondo grado; mentre le spese di lite sono state, invece, liquidate dalla Corte di merito, nella loro totalità, in euro 2.501,00 per il primo grado ed euro 1.830,00 per il secondo grado e, quindi, al disotto dei minimi tariffari;

10. questa Corte ha già affermato che, per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 27283 del 2022; Cass. n. 12093 del 2018; Cass. n. 21205 del 2016), non presente tuttavia nella sentenza impugnata;

11. conclusivamente, alla stregua delle suesposte ragioni, il ricorso principale va respinto mentre va accolto per quanto di ragione quello incidentale; la sentenza di appello va quindi cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.; le spese riguardanti il giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, ferma la compensazione per metà delle spese di lite di primo e secondo grado, condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione della metà residua, liquidata in euro 1.394,50 per il primo grado e in euro 944,50 per il secondo grado, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Rigetta il ricorso principale e condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19605/2019 R.G. proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 423/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/12/2018 R.G.N. 205/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, ha ridotto alla somma di C. 5.000 la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio per l'illegittimo demansionamento dalla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita presso la biblioteca e l'ufficio anagrafe del Comune preindicato; 2. la Corte di merito ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], inquadrata come istruttore direttivo dei servizi finanziari, categoria D1, posizione economica D3, c.c.n.l. del 31.3.1999 [OSCURATO:PERSONA] e autonomie locali, era stata trasferita alla biblioteca e all'anagrafe ove, al di là della stretta equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001, non era stata più adibita ad attività di tipo gestionale e direttivo ma a mansioni inferiori alla categoria di appartenenza, come confermato peraltro dai testi escussi che parlavano di incombenze elementari legate al posizionamento di r é-- libri su scaffali, alla trasmissione dknail ai lettori e di volantini da stampare, alla partecipazione a riunioni per decidere i nuovi libri da acquistare ecc.; la Corte distrettuale ha tuttavia escluso, in relazione al ridotto arco temporale del demansionamento (17.1.2015/30.6.2016) e al nuovo impiego reperito in altro ente locale, sempre nel settore finanziario, che vi fosse stata prova di un danno alla professionalità, in tal guisa riformando in parte qua la statuizione del giudice di prime cure, ma ha nondimeno accertato l'esistenza di quello all'immagine professionale, liquidandolo equitativamente in C. 5.000;3. non valeva poi eccepire, come aveva fatto la difesa del Comune, che le diverse posizioni ricoperte (i.e., istruttore direttivo in area finanza e istruttore direttivo in area cultura) erano parificabili sul piano dell'equivalenza formale nell'ambito della categoria D, con la conseguenza che il demansionamento era, in realtà, frutto dell'inerzia colpevole della dipendente, posto che, ad avviso del giudice d'appello, di tale "esercitabilità" in concreto delle dedotte attività maggiormente qualificanti presso la biblioteca e l'anagrafe non era stata fornita prova a cura dell'ente locale; 4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: (oke z/t c:"4/125.-9_1 1. con il primu--mottv—oldenuncia (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella gravata, dovendo essere la lavoratrice a dimostrare che le attività qualificanti delle nuove mansioni, pur previste sulla «carta» ed equivalenti alle pregresse ex art. 52 d.lgs. 165/2001, non erano in concreto «esercitabili» nella biblioteca, dovendo, in contrario, ritenersi il demansionamento riconnesso a inerzia colpevole della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva affatto contestato le allegazioni del Comune in ordine alle mansioni formalmente assegnate; sy 2. con il secondo motivo (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)(denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella gravata, laddove aveva affermato che il Comune non aveva dato prova di avere affidato alla dipendente «responsabilità di carattere generale» nell'ufficio anagrafe né attività di particolare pregnanza;3. i primi due motivi sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte territoriale ha affermato che era stato provato lo svolgimento di mansioni ripetitive ed elementari, come tali non riconducibili alla figura di «specialista in attività culturali», categoria D, e caratterizzate da «elevate conoscenze pluri- specialistiche» con contenuto gestionale e direttivo e «responsabilità di risultati di importanti processi amministrativi», ma piuttosto pertinenti al sotto-ordinato profilo C («contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi»), se non addirittura al profilo B, perché «caratterizzate da buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto», dunque inferiori a quella di inquadramento della [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 7 e pag. 8 della motivazione, ove testualmente si legge «...è palese che si tratta di attività insufficienti perché sia configurabile in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la figura di specialista in attività culturali rientrante nella categoria D [...] trattandosi di mansioni che rientrano nella categoria C [...], se non addirittura B»); così ricostruite le mansioni espletate, in termini di depauperamento se non addirittura di vero e proprio svuotamento di quelle originarie assegnate, nessuna violazione del principio dell'onus probandi è imputabile alla Corte territoriale; 4. costituisce infatti orientamento costante, da ultimo declinato da Cass. 3 marzo 2016, n. 4211, sulla scia di Cass., S.U., 6 marzo 2009, n. 5454 e del principio generale di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, quello secondo cui quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 cod. civ., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, con regola che ovviamente vale anche ove la questione riguardi il pubblico impiego e sia affrontata con riferimento all'art. 52 d.lgs. 165/2001 (cfr. Cass. n. 22900 del 2022); l'assunto della Corte territoriale secondo cui, non essendo emerse dal compendio istruttorio circostanze atte a suffragare il conferimento di compiti confacenti alla categoria di appartenenza, e/o l'esercitabilità in concreto di più qualificanti compiti, doveva dirsi provato il demansionamento conseguente alle specifiche allegazioni sul punto della [OSCURATO:PERSONA], si colloca del tutto in linea con tali, dianzi richiamati, orientamenti; è sterile, poi, l'insistenza del Comune sulla questione della contestazione o meno dei fatti allegati, perché il fondamento motivazionale della sentenza impugnata è in ultima analisi quello per cui non erano emersi in concreto elementi idonei ad attestare che effettivamente alla [OSCURATO:PERSONA] fossero state assegnate mansioni idonee: tanto basta, grazie a ciò che si è sopra detto riguardo all'assetto degli oneri probatori; 5. con il terzo motivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), formulato in via gradata, viene dedotto l'omesso esame di mezzi istruttori e l'erroneo apprezzamento sull'esito della prova; la Corte di merito avrebbe ignorato che v'erano fatti storici decisivi per il giudizio perché il Comune aveva addotto circostanze (in memorie difensive ovvero indicando documenti, come l'atto prot. n. 691/2015 di attribuzione di responsabilità o quello di inflizione alla dipendente della multa per assenza a un corso formativo) che dimostravano l'intenzionalità della condotta auto-limitante della lavoratrice;6. il motivo è inammissibile; è noto che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di «sufficienza», nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, co. 2, n. 4), cod. proc. civ. - il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il «come» e il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la «decisività» del fatto stesso. Ciò posto, i motivi in esame risultano tutti largamente irrispettosi di tali enunciati; com'è agevole constatare, nelle censure dianzi sintetizzate ci si duole che il giudice d'appello abbia ignorato il fatto che, in questioni operative e logistiche, «la lavoratrice poteva svolgere istanze al Comune per ottenere strumenti atti ad operare» (come pc, monitor, arredo e fotocopiatrice), che si era resa inadempiente all'obbligo formativo relativamente a un corso, che era stata «investita della responsabilità dei procedimenti amministrativi con atto di organizzazione prot. n. 691/15»; in disparte il rilievo che la delibera n. 691/15 è stata tenuta in debita considerazione dal giudice d'appello (cfr. 10 cpv. di pag. 9 della sentenza), manca all'evidenza un'adeguata argomentazione idonea a spiegare per quale ragione le circostanze de quibus, se esaminate, avrebbero determinato un esito diverso della controversia: in realtà, parte ricorrente non denuncia effettivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia dato origine alla controversia, ma mira piuttosto a una rivisitazione dei fatti analizzati dalla Corte distrettuale la cui ricostruzione intende rimettere in questa sede in discussione senza argomenti con 2CLt in definitiva, quindi, il ricorr n i motivi in scrutinio, non riesce a dimostrare che la Corte d'appello ha omesso l'esame di un fatto storico decisivo, essendosi la stessa comunque pronunciata sulla questione, ma, piuttosto, pretende una nuova e diversa valutazione nel giudizio di legittimità mediante un confronto con le risultanze istruttorie precluso in questa sede;segue, pertanto, la reiezione del ricorso principale; 7. nel suo motivo di ricorso incidentale - sostanzialmente unico seppure articolato in distinte doglianze -, la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10-91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/14, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito, nel riformare la decisione del primo giudice, parametrato la liquidazione allo scaglione 1.101/5.200 senza tenere conto del fatto che vi erano state delle richieste disattese, ivi compresa la riconvenzionale del Comune per €. 20.000, donde, in caso di reiezione di domande, l'esigenza di rapportare il valore della causa al disputatum e non al solo decisum; 8. il motivo è fondato nei sensi appresso precisati; la causa, considerati gli importi liquidati in appello in favore della lavoratrice (5 mila euro), ma anche le ulteriori domande di valore indeterminabile da essa proposte, eppure disattese, e la respinta riconvenzionale del Comune (del valore di 20.000 euro), si colloca (art. 5, comma 6, d.m. n. 55/14, cit.) nello scaglione tariffario da 5.200,01 a 26.000,00 euro (v. Cass. n. 29821 del 2019); ed infatti, solo quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice; diversamente, quando la domanda viene rigettata, il suddetto valore deve essere pari alla somma infondatamente richiesta, ossia al c.d. principio del disputatum (cfr. Cass. n. 5381 del 2006 e Cass. n. 15857 del 2019); mentre, per il giudizio di secondo grado, si ha riguardo alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione (cfr. Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2011);9. conseguentemente, i minimi della tariffa applicabile e di cui al d.m. n. 55/14, cit., assommavano a euro 2.789 per il primo grado ed euro 1.889 (esclusa l'attività istruttoria e/o di trattazione) per il secondo grado; mentre le spese di lite sono state, invece, liquidate dalla Corte di merito, nella loro totalità, in euro 2.501,00 per il primo grado ed euro 1.830,00 per il secondo grado e, quindi, al disotto dei minimi tariffari; 10. questa Corte ha già affermato che, per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 27283 del 2022; Cass. n. 12093 del 2018; Cass. n. 21205 del 2016), non presente tuttavia nella sentenza impugnata; 11. conclusivamente, alla stregua delle suesposte ragioni, il ricorso principale va respinto mentre va accolto per quanto di ragione quello incidentale; la sentenza di appello va quindi cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.; le spese riguardanti il giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, ferma la compensazione per metà delle spese di lite di primo e secondo grado, condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione della metà residua, liquidata in euro 1.394,50 per il primo grado e in euro 944,50 per il secondo grado, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. Rigetta il ricorso principale e condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 35501/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris