CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 17968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un solo motivo di ricorso: violazione di legge relativamente al mancato accertamento del contenuto dei supporti contraffatti (anche se muniti di copertina fotocopiata nessuno aveva mai accertato neanche a campione il loro contenuto effettivo). 2. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501). Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno2 (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501). Il ricorrente esprime dei dubbi soggettivi (non si può escludere che il contenuto dei supporti sia quello indicato dalle cover fotocopiate o fossero vuoti) peraltro in maniera solo dubitativa, senza riferirsi ad elementi oggettivi del processo. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI (1 betta RosÀ 9/4"1/4 [OSCURATO:PERSONA] n