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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 04187/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 4 dicembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata ai sensi dell'art. 61 n.5 cod.pen. in quanto aveva approfittato dell'età della persona offesa. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente contesta che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.penaffermata in via oggettiva/statuizione discendente da una mera ed asettica presa d'atto unicamente del dato anagrafico della persona offesa, senza però avere effettuato valutazioni relative alla reale incidenza che l'età della vittima potesse avere avuto alla commissione (ovvero alla agevolazione) della condotta illecita, avendo considerato solo il dato anagrafico per ritenere sussistente l'aggravante. 1.2 II difensore eccepisce poi l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al fatto che la derubricazione del reato fosse impedita a causa della recidiva.

2. Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 E' vero infatti che "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez.2, Sentenza n. 47186 del 22/10/2019, PMT/[OSCURATO:PERSONA]. 277780 - 01), ma nel caso in esame la Corte di appello ha espressamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante, osservando che l'imputato aveva scelto la vittima in considerazione della sua età, e che la stessa persona offesa (classe 1938) aveva ammesso di essere stato confuso dalla prospettazione dei fatti da parte di Fiaschè. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, fermo restando che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen. rende il reato procedibile di ufficio, è sufficiente osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, in riferimento al contrasto giurisprudenziale segnalato in ricorso, hanno affermato che "Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata)" (Sez.

U, Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, PG/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01); pertanto, la recidiva contestata e ritenuta impediva comunque di considerare il reato procedibile a querela.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 Il consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 4 dicembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravata ai sensi dell'art. 61 n.5 cod.pen. in quanto aveva approfittato dell'età della persona offesa. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente contesta che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.penaffermata in via oggettiva/statuizione discendente da una mera ed asettica presa d'atto unicamente del dato anagrafico della persona offesa, senza però avere effettuato valutazioni relative alla reale incidenza che l'età della vittima potesse avere avuto alla commissione (ovvero alla agevolazione) della condotta illecita, avendo considerato solo il dato anagrafico per ritenere sussistente l'aggravante. 1.2 II difensore eccepisce poi l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al fatto che la derubricazione del reato fosse impedita a causa della recidiva. 2. Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 E' vero infatti che "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez.2, Sentenza n. 47186 del 22/10/2019, PMT/[OSCURATO:PERSONA]. 277780 - 01), ma nel caso in esame la Corte di appello ha espressamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante, osservando che l'imputato aveva scelto la vittima in considerazione della sua età, e che la stessa persona offesa (classe 1938) aveva ammesso di essere stato confuso dalla prospettazione dei fatti da parte di Fiaschè. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, fermo restando che la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen. rende il reato procedibile di ufficio, è sufficiente osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, in riferimento al contrasto giurisprudenziale segnalato in ricorso, hanno affermato che "Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata)" (Sez. U, Sentenza n. 3585 del 24/09/2020, PG/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01); pertanto, la recidiva contestata e ritenuta impediva comunque di considerare il reato procedibile a querela. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA]
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