CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 21127/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2022 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratpre generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per l'appello previa riqualificazione del ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] L Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di L'Aquila ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubb;ica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso :I provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge degli artt. 111 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1 d.lgs. 159/11. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione del Tribunale, fondata su di una valutazione parziale degli elementi acquisiti, sarebbe errata e la motivazione del tutto carente in punto di valutazione dell'attualità del giudizio di pericolosità, essendo stata omessa la disamina della perizia medico-legale del dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila. In materia di misure di prevenzione il sistema delle impugnazioni è regolato dall'art. 10 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, norma che, al comma 1, prevede che avverso il decreto pronunciato dal tribunale le parti "hanno la facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello anche per il merito". Il ricorso per cassazione, poi, è previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo solo avverso il decreto pronunciato dalla corte d'appello. Pertanto, in assenza di una previsione analoga all'art. 569 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938; Sez. 2, Sentenza n. 31075 del 05/07/2013, Cubeddu, Rv. 256840), il ricorso per cassazione, proposto peraltro per motivi attinenti al merito, deve essere qualificato come appello ai sensi dell art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente. In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello (Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938). P.Q.M. Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso il 13 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]