CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 luglio 2026
Cassazione n. 23477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2753 - controricorrente -avverso la sentenza n. 97/2025 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 30/01/2025 R.G.N. 1547/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17062/2025Numero sezionale 2753/20261. Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorNsuome rop dei rra ccolta generale 23477/2026Data pubblicazione 18/07/2026cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, concui era stato rigettato l’appello avverso la sentenza di primogrado che, in accoglimento della domanda di un ex dipendente,aveva accertato l’illegittimità della trattenuta operata sull’ultimabusta paga, a seguito della risoluzione consensuale del rapportodi lavoro, a titolo di recupero della quota di contributiprevidenziali a carico del prestatore relativi al periodo 9/2004-1/2006, durante il quale la società aveva sospeso la trattenutain busta paga, essendosi avvalsa della sospensione dell’obbligocontributivo, in virtù della disciplina emergenziale per gli eventicalamitosi che avevano colpito il territorio di Foggia tra il 2002e il 2003.2. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenutoirripetibile la somma trattenuta in busta paga e condannato lasocietà alla restituzione della stessa, alla luce della transazionenovativa intervenuta tra le parti, in sede di risoluzioneconsensuale del rapporto, nella quale le stesse avevanorinunciato a qualsivoglia reciproca pretesa, con conseguentepreclusione per la società di far valere il diritto al recupero dellaparte di contributi a carico del lavoratore.3. Interposto gravame da parte della società soccombente,la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, siapure sulla base di una diversa motivazione, ritenendo che latransazione novativa intervenuta tra il datore di lavoro e illavoratore non potesse rivestire alcuna efficacia preclusivarispetto al recupero delle quote di contributi di cui era creditorel’Inps, soggetto estraneo alla stessa, ma che l’appello andavacomunque respinto per intervenuta prescrizione.4. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo, cui ha resistito ilNumero registro generale 17062/2025Numero sezionale 2753/2026lavoratore con controricorso. Entrambe le parti Nuhmaerno dni ora ccolta generale 23477/2026Data pubblicazione 18/07/2026depositato memoria.5. Al termine della camera di consiglio, il collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la societàricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 23della l. n. 218/1952 e dell’art. 3, comma 9 lett. b), della l. n.335/1995, oltre che degli artt. 2935 e 2946 c.c. anche inrelazione al d.l. n. 245/2002 e all’o.p.c.m. n. 3253/2002.2. La parte censura la sentenza della Corte d’appello peravere ritenuto prescritto, alla cessazione del rapportolavorativo, il proprio diritto alla ripetizione della quota dicontributi a carico del lavoratore, la cui trattenuta in busta pagaera stata sospesa, nel corso del predetto rapporto, alla streguadella normativa speciale relativa alle calamità naturali.3. A sostegno della propria tesi difensiva, Autostrade perl’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., innanzitutto, evidenzia che, benché la trattenutaprevidenziale attenga al rapporto privatistico-contributivointercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, a differenza delversamento previdenziale, che attiene esclusivamente alrapporto intercorrente tra il datore di lavoro e l’Inps, si tratta didue aspetti indissolubilmente legati tra di loro, non potendoessere operata alcuna trattenuta in assenza di versamentocontributivo.4. In secondo luogo, la medesima osserva come, pur inpresenza del versamento contributivo da parte del datore dilavoro, quest’ultimo non avrebbe comunque un obbligo giuridicoNumero registro generale 17062/2025di procedere alla trattenuta a carico del lavoratore, atteso cheN umero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 23477/2026la rivalsa verso quest’ultimo costituirebbe una mera facoltà.Data pubblicazione 18/07/20265. Rileva quindi parte ricorrente che, coerentemente con talipremesse, a differenza che nell’ipotesi di tardivo versamentocontributivo, per il quale l’art. 23 della l. n. 218 del 1952prevede una sanzione, per il caso di trattenuta operata oltre ilperiodo a cui il contributo si riferisce non è prevista alcunasanzione, neppure in termini di decadenza dal diritto alla rivalsa,stante la natura meramente privatistica dell’interesse allastessa sotteso, riconducibile al datore di lavoro.6. Alla luce di tali considerazioni, la parte trae laconseguenza che avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenerela normativa emergenziale riferita alla sospensione dei soliversamenti e non anche delle trattenute previdenziali e, perl’effetto, nel far decorrere la prescrizione dalla scadenza delperiodo paga cui il contributo si riferiva, dunque da un momentoanteriore a quello a partire dal quale il diritto poteva essere fattovalere, atteso che, nel caso di specie, il versamento contributivoera pacificamente avvenuto solo a fine rapporto lavorativo.7. Il motivo è infondato.8. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha innanzituttoescluso che la disciplina emergenziale riguardasse le trattenutesulla retribuzione del dipendente ed ha ritenuto che la societànon avrebbe dovuto sospendere l’effettuazione delle stessedurante il periodo di sospensione della contribuzione. A taleprima conclusione, il giudice d’appello è pervenuto ricostruendola ratio della disciplina emergenziale, volta a introdurre dellemisure di agevolazione per le imprese e non per i lavoratori, dalche la perdurante operatività dell’art. 19 della l. n. 218 del 1952.9. Coerentemente con tale premessa, la Corte barese ha poideterminato il momento di decorrenza della prescrizioneNumero registro generale 17062/2025dell’azione di recupero da parte del datore di lavoro inN umero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 23477/2026coincidenza con la scadenza del periodo paga cui il contributo siData pubblicazione 18/07/2026riferisce o, al più tardi, con la cessazione della sospensione, perconcludere che, nel caso di specie, a fronte di un recuperoavviato solo nel 2021, la prescrizione era senz’altro maturata.10. Ebbene, la pronuncia impugnata è esente dai vizioggetto del motivo di ricorso.11. La cornice normativa di riferimento, come ben illustratonella sentenza gravata, è rappresentata dal d.l. n. 245 del 2002,conv. con modif. in l. n. 286 del 2002, e dagli o.p.c.m. attuativisuccedutisi nel tempo.12. In particolare, il d.l. n. 245 del 2002, rubricato“Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dallecalamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonchéulteriori disposizioni in materia di protezione civile”, all’art. 4 hadisposto che “Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sedeoperativa o esercitavano la propria attività lavorativa,produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati neidecreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sonosospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione,decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanzialie processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni edecadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenzanel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…”.13. Sono poi intervenute una serie di ordinanze dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della potestàconferita dalla norma di rango primario, tra cui, in particolare,l’o.p.c.m. n. 3253 del 2002, recante “I primi interventi diretti afronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismiciverificatisi nel territorio delle province di Campobasso e diNumero registro generale 17062/2025Numero di raccolta generale 23477/2026comma 1, ha previsto quanto segue: "Nei confronti dei soggettiData pubblicazione 18/07/2026residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventisismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decretidel Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 edell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, iversamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale edei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ele malattie professionali, ivi compresa la quota a carico deilavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodosono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenticonnessi al versamento dei contributi di cui sopra”. Il successivocomma 2 ha stabilito: “La riscossione dei contributi previdenzialied assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali noncorrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi didurata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti pereffetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entroil secondo mese successivo al termine della sospensione,mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mesesuccessivo alla sospensione stessa”.14. Il periodo oggetto della sospensione, inizialmentecompreso tra il 31 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003, è stato poiprorogato dall’art. 8 dell’o.p.c.m. n. 3279 del 2003 sino al 30giugno 2003 e nuovamente dall’art. 6 dell’o.p.c.m. n. 3300 del2003 e dall’art. 4 dell’o.p.c.m. n. 3308 del 2003 sino al 31 marzo2004, per entrambe le province di Campobasso e di Foggia.Numero registro generale 17062/202515. Da ultimo, l’art. 5, comma 2, dell’o.p.c.m. n. 3344 deNl umero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 23477/20262004 e l’art. 3, comma 2, dell’o.p.c.m. n. 3354 del 2004Data pubblicazione 18/07/2026prorogavano il dies ad quem in discorso al 31 dicembre 2005.16. La ratio di tale legislazione, di rango primario esecondario, risiedeva nell’intento di favorire la liberazione dirisorse economiche da destinare al sostegno delle attivitàimprenditoriali nella delicata fase susseguente alla ricostituzionee al ripristino delle attività economiche in territori colpiti daeventi tellurici, obiettivo che è stato perseguito anche attraversola sospensione dei termini per l’adempimento dell’obbligoprevidenziale a carico dei datori di lavoro in possesso deirequisiti previsti dalle norme (cfr. Cass. n. 2833/2016 e n.202/2018).17. In linea con tale ratio legis appare, pertanto, laprevisione normativa del meccanismo della sospensione comeriferito al solo versamento contributivo e non anche allatrattenuta, la cui sospensione si risolverebbe, a ben vedere, inun vantaggio per il dipendente, piuttosto che per l’aziendainteressata dagli eventi calamitosi, senza che tale conclusionepossa essere scalfita dall’argomento difensivo utilizzato dallasocietà che fa leva sull’esistenza di una correlazioneindissolubile tra versamento e trattenuta.18. Va innanzitutto osservato che dalla natura emergenzialediscende che si è in presenza di norme eccezionali e quindi distretta interpretazione (art. 14 Preleggi), per cui nel silenzionormativo sulla possibilità di trattenuta deve intendersi che lastessa non fosse inibita, dovendosi estendere la portataderogatoria della disciplina anche alla regola della correlazionetra versamento e trattenuta, per cui va ammesso che la societàben avrebbe potuto continuare a trattenere la quota diNumero registro generale 17062/2025contribuzione a carico del lavoratore durante il periodo dNi umero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 23477/2026sospensione, senza doverla, tuttavia, versare all’Inps.Data pubblicazione 18/07/202619. Di là da tale considerazione, osserva il Collegio comel’interpretazione accolta non implica necessariamente unsacrificio del suddetto legame, la cui valorizzazione inducepiuttosto a individuare il termine di decorrenza dellaprescrizione dell’azione di recupero nella cessazione del periododi sospensione (31.12.2005), quale momento di riattivazionedell’obbligo di versamento contributivo, anche quanto alla quotaa carico del lavoratore, senza che alcun rilievo possariconoscersi, ai fini che occupano, al rateizzo dei contributi,trattandosi di istituto che opera sul diverso piano del rapportocontributivo tra il datore di lavoro e l’Inps.20. Tanto premesso, osserva il Collegio come la Corteterritoriale, nel caso oggetto di ricorso, si è esattamentesunteggiati, avendo ben interpretato la normativa emergenzialein perfetta aderenza con la ratio alla stessa sottesa.21. I giudici di merito hanno, infatti, escluso che allanormativa emergenziale andasse riconosciuta un’incidenza sulladisciplina delle trattenute e, in particolare, sull'articolo 19,comma 2, della l. n. 218 del 1952, a mente del quale “ilcontributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore dilavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso allascadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.22. Da tale premessa, gli stessi sono pervenuti a individuareil dies a quo della prescrizione, nel caso di omessa trattenutaalla scadenza del periodo di paga, in coincidenza con il terminedella sospensione ex lege concessa, momento che, alla luce deiripetuti differimenti ad opera delle sopratrascritte disposizioni,si era definitivamente verificato in data 31.12.2005, perNumero registro generale 17062/2025concludere, infine, che l’azione di recupero intrapresa dopoN umero sezionale 2753/2026Numero di raccolta generale 23477/2026sedici anni, nel 2021, era senz’altro prescritta.Data pubblicazione 18/07/202623. Ebbene, la pronuncia gravata, al compimentodell'articolata analisi condotta, ha inquadrato la fattispecienell’ambito della disciplina di legge correttamente interpretata,con giudizio che si riporta al nucleo dei principi affermati daquesta Corte e con assorbimento, alla luce dell’impiantoargomentativo della pronuncia impugnata e in conseguenza diquanto sopra chiarito, della valutazione di ulteriori circostanzeindicate nel ricorso (quale, ad esempio, la durata dellaprescrizione applicabile al caso di specie).24. Il ricorso va in conclusione respinto.25. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo.26. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del procuratore antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daNumero registro generale 17062/2025Numero sezionale 2753/2026parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a tNituomleoro ddi ria ccolta generale 23477/2026Data pubblicazione 18/07/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del3/06/2026.La PresidenteCarla Ponterio