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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15942/2026

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resentato e difeso dall'avvocatoPaolo Borioni– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026ARCA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3926/2019 de-positata il 27/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 3926/2019, pubblicata in data 27 settembre2019, la Corte d'appello di Milano - nella regolare costituzione dell'ap-pellata ed appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA]-RALI e degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IVANOSez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026SURANCE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UNI-[OSCURATO:PERSONA] – ha solo parzialmente accolto l'appello pro-posto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA](A.L.E.R.) Dl PAVIA – LODI (di seguito, per brevità “A.L.E.R.”) avversola sentenza del Tribunale di Lodi n. 837/2016.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenutoA.L.E.R. in relazione ad un contratto di appalto del 13 maggio 2010 e,deducendo che durante l'esecuzione dei lavori erano emerse reiterateproblematiche derivanti da carenze progettuali, tali da determinare rei-terate interruzioni dei lavori medesimi, aveva chiesto – in sintesi – di:dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta con De-libera del Consiglio di amministrazione n. 16 del 30 marzo 2011; di-chiarare il contratto medesimo risolto per inadempimento della stessaA.L.E.R.; condannare quest'ultima al risarcimento dei danni ed al pa-gamento ex art. 2041 c.c. di una somma in relazione ai lavori già svolti;accertare e dichiarare l'inapplicabilità di alcuna penale contrattuale, odi ridurla ex art. 1384 c.c.; accertare l'insussistenza del diritto diA.L.E.R. ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., liberando quest'ultima.Si era costituita A.L.E.R. contestando la fondatezza della domandae chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della stessa STAC-[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni.La stessa A.L.E.R. aveva chiesto ed ottenuto autorizzazione a chia-mare in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-RARI, [OSCURATO:PERSONA] – il primo quale autore di una relazione geo-logica-geotecnica, gli altri quali progettisti e direttore dei lavori dellestrutture in cemento armato – per essere dai medesimi manlevata.Sez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026I terzi chiamati si erano regolarmente costituiti ed avevano, a pro-pria volta, ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa le rispettivecompagnie assicuratrici.Si era, infine, costituita anche [OSCURATO:PERSONA], chie-dendo di essere assolta dalle domande proposte nei propri confronti o,in subordine, di condannare [OSCURATO:PERSONA] GENERALIa tenerla indenne di quanto escusso da A.L.E.R.Il Tribunale di Lodi, all'esito dell'istruttoria, aveva, accolto la do-manda attorea, e, in sintesi, aveva:− accertato e dichiarato l'illegittimità della delibera del Consiglio diamministrazione di A.L.E.R., con la quale era stata disposta la ri-soluzione del contratto di appalto;− condannato la medesima A.L.E.R. alla corresponsione in favoredell'odierna ricorrente principale della somma di € 768.271,14, ol-tre rivalutazione ed accessori;− accertato e dichiarato l'inapplicabilità della penale contrattuale peri ritardi prevista dall'art. 6 del contratto d'appalto e quindi accer-tato che la medesima A.L.E.R. non aveva diritto di escutere la cau-zione di cui alla polizza fideiussoria rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA];− respinto le domande di A.L.E.R. nei confronti dei terzi chiamati.3.

La Corte d'appello di Milano, esaminando l'appello principale diA.L.E.R. ha ritenuto di disattendere le deduzioni dell'appellante, richia-mando gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.La Corte territoriale, dopo aver evidenziato che la consulenza tec-nica aveva già esaminato e riscontrato i rilievi critici mossi dall'appel-lante, ha ritenuto di confermare la responsabilità della stessa A.L.E.R.,riconducibile a carenze progettuali.Sez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026Ribadito l'an della responsabilità di A.L.E.R., la Corte territoriale hainvece ritenuto di accogliere l'appello quanto alla liquidazione del dannoin favore di [OSCURATO:PERSONA], ma limitata-mente alla voce del lucro cessante, in quanto ha condiviso il ricorso delgiudice di prime cure alla liquidazione equitativa, ma ha ritenuto di in-dividuare il lucro cessante nella diversa misura del 4,00% della diffe-renza tra l'ammontare della base d'asta al netto del ribasso offerto, el'importo netto delle opere eseguite, per l'effetto riducendo la sommariconosciuta a titolo di danno di € 130.980,00 e giungendo in tal modoa rideterminare il danno complessivo in € 637.291,00.Ha invece ricevuto conferma la statuizione di rigetto delle domandedi manleva, avendo la Corte territoriale confermato sul punto il giudizioespresso dal Tribunale in ordine al fatto che l'odierna ricorrente inci-dentale aveva omesso di precisare le specifiche inadempienze contrat-tuali di ciascun professionista in relazione all'incarico allo stesso affi-dato; di indicare le prove del presunto inadempimento; di dimostrareil nesso di causalità tra la presunta condotta od omissione colpevole edil danno lamentato.La Corte d'appello ha, infine, disatteso l'appello incidentale di STAC-[OSCURATO:PERSONA] sempre in punto di determina-zione dell'ammontare dei danni, ritenendo alcune voci non adeguata-mente provate ed altre già correttamente liquidate dal Tribunale.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (A.L.E.R.) Dl PAVIA - LODI.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Sez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOBONESCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (A.L.E.R.) DlPAVIA – LODI e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.6.

Con ordinanza interlocutoria in data 5 novembre 2025, questaCorte - rilevato che non era stata effettuata la comunicazione dellafissazione di udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 380-bis.1.c.p.c. e che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA],nella propria memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., pur depositata, avevaespressamente dichiarato di non rinunciare al temine dilatorio, chie-dendo conseguentemente il rinvio del ricorso - ha disposto il rinvio anuovo ruolo del procedimento, in modo da consentire la fissazione dinuova udienza e la rinnovazione degli avvisi ex art. 380-bis.1. c.p.c.nel rispetto del termine di legge.7.

Sono state nuovamente depositate memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'unico motivo il ricorso principale deduce, in relazione alloart. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183,115 c.p.c. e 2697 c.c.

“e per quanto di riferimento l'art 122 DPR 554/1990”, per aver la Corte di Appello “espresso un giudizio valutandodocumenti inammissibili e depositati tardivamente dalla ALER, docu-menti correttamente valutati inammissibili in primo grado”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha ritenuto – sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio ‒ diSez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026individuare il lucro cessante nella diversa misura del 4,00% della dif-ferenza tra l'ammontare della base d'asta al netto del ribasso offerto.Argomenta la ricorrente che tale determinazione era stata inizial-mente operata dal CTU sulla base di un documento tardivamente edinammissibilmente prodotto da A.L.E.R. ma che lo stesso CTU, in sededi valutazione definitiva, avrebbe rilevato l'inammissibilità della produ-zione documentale, individuando in via definitiva il lucro cessante nelladiversa misura del 10,00%.Argomenta, quindi, la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe ope-rato una errata lettura della perizia ed avrebbe preso in considerazioneun documento inammissibile.Come sintetizzato nella conclusione del ricorso, la ricorrente so-stiene che la Corte d'appello: “ha errato nel considerare dimostrata unacircostanza in forza di un documento irritualmente offerto al CTU dallaALER oltre i termini decadenziali di legge, in tal modo ha riformato lasentenza gravata sul punto in violazione dell'art 183 cpc per aver con-siderato documenti depositati fuori termine da ALER;ha errato nel considerare la valutazione dell'utile dell'Impresa trattodall'appalto nella minor quota del 4%, ciò nonostante il valore del 10%della voce fosse da considerarsi accertato ai sensi dell'art 115 cpc perla mancata specifica contestazione da parte della ALER;ha errato nel non riconoscere che la circostanza del valore dell'utiletratto dalla STACCONE dall'appalto, accertata dal CTU e dalla sentenzadi primo grado in accordo con la normativa di settore (peraltro invocatadalla stessa ALER), non poteva essere oggetto di riforma per l'assenzadi prova contraria posta a carico della ALER ai sensi dell'art 2697 ccper dimostrare il fatto contrario a quello già acclarato attraverso lamancata contestazione, la presunzione di legge e la valutazione com-piuta in tal senso applicando l'art 1226 cc.”.Sez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/20262.

Il ricorso incidentale è affidato a sette motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 152, comma 3,d.P.R. n. 207/2010 per avere la Corte territoriale omesso di tenereconto “che, ai sensi della predetta norma di legge, la [OSCURATO:SOCIETA]non poteva non ottemperare agli Ordini di servizio impartiti dal D.L.per l'esecuzione dei lavori per cui è causa”.Argomenta, in particolare, il ricorso che, ai sensi dell'art. 152,comma 3, d.P.R. n.207/2010, l'odierna ricorrente principale era tenutaad attenersi alle disposizioni impartite dalla committenza la quale, pe-raltro, avrebbe ordinato di eseguire i lavori attribuendo allo stesso ap-paltatore la veste di nudus minister.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 132, commi1 e 6, D. Lgs. n. 163/2006 per avere la Corte territoriale omesso ditenere conto “che, ai sensi del combinato disposto delle predette normedi legge, "l'inadeguata valutazione dello stato di fatto' non comporta,di per sé, un "errore' di progettazione; né una tale eventuale conse-guenza ha costituito oggetto di specifici accertamento e valutazione daparte della Corte d'Appello”.2.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., peravere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi “sulla censura formu-lata nell'atto di citazione d'appello dell'ALER in relazione alla tardivitàed inammissibilità, in base al contratto stipulato dalle parti, della con-testazione del preteso "vizio' del progetto dei lavori per cui è causa”.2.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., “omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio chesono stati oggetto di discussione tra le parti (...) e, in particolare, circaSez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026i seguenti fatti: a) il fatto che le indagini geologiche svolte dal dott.[OSCURATO:PERSONA] abbiano riguardato l'area di pertinenza degli edifici in progetto;b) il fatto che le risultanze delle suddette indagini sono state integratedai progettisti con le proprie esperienze professionali ed il fatto che iprogettisti hanno effettuato, nei propri calcoli, scelte opportunamentecautelative; c) il fatto che la sufficienza e l'utilizzabilità della relazionegeologica-geotecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata dalla rela-zione geotecnica redatta nel settembre 2011 per la progettazione di unnuovo edificio su un'area confinante con quella interessata dagli edificiper cui è causa; d) il fatto che l'erroneità della soluzione progettualeimposta dal D.L. con specifici ordini di servizio è stata esclusa dal cer-tificato di collaudo statico degli edifici realizzati in parte dalla StaccaneS.p.A. nonché dai riscontri sperimentali eseguiti nel corso delle opera-zioni peritali”.2.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente, “nullitàdella sentenza (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, C.P.C.) e, co-munque, per violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.4, C.P.C. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att.

C.P.C. (in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C.): la motivazione con cui la Corted'Appello ha respinto, "salvo che relativamente alla voce 'lucro ces-sante", l'appello proposto dall'ALER nei confronti della statuizione di cuial capo 3 del dispositivo della sentenza n. 837/2016 del Tribunale diLodi è una motivazione solo "apparente".Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale – nellostatuire sul motivo di appello con il quale si censurava la statuizione inpunto di quantificazione dei danni riconosciuti all'odierna ricorrenteprincipale - avrebbe fatto proprie le conclusioni del CTU senza proce-dere all'analisi dei motivi di gravame e dei rilievi critici mossi alla con-sulenza tecnica.Sez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/20262.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697c.c., per avere la Corte territoriale “erroneamente ritenuto che il dannoda "lucro cessante' lamentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse “es-sere provato nel suo preciso ammontare" e non ha richiesto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la prova del suddetto danno”.2.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, testualmente, “viola-zione o falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. (in relazione all'art.360,comma 1, n. 3, C.P.C.) e, comunque, omesso esame circa un ulteriorefatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, C.P.C.): la Corte d'Ap-pello non si è pronunciata sulla censura formulata nell'atto di citazioned'appello dell'ALER in relazione all'effettivo utile conseguibile dallaStaccone S.p.A. e, comunque, non ha considerato che tale utile erapari non al 4%, ma al 2,12%”.3.

Il ricorso principale è inammissibile.La tesi della ricorrente è che la Corte territoriale abbia basato lapropria decisione su documentazione che, valutata inizialmente dalC.T.U. nominato in prime cure, sarebbe stata poi dallo stesso C.T.U.disattesa in quanto tardivamente prodotta e che, pertanto, non sa-rebbe rimasta esclusa dall'ambito delle valutazioni svolte nella deci-sione del Tribunale, poi parzialmente riformata dalla sentenza impu-gnata.Riassunta, in tal modo, la tesi del ricorso, occorre in primo luogorilevare che il ricorso medesimo non viene a rispettare il canone dispecificità di cui all'art. 366 c.p.c., omettendo radicalmente di ripro-durre o localizzare non solo la documentazione in questione, ma anchele valutazioni in ordine alla tardività che il consulente tecnico avrebbesvolto sul punto, non senza rilevare – ulteriormente – che, anche allaSez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026luce dei principi recentemente enunciati in materia da questa Corte(Cass. Sez.

Un. - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022), la valutazione inordine alla ammissibilità o inammissibilità della medesima – ed inde-terminata – documentazione avrebbe dovuto essere svolta (non dalC.T.U., bensì) dal Giudice di prime cure, laddove sul punto il ricorso inesame nulla viene a specificare, ancora una volta violando l'art. 366c.p.c.Ulteriormente, si deve rilevare l'erroneità del motivo, nel momentoin cui lo stesso viene a dedurre la violazione dell'art. 183 c.p.c. da partedella Corte d'appello, omettendo di considerare che la stessa – a benvedere – non ha assunto alcuna statuizione in ordine alla presenza inmente prodotta.La Corte, invece, ha ritenuto di condividere il giudizio espresso dalGiudice di prime cure in ordine alla necessità di procedere ad una va-lutazione equitativa del danno ma, in relazione alla voce di lucro ces-sante, ha ritenuto che tale valutazione dovesse essere rivista, sempresul piano equitativo, pur se sulla base delle indicazioni espresse dalC.T.U.Emerge, allora, che il motivo, nel limitarsi ad imputare alla Corteterritoriale l'erroneo utilizzo di un documento asseritamente inammis-sibile, non si misura concretamente con la ratio decidendi esposta dallasentenza impugnata, in quanto, a dover essere censurato, semmai, erail percorso argomentativo sulla cui scorta la Corte territoriale avevaproceduto alla revisione della quantificazione – operata, si ripete, in viameramente equitativa – ed aveva assunto la C.T.U. come punto di par-tenza per procedere alla valutazione stessa.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., va rammentatoche, come noto, la violazione di tale precetto si configura soltanto nell'i-Sez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026potesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, non anche quando, a seguito di una ipoteticamente incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ri-tenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nei limitiin cui l'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c. ne ammette il sindacato(Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064;Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).In altri termini, la violazione dell'articolo 2697 c.c. in tanto può es-sere predicata, in quanto la decisione della causa sia stata presa dalgiudice di merito in applicazione dell'onere della prova, a mezzo dell'ad-debito del mancato adempimento dell'onere alla parte che avrebbe do-vuto sopportarlo e che, invece, non lo ha fatto, mancando di offrireprove, a seconda dei casi, del fatto costitutivo ovvero di quello modifi-cativo, impeditivo o estintivo.Nel caso in esame, la Corte ambrosiana non ha operato alcuna ille-gittima inversione degli oneri probatori ma, ritenuto ‒ come anche ilGiudice di prime cure – provato l'an del danno, ha solo reputato – an-che in questo caso come il Giudice di prime cure – assente la provapiena del quantum, avvalendosi quindi del criterio legale della liquida-zione equitativa.Altrettanto carente, infine, risulta la deduzione di una omessa con-testazione ex art. 115 c.p.c. da parte dell'odierna ricorrente incidentalein ordine alla determinazione dell'entità del lucro cessante, avendo laricorrente principale anche in questo caso omesso di individuare e lo-calizzare gli atti processuali dai quali detta non contestazione sarebbeSez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026dovuta emergere e precludendo in tal modo in radice qualunque valu-tazione nel merito di tale profilo.4.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale conse-gue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. delricorso incidentale, in quanto proposto in data 21 gennaio 2020, equindi oltre il termine di impugnazione, il quale, a fronte della notificadella sentenza della Corte d'appello in data 14 ottobre 2019, veniva ascadere il giorno 13 dicembre 2019, data nella quale, peraltro, è statonotificato il ricorso principale (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 737 del11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4260 del 03/03/2015).5.

In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere di-chiarato inefficace.Da ciò consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favoredella ricorrente incidentale e dei controricorrenti delle spese del giudi-zio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, sulla base delvalore della controversia, dichiarato nello stesso ricorso principale in €2.419.828,73.6.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pa-Sez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026gamento del doppio del contributo unificato non può essere pronun-ciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame ab-bia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi diuna sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente a rifondere alla ricorrente incidentale nonchéai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida, perciascuno di essi, in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocatoPaolo Borioni– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026ARCA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3926/2019 de-positata il 27/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 3926/2019, pubblicata in data 27 settembre2019, la Corte d'appello di Milano - nella regolare costituzione dell'ap-pellata ed appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA]-RALI e degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IVANOSez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026SURANCE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UNI-[OSCURATO:PERSONA] – ha solo parzialmente accolto l'appello pro-posto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA](A.L.E.R.) Dl PAVIA – LODI (di seguito, per brevità “A.L.E.R.”) avversola sentenza del Tribunale di Lodi n. 837/2016.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenutoA.L.E.R. in relazione ad un contratto di appalto del 13 maggio 2010 e,deducendo che durante l'esecuzione dei lavori erano emerse reiterateproblematiche derivanti da carenze progettuali, tali da determinare rei-terate interruzioni dei lavori medesimi, aveva chiesto – in sintesi – di:dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta con De-libera del Consiglio di amministrazione n. 16 del 30 marzo 2011; di-chiarare il contratto medesimo risolto per inadempimento della stessaA.L.E.R.; condannare quest'ultima al risarcimento dei danni ed al pa-gamento ex art. 2041 c.c. di una somma in relazione ai lavori già svolti;accertare e dichiarare l'inapplicabilità di alcuna penale contrattuale, odi ridurla ex art. 1384 c.c.; accertare l'insussistenza del diritto diA.L.E.R. ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., liberando quest'ultima.Si era costituita A.L.E.R. contestando la fondatezza della domandae chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della stessa STAC-[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni.La stessa A.L.E.R. aveva chiesto ed ottenuto autorizzazione a chia-mare in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-RARI, [OSCURATO:PERSONA] – il primo quale autore di una relazione geo-logica-geotecnica, gli altri quali progettisti e direttore dei lavori dellestrutture in cemento armato – per essere dai medesimi manlevata.Sez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026I terzi chiamati si erano regolarmente costituiti ed avevano, a pro-pria volta, ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa le rispettivecompagnie assicuratrici.Si era, infine, costituita anche [OSCURATO:PERSONA], chie-dendo di essere assolta dalle domande proposte nei propri confronti o,in subordine, di condannare [OSCURATO:PERSONA] GENERALIa tenerla indenne di quanto escusso da A.L.E.R.Il Tribunale di Lodi, all'esito dell'istruttoria, aveva, accolto la do-manda attorea, e, in sintesi, aveva:− accertato e dichiarato l'illegittimità della delibera del Consiglio diamministrazione di A.L.E.R., con la quale era stata disposta la ri-soluzione del contratto di appalto;− condannato la medesima A.L.E.R. alla corresponsione in favoredell'odierna ricorrente principale della somma di € 768.271,14, ol-tre rivalutazione ed accessori;− accertato e dichiarato l'inapplicabilità della penale contrattuale peri ritardi prevista dall'art. 6 del contratto d'appalto e quindi accer-tato che la medesima A.L.E.R. non aveva diritto di escutere la cau-zione di cui alla polizza fideiussoria rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA];− respinto le domande di A.L.E.R. nei confronti dei terzi chiamati.3. La Corte d'appello di Milano, esaminando l'appello principale diA.L.E.R. ha ritenuto di disattendere le deduzioni dell'appellante, richia-mando gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.La Corte territoriale, dopo aver evidenziato che la consulenza tec-nica aveva già esaminato e riscontrato i rilievi critici mossi dall'appel-lante, ha ritenuto di confermare la responsabilità della stessa A.L.E.R.,riconducibile a carenze progettuali.Sez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026Ribadito l'an della responsabilità di A.L.E.R., la Corte territoriale hainvece ritenuto di accogliere l'appello quanto alla liquidazione del dannoin favore di [OSCURATO:PERSONA], ma limitata-mente alla voce del lucro cessante, in quanto ha condiviso il ricorso delgiudice di prime cure alla liquidazione equitativa, ma ha ritenuto di in-dividuare il lucro cessante nella diversa misura del 4,00% della diffe-renza tra l'ammontare della base d'asta al netto del ribasso offerto, el'importo netto delle opere eseguite, per l'effetto riducendo la sommariconosciuta a titolo di danno di € 130.980,00 e giungendo in tal modoa rideterminare il danno complessivo in € 637.291,00.Ha invece ricevuto conferma la statuizione di rigetto delle domandedi manleva, avendo la Corte territoriale confermato sul punto il giudizioespresso dal Tribunale in ordine al fatto che l'odierna ricorrente inci-dentale aveva omesso di precisare le specifiche inadempienze contrat-tuali di ciascun professionista in relazione all'incarico allo stesso affi-dato; di indicare le prove del presunto inadempimento; di dimostrareil nesso di causalità tra la presunta condotta od omissione colpevole edil danno lamentato.La Corte d'appello ha, infine, disatteso l'appello incidentale di STAC-[OSCURATO:PERSONA] sempre in punto di determina-zione dell'ammontare dei danni, ritenendo alcune voci non adeguata-mente provate ed altre già correttamente liquidate dal Tribunale.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (A.L.E.R.) Dl PAVIA - LODI.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOBONESCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (A.L.E.R.) DlPAVIA – LODI e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memorie.6. Con ordinanza interlocutoria in data 5 novembre 2025, questaCorte - rilevato che non era stata effettuata la comunicazione dellafissazione di udienza nel rispetto del termine di cui all'art. 380-bis.1.c.p.c. e che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA],nella propria memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., pur depositata, avevaespressamente dichiarato di non rinunciare al temine dilatorio, chie-dendo conseguentemente il rinvio del ricorso - ha disposto il rinvio anuovo ruolo del procedimento, in modo da consentire la fissazione dinuova udienza e la rinnovazione degli avvisi ex art. 380-bis.1. c.p.c.nel rispetto del termine di legge.7. Sono state nuovamente depositate memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'unico motivo il ricorso principale deduce, in relazione alloart. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183,115 c.p.c. e 2697 c.c. “e per quanto di riferimento l'art 122 DPR 554/1990”, per aver la Corte di Appello “espresso un giudizio valutandodocumenti inammissibili e depositati tardivamente dalla ALER, docu-menti correttamente valutati inammissibili in primo grado”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha ritenuto – sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio ‒ diSez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026individuare il lucro cessante nella diversa misura del 4,00% della dif-ferenza tra l'ammontare della base d'asta al netto del ribasso offerto.Argomenta la ricorrente che tale determinazione era stata inizial-mente operata dal CTU sulla base di un documento tardivamente edinammissibilmente prodotto da A.L.E.R. ma che lo stesso CTU, in sededi valutazione definitiva, avrebbe rilevato l'inammissibilità della produ-zione documentale, individuando in via definitiva il lucro cessante nelladiversa misura del 10,00%.Argomenta, quindi, la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe ope-rato una errata lettura della perizia ed avrebbe preso in considerazioneun documento inammissibile.Come sintetizzato nella conclusione del ricorso, la ricorrente so-stiene che la Corte d'appello: “ha errato nel considerare dimostrata unacircostanza in forza di un documento irritualmente offerto al CTU dallaALER oltre i termini decadenziali di legge, in tal modo ha riformato lasentenza gravata sul punto in violazione dell'art 183 cpc per aver con-siderato documenti depositati fuori termine da ALER;ha errato nel considerare la valutazione dell'utile dell'Impresa trattodall'appalto nella minor quota del 4%, ciò nonostante il valore del 10%della voce fosse da considerarsi accertato ai sensi dell'art 115 cpc perla mancata specifica contestazione da parte della ALER;ha errato nel non riconoscere che la circostanza del valore dell'utiletratto dalla STACCONE dall'appalto, accertata dal CTU e dalla sentenzadi primo grado in accordo con la normativa di settore (peraltro invocatadalla stessa ALER), non poteva essere oggetto di riforma per l'assenzadi prova contraria posta a carico della ALER ai sensi dell'art 2697 ccper dimostrare il fatto contrario a quello già acclarato attraverso lamancata contestazione, la presunzione di legge e la valutazione com-piuta in tal senso applicando l'art 1226 cc.”.Sez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/20262. Il ricorso incidentale è affidato a sette motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 152, comma 3,d.P.R. n. 207/2010 per avere la Corte territoriale omesso di tenereconto “che, ai sensi della predetta norma di legge, la [OSCURATO:SOCIETA]non poteva non ottemperare agli Ordini di servizio impartiti dal D.L.per l'esecuzione dei lavori per cui è causa”.Argomenta, in particolare, il ricorso che, ai sensi dell'art. 152,comma 3, d.P.R. n.207/2010, l'odierna ricorrente principale era tenutaad attenersi alle disposizioni impartite dalla committenza la quale, pe-raltro, avrebbe ordinato di eseguire i lavori attribuendo allo stesso ap-paltatore la veste di nudus minister.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 132, commi1 e 6, D. Lgs. n. 163/2006 per avere la Corte territoriale omesso ditenere conto “che, ai sensi del combinato disposto delle predette normedi legge, "l'inadeguata valutazione dello stato di fatto' non comporta,di per sé, un "errore' di progettazione; né una tale eventuale conse-guenza ha costituito oggetto di specifici accertamento e valutazione daparte della Corte d'Appello”.2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., peravere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi “sulla censura formu-lata nell'atto di citazione d'appello dell'ALER in relazione alla tardivitàed inammissibilità, in base al contratto stipulato dalle parti, della con-testazione del preteso "vizio' del progetto dei lavori per cui è causa”.2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., “omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio chesono stati oggetto di discussione tra le parti (...) e, in particolare, circaSez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026i seguenti fatti: a) il fatto che le indagini geologiche svolte dal dott.[OSCURATO:PERSONA] abbiano riguardato l'area di pertinenza degli edifici in progetto;b) il fatto che le risultanze delle suddette indagini sono state integratedai progettisti con le proprie esperienze professionali ed il fatto che iprogettisti hanno effettuato, nei propri calcoli, scelte opportunamentecautelative; c) il fatto che la sufficienza e l'utilizzabilità della relazionegeologica-geotecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata dalla rela-zione geotecnica redatta nel settembre 2011 per la progettazione di unnuovo edificio su un'area confinante con quella interessata dagli edificiper cui è causa; d) il fatto che l'erroneità della soluzione progettualeimposta dal D.L. con specifici ordini di servizio è stata esclusa dal cer-tificato di collaudo statico degli edifici realizzati in parte dalla StaccaneS.p.A. nonché dai riscontri sperimentali eseguiti nel corso delle opera-zioni peritali”.2.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente, “nullitàdella sentenza (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, C.P.C.) e, co-munque, per violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.4, C.P.C. e dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. C.P.C. (in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C.): la motivazione con cui la Corted'Appello ha respinto, "salvo che relativamente alla voce 'lucro ces-sante", l'appello proposto dall'ALER nei confronti della statuizione di cuial capo 3 del dispositivo della sentenza n. 837/2016 del Tribunale diLodi è una motivazione solo "apparente".Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale – nellostatuire sul motivo di appello con il quale si censurava la statuizione inpunto di quantificazione dei danni riconosciuti all'odierna ricorrenteprincipale - avrebbe fatto proprie le conclusioni del CTU senza proce-dere all'analisi dei motivi di gravame e dei rilievi critici mossi alla con-sulenza tecnica.Sez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/20262.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697c.c., per avere la Corte territoriale “erroneamente ritenuto che il dannoda "lucro cessante' lamentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse “es-sere provato nel suo preciso ammontare" e non ha richiesto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la prova del suddetto danno”.2.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, testualmente, “viola-zione o falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. (in relazione all'art.360,comma 1, n. 3, C.P.C.) e, comunque, omesso esame circa un ulteriorefatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, C.P.C.): la Corte d'Ap-pello non si è pronunciata sulla censura formulata nell'atto di citazioned'appello dell'ALER in relazione all'effettivo utile conseguibile dallaStaccone S.p.A. e, comunque, non ha considerato che tale utile erapari non al 4%, ma al 2,12%”.3. Il ricorso principale è inammissibile.La tesi della ricorrente è che la Corte territoriale abbia basato lapropria decisione su documentazione che, valutata inizialmente dalC.T.U. nominato in prime cure, sarebbe stata poi dallo stesso C.T.U.disattesa in quanto tardivamente prodotta e che, pertanto, non sa-rebbe rimasta esclusa dall'ambito delle valutazioni svolte nella deci-sione del Tribunale, poi parzialmente riformata dalla sentenza impu-gnata.Riassunta, in tal modo, la tesi del ricorso, occorre in primo luogorilevare che il ricorso medesimo non viene a rispettare il canone dispecificità di cui all'art. 366 c.p.c., omettendo radicalmente di ripro-durre o localizzare non solo la documentazione in questione, ma anchele valutazioni in ordine alla tardività che il consulente tecnico avrebbesvolto sul punto, non senza rilevare – ulteriormente – che, anche allaSez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026luce dei principi recentemente enunciati in materia da questa Corte(Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 3086 del 01/02/2022), la valutazione inordine alla ammissibilità o inammissibilità della medesima – ed inde-terminata – documentazione avrebbe dovuto essere svolta (non dalC.T.U., bensì) dal Giudice di prime cure, laddove sul punto il ricorso inesame nulla viene a specificare, ancora una volta violando l'art. 366c.p.c.Ulteriormente, si deve rilevare l'erroneità del motivo, nel momentoin cui lo stesso viene a dedurre la violazione dell'art. 183 c.p.c. da partedella Corte d'appello, omettendo di considerare che la stessa – a benvedere – non ha assunto alcuna statuizione in ordine alla presenza inmente prodotta.La Corte, invece, ha ritenuto di condividere il giudizio espresso dalGiudice di prime cure in ordine alla necessità di procedere ad una va-lutazione equitativa del danno ma, in relazione alla voce di lucro ces-sante, ha ritenuto che tale valutazione dovesse essere rivista, sempresul piano equitativo, pur se sulla base delle indicazioni espresse dalC.T.U.Emerge, allora, che il motivo, nel limitarsi ad imputare alla Corteterritoriale l'erroneo utilizzo di un documento asseritamente inammis-sibile, non si misura concretamente con la ratio decidendi esposta dallasentenza impugnata, in quanto, a dover essere censurato, semmai, erail percorso argomentativo sulla cui scorta la Corte territoriale avevaproceduto alla revisione della quantificazione – operata, si ripete, in viameramente equitativa – ed aveva assunto la C.T.U. come punto di par-tenza per procedere alla valutazione stessa.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., va rammentatoche, come noto, la violazione di tale precetto si configura soltanto nell'i-Sez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicazione 24/05/2026potesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, non anche quando, a seguito di una ipoteticamente incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ri-tenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nei limitiin cui l'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c. ne ammette il sindacato(Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064;Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).In altri termini, la violazione dell'articolo 2697 c.c. in tanto può es-sere predicata, in quanto la decisione della causa sia stata presa dalgiudice di merito in applicazione dell'onere della prova, a mezzo dell'ad-debito del mancato adempimento dell'onere alla parte che avrebbe do-vuto sopportarlo e che, invece, non lo ha fatto, mancando di offrireprove, a seconda dei casi, del fatto costitutivo ovvero di quello modifi-cativo, impeditivo o estintivo.Nel caso in esame, la Corte ambrosiana non ha operato alcuna ille-gittima inversione degli oneri probatori ma, ritenuto ‒ come anche ilGiudice di prime cure – provato l'an del danno, ha solo reputato – an-che in questo caso come il Giudice di prime cure – assente la provapiena del quantum, avvalendosi quindi del criterio legale della liquida-zione equitativa.Altrettanto carente, infine, risulta la deduzione di una omessa con-testazione ex art. 115 c.p.c. da parte dell'odierna ricorrente incidentalein ordine alla determinazione dell'entità del lucro cessante, avendo laricorrente principale anche in questo caso omesso di individuare e lo-calizzare gli atti processuali dai quali detta non contestazione sarebbeSez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026dovuta emergere e precludendo in tal modo in radice qualunque valu-tazione nel merito di tale profilo.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale conse-gue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. delricorso incidentale, in quanto proposto in data 21 gennaio 2020, equindi oltre il termine di impugnazione, il quale, a fronte della notificadella sentenza della Corte d'appello in data 14 ottobre 2019, veniva ascadere il giorno 13 dicembre 2019, data nella quale, peraltro, è statonotificato il ricorso principale (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 737 del11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4260 del 03/03/2015).5. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere di-chiarato inefficace.Da ciò consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favoredella ricorrente incidentale e dei controricorrenti delle spese del giudi-zio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, sulla base delvalore della controversia, dichiarato nello stesso ricorso principale in €2.419.828,73.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pa-Sez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 372/2020Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 15942/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026gamento del doppio del contributo unificato non può essere pronun-ciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame ab-bia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi diuna sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente a rifondere alla ricorrente incidentale nonchéai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida, perciascuno di essi, in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 372/2020 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 14 di 14
Sentenza Cassazione n. 15942/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris