CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 09415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/12/2023 del GUP del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torno emessa il 05/12/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 385 cod. pen., eccependosi l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, di una motivazione sulla decisione. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); la pronuncia impugnata, inoltre, è congruamente motivata, per gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della pena richiesta dalle parti. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 01 febbraio 2024 Il