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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11139/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33209/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui ai capi a) (56, 628 commi 1 e 3 n.1 c.p.) e b) (art. 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p.) deducendo: a. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell' uso delle armi; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine esclusione della causa di non punibilità della desistenza volontaria relativamente al reato di cui al capo a); c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine esclusione della causa di non punibilità della desistenza volontaria ovvero della riconducibilità all' ipotesi di tentativo quanto alla condotta di cui al capo b); d. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p.p.; e. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della diminuzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute all' imputato.

2. Il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che tutti i motivi proposti sono da ritenere generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di censure già disattese dalla corte di appello con una motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche.

Deve, invero, evidenziarsi che i giudici di merito" hanno congruamente motivato in ordine all' aggravante dell' uso dell' arma (rilevando che sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie era emerso che l' imputato aveva usato un cutter munito di lama), al fatto che il delitto di cui al capo a) doveva ritenersi tentato (non potendosi configurare alcuna desistenza volontaria in quanto era emerso che la cassiera minacciata si era rifiutata di aprire la cassa) ed alla circostanza che risultava certamente consumato il reato di cui al capo b) con la consegna di una somma di denaro all' imputato da parte della cassiera del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]".

Trattasi di motivazione che non appare né carente nè illogica né contraddittoria, tale da resistere alle censure di parte ricorrente per lo più generiche e di puro merito.

Occorre, del resto, sottolineare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201) ed ancora che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

Va, infine, osservato che correttamente i giudici hanno chiarito che le fattispecie di reato contestate non rientravano nell'ambito applicativo di cui all' art. 131 bis cod. pen. e che la motivazione è immune da censure in quanto congrua in fatto e corretta in diritto in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2022- I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33209/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui ai capi a) (56, 628 commi 1 e 3 n.1 c.p.) e b) (art. 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p.) deducendo: a. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell' uso delle armi; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine esclusione della causa di non punibilità della desistenza volontaria relativamente al reato di cui al capo a); c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine esclusione della causa di non punibilità della desistenza volontaria ovvero della riconducibilità all' ipotesi di tentativo quanto alla condotta di cui al capo b); d. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p.p.; e. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della diminuzione di pena per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute all' imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. Osserva la Corte che tutti i motivi proposti sono da ritenere generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di censure già disattese dalla corte di appello con una motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche. Deve, invero, evidenziarsi che i giudici di merito" hanno congruamente motivato in ordine all' aggravante dell' uso dell' arma (rilevando che sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie era emerso che l' imputato aveva usato un cutter munito di lama), al fatto che il delitto di cui al capo a) doveva ritenersi tentato (non potendosi configurare alcuna desistenza volontaria in quanto era emerso che la cassiera minacciata si era rifiutata di aprire la cassa) ed alla circostanza che risultava certamente consumato il reato di cui al capo b) con la consegna di una somma di denaro all' imputato da parte della cassiera del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]". Trattasi di motivazione che non appare né carente nè illogica né contraddittoria, tale da resistere alle censure di parte ricorrente per lo più generiche e di puro merito. Occorre, del resto, sottolineare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201) ed ancora che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Va, infine, osservato che correttamente i giudici hanno chiarito che le fattispecie di reato contestate non rientravano nell'ambito applicativo di cui all' art. 131 bis cod. pen. e che la motivazione è immune da censure in quanto congrua in fatto e corretta in diritto in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze ed al complessivo trattamento sanzionatorio. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2022- I
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