CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23629/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 dicembre 1968 avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato di essere partecipe qualificato (perché promotore) dell'associazione ex art 416 bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica, nonché concorrente nelle estorsioni, tentata e consumata, rispettivamente definite dai capi 2 e 3) oltre che nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 193) e nei reati satellite (capi 192 bis e ter) legati a tale ultimo fatto (la ricettazione e il porto dell'arma utilizzata per l'attentato omicidiario), fatti tutti aggravati ai sensi dell'art 416 bis.1 cod. pen. 2. Si deducono sei diversi motivi con i quali vengono diversamente declinate asserite violazioni di legge, anche processuale, e plurimi vizi di motivazione. 2.1. In particolare, si contesta, in primo luogo il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui ai capi 2) e 3), avvenuto in ragione di una identificazione nel Pititto del "Turi" evocato dai protagonisti delle conversazioni captate valorizzate a supporto della riferita gravità indiziaria quando di contro, ad avviso della difesa, le acquisizioni indiziare darebbero conto di più soggetti coinvolti nel procedimento ai quali poter riferire il detto diminutivo, non potendosi neppure valorizzare al fine le dichiarazioni dei collaboranti Arena e Verman, prive di riferimenti specifici con riguardo ai due fatti presi in considerazione dalle imputazioni. 2.2. Il ricorso contrasta anche la ritenuta gravità indiziaria inerente alla partecipazione associativa, in quanto le dichiarazioni del collaborante Arena sarebbero de relato senza che sia mai stata verificata l'attendibilità della fonte primaria mentre quelle della Verman sarebbero generiche oltre che prive di riscontri individualizzanti, non potendo valere al fine le propalazioni dell'altro chiamante né le intercettazioni afferenti alle due estorsioni, perché, sul punto, il ragionamento del Tribunale finirebbe per assumere non consentiti profili di circolarità logica. 2.3. I vizi prospettati dall'impugnazione vengono, inoltre, riferiti al confermato ruolo concorsuale ascritto dal Giudice per le indagini preliminari al ricorrente con riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per avere il Tribunale superato in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà, i rilievi prospettati con il riesame, in alcuni casi integralmente trascurati. 2.3.1. In particolare, il Tribunale sarebbe pervenuto alla conferma della ordinanza gravata da riesame evitando di confrontarsi con la sentenza della Corte di assise di Catanzaro che, in relazione a siffatto evento, nel processo "Myletos", assolvendo [OSCURATO:PERSONA], ha integralmente smentito l'intero assunto accusatorio validato dal provvedimento gravato (secondo il quale l'attentato omicidiario si sarebbe innestato nella conflittualità corrente tra le famiglie Corigliano e Mesiano e costituirebbe la risposta di tale ultimo nucleo familiare all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]). 2.3.2. Il Tribunale avrebbe inoltre valorizzato le intercettazioni relative al colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali, il primo, oltre ad autoaccusarsi quale partecipe dell'agguato, ne avrebbe descritto le modalità esecutive, indicando il Pititto quale diretto protagonista (perché avrebbe fatto da vedetta, dando anche l'imput decisivo per l'avvio dell'azione agli esecutori materiali). Tanto, tuttavia senza verificare la intrinseca credibilità e linearità delle relative affermazioni alla luce d& diverso racconto offerto dalle propalazioni della Verman, volutamente trascurate e senza considerare ia• mancanza di conferme del detto assunto ricavabili dal narrato dell'Arena. 2.3.3. Ad avviso della difesa, la valutazione del citato colloquio captato sarebbe stata resa incorrendo, inoltre: -in contraddittorietà estrinseche (Polito avrebbe riferito di più accessi al suo bar in quella giornata e in particolare di quello effettuato dal ricorrente che gli avrebbe comunicato la imminente esecuzione in quei pressi dell'agguato, quando di contro in quella giornata l'esercizio commerciale osservava la chiusura obbligatoria); -in una lettura travisata del dato (affermando che il ricorrente avrebbe dato l'avvio al comando, dato non emergente dal dichiarato e non desumibile sul piano della inferenza logica); -in evidenti incongruenze logiche, sia perché viene dato conto di una percezione diretta dei fatti quando di contro, attribuendo rilievo al dichiarato del Polito, emergerebbe una sua collocazione a circa un chilometro dal luogo di esecuzione, sia perché si dà rilievo ad una indicazione ( i due contatti telefonici intercorsi tra il telefono del ricorrente e quello di [OSCURATO:PERSONA] con i quali il primo avrebbe avvertito il secondo, esecutore materiale della condotta, del passaggio dell'auto della vittima) logicamente inconferente (gli squilli telefonici valorizzati ben potrebbero costituire mere chiamate senza risposta) oltre che intrinsecamente contraddittoria (considerata la distanza temporale tra tali contatti e il momento di passaggio dell'auto del Corigliano e valutata anche la estrema contiguità in cui si sarebbero trovati i suddetti sì che le due chiamate non avrebbero un significato logico). 2.4. Il Tribunale, infine, avrebbe;pretermesso integralmente il dato indiziario, messo in luce dai rilievi difensivi, legato all'azione di altro soggetto che avrebbe potuto svolgere il ruolo di vedetta in luogo del ricorrente in termini inconciliabili con quanto riferito dal Polito; trascurato di argomentare con la dovuta puntualità in relazione alla confermata ricorrenza degli estremi costitutivi dell'aggravante di cui all'ad 416 bis. 1 cod. pen. in relazione al capo 193). 2.5. Da ultimo, la difesa ha anche contrastato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, riscontrate senza considerare il tempo trascorsi dai fatti e lo stato detentivo del ricorrente, ristretto in carcere da più di sette anni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso riposa su censure quantomeno manifestamente infondate e merita in coerenza la dichiarazione di inammissibilità. 2. Secondo i giudici della cautela, l'intraneità del ricorrente ha trovato inziale conforto nel propalato dei collaboranti Arena e Verman, che lo descrivono quale braccio destro del vertice della elada associazione, costituito dal cugino [OSCURATO:PERSONA], del quale è chiamato a fare le veci in sua assenza. [OSCURATO:PERSONA] -compagna del ricorrente sino alla data del loro arresto e della conseguente collaborazione-, in particolare, ne rimarca la primarietà nel campo delle intimidazioni e dei danneggiamenti a fini estorsivi oltre che nella interlocuzione con le altre ‘ndrine. Entrambi i chiamanti, inoltre, lo descrivono come uno dei protagonisti dell'attentato che portò all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La difesa contrasta il portato di dette dichiarazioni in termini inadeguati. Anche a voler ritenere de relato le dichiarazioni di Arena, è innanzitutto generica l'affermazione legata alla non verificata attendibilità delle fonti di riferimento, puntualmente richiamate dal provvedimento gravato alla luce dei riferimenti offerti dal dichiarante. Del resto, il rilievo in questione non risulta puntualmente prospettato con il riesame, sicché non può riscontrarsi, in questa sede, alcun difetto di motivazione sul punto da parte del Tribunale. La difesa ritiene le propalazioni della Verman non riscontrate. In realtà, quanto alla posizione qualificata e, a caduta, in relazione alla relativa intraneità, dette propalazioni ribadiscono un dato già tratteggiato da Arena, puntualmente valorizzato dal Tribunale. Sul piano degli ulteriori riscontri, poi, assumono significato decisivo i fatti descritti a supporto delle due estorsioni (tentata e consumata) descritte ai capi 2) e 3). 2.2. Sotto questo versante, la possibilità di identificare nel ricorrente il "Turi" sistematicamente evocato nei colloqui captati (riportati dalla pagina 3 alla pagina 6), apprezzati a sostegno della gravità indiziaria ritenuta per tali fatti, trova adeguato conforto proprio nella rilevanza del ruolo rivestito dal soggetto nelle due vicende estorsive fotografate dalle intercettazioni, puntualmente inserite nelle relative dinamiche associative. Si consideri, al fine, l'essenzialità della posizione assunta dal "Turi" menzionato in dette intercettazioni riguardanti la Eurocoop, anche con riguardo alle condotte materiali nelle quali ebbe a sostanziarsi la relativa iniziativa estorsiva, nonché l'importanza del ruolo svolto riguardo alla impresa Muraca, sia nel guidarne l'innesto nel circuito relativo agli appalti influenzati dalla 'ndrina, sia nel costituire il collettore delle somme versate da questa impresa a titolo estorsivo. Aspetti, questi, che trovano immediato conforto nella centralità del ruolo ascritto all'indagato, riferita dai due collaboranti; ma soprattutto nella sua primazia riguardo al settore delle estorsioni, puntualizzata dalla Verman, così da supportare, quantomeno in sede cautelare, la valutazione del Tribunale di identificarlo nel "Turi" protagonista di tali vicende. Coerentemente, a fronte della reciproca sovrapponibilità delle dichiarazioni dei chiamanti e del dato offerto dalle due estorsioni sopra citate, destinate anche a riscontrare ab extemo il propalato della Vernnan, emerge con chiarezza la recessività delle censure prospettate con i primi due motivi di ricorso, anche con riguardo al tema della partecipazione associativa; e ciò, sotto quest'ultimo versante, pure a voler trascurare l'ulteriore significato, a sostegno della ritenuta intraneità, rappresentato dal coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Sotto questo versante, le censure prospettate sono tutte inammissibili. 3.1. In primo luogo, giova rimarcare che non risulta che l'indagato figuri tra i soggetti già giudicati per tale fatto dalla Corte di assise di Catanzaro, sicché può escludersi ogni possibilità di attribuire a detta sentenza valenza pregiudiziale, per il verso non eccepita neppure dalla difesa. 3.2. Senza incorrere né in vuoti argomentativi né in incongruenze logiche, il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria anche per tale fatto di reato (e per quelli immediatamente correlati alla detta vicenda), attribuendo rilievo fondamentale alle intercettazioni (risalenti al 2018 e non acquisite in quel diverso processo) relative al colloquio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], discutendo con [OSCURATO:PERSONA], ebbe a ripercorrere la dinamica dell'attentato, attribuendosi un ruolo nella programmazione ed esecuzione del fatto ( perché, a suo dire, si sarebbe posizionato nei pressi della caserma dei Carabinieri con il compito di avvertire i sodali in caso di sopravvenienza delle Forze dell'Ordine) e descrivendo le modalità di azione del gruppo di fuoco in termini da consentire l'individuazione dei relativi protagonisti (oltre a [OSCURATO:PERSONA], contiguo ai Mesiano, detta intercettazione avrebbe anche consentito l'identificazione dell'altro soggetto, proveniente da Tropea, che con il primo, a bordo di una moto, realizzò materialmente l'esecuzione, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]). 3.3. Per quel che qui direttamente interessa, alla luce di tale fonte indiziaria, viene puntualmente delineato il quadro partecipativo da ascrivere al ricorrente rispetto a detto agguato: Pititto, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni captate del Polito, la mattina dell'attentato, recandosi preso il bar di quest'ultimo, gli avrebbe comunicato l'imminente 13#4~Hia esecuzione, da realizzare nei pressi di quell'esercizio, concordandone il rinvio al pomeriggio dopo le rimostranze dell'interlocutore; al momento della esecuzione, poi, si sarebbe posizionato all'esterno del proprio garage con l'obiettivo di segnalare ai killer, che si trovavano all'interno, il passaggio dell'auto della vittima, fatto riscontrato dalle indagini in considerazione dell'avvertimento telefonico (due squilli senza risposta provenienti dalla sua utenza) rivolto a [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Tale ricostruzione è stata coerentemente apprezzata valorizzando la genuinità tipica del relativo mezzo di acquisizione probatoria e risulta vieppiù corroborata, con valutazione di merito che rimane estranea a vizi prospettabili in questa sede, dal portato spontaneamente autoaccusatorio del relativo propalato, così da rendere logicamente recessivo il dato contrario, rivendicato dalla difesa, emergente dalle dichiarazioni della Verman (che avrebbe ricostruito in termini diversi il ruolo svolto dal Pititto nell'occasione). Ciò ancor più considerando che le relative propalazioni della collaborante sono state ritenute intrinsecamente inattendibili nel giudizio già reso in Corte di assise nel separato procedimento (cfr. pag. 9). 3.5. Gli ulteriori rilievi difensivi volti a contrastare tale ricostruzione sono poi inammissibili perché non mettono in luce effettive fratture o decisivi salti logici della valutazione operata dai giudici della cautela ma si risolvono in non consentite letture alternative dei dati acquisiti (così è a dirsi per il significato da ascrivere ai contatti telefonici tra Pititto e Iannello), comunque non in grado di destrutturare il portato complessivo delle considerazioni espresse dai giudici del merito (anche con riguardo all'elemento indiziario descritto dal quarto motivo, rispetto al quale il ricorso pecca di intellegibilità quanto al profilo della decisività del dato assertivamente pretermesso). In alcuni casi, poi, le censure risultano prospettate facendo leva su situazioni di fatto (la collocazione del Polito a circa un chilometro dal luogo di esecuzione, incompatibile con la sua narrazione o, ancora, l'inverosimiglianza dell'incontro del mattino con il ricorrente, perché assertivamente realizzato nel giorno di chiusura del bar riferibile al primo), non verificabili da questa Corte e non prospettabili in sede di legittimità. Da qui la sostanziale e marcata inadeguatezza delle censure dirette a contestare la gravità indiziaria relativamente al capo 193) ed agli alti reati immediatamente collegati alla detta vicenda. 4. Il rilievo prospettato riguardo all'aggravante di cui all'ad 416 bis.1 cod. pen. riferita al capo 193) è,infine, inammissibile per carenza di interesse. Costituisce, infatti, orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l'indagato tende ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quornodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, R.v. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'11/1272018, Fucito, Rv. 275028), neppure prospettati dal ricorso. E nel caso, è pacifica, alla luce delle superiori considerazioni, la presenza di più imputazioni ascritte al ricorrente destinate ad integrare il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché l'esclusione dell'aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, analogo, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Inbar, Rv. 276237). 5. Anche in relazione al riscontro delle esigenze cautelari il motivo addotto deve ritenersi inammissibile. L'impugnazione, infatti, replica censure già prospettate al Tribunale, tutte affrontate e disattese con motivazione coerente e puntuale, mettendo in luce, oltre alla agevolazione argomentativa favorita dalla doppia presunzione di legge correlata ai titoli di reato contestati e ritenuti, l'insieme delle ragioni giustificative del ritenuto rischio di recidiva in considerazione della estrema gravità delle condotte, della qualificata partecipazione associativa e della tendenziale stabilità del vincolo associativo, vieppiù resa concreta dalla riscontrata presenza di altre iniziative criminali riferibili al medesimo consorzio realizzate dopo le condotte in addebito, così da rendere G0=terileftte• recessivo, secondo un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, anche il profilo relativo alla attuale detenzione per altra causa del ricorrente. 6. Alla inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen., definite coma da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr