CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza emessa in data 1.0 luglio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per estinzione - a seguito dell'esito positivo della prova ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. - dei reati a lui ascritti di cui al capo a) ex art. 30 c. 1 lett. d), in relazione all'art. 21 c. 1 lett. b) della legge 157/1992, per aver esercitato attività venatoria all'interno di un bosco sito in località "Acqua delle Fate" in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del parco Nazionale dell'Aspromonte, e di cui al capo b) ex art. 81 c.p. e 30 c. 1 I. 394/91 in relazione all'art. 11 c. 3 lett. f) per aver, senza autorizzazione introdotto nel parco un fucile semiautomatico beretta e 30 cartucce, e visto l'art.240 cod. pen. ha ordinato la confisca e la distruzione del materiale di armamento in sequestro. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 168 ter cod. pen., 240 c. 2 n. 2 cod. pen. e art. 6 I. 152 del 1975 e art. 30 I. 394 del 1991 in relazione alla confisca del fucile in sequestro considerato che la stessa non doveva trovar luogo in assenza di una sentenza di condanna, non potendosi considerare il reato contestato al ricorrente un reato in materia di armi legittimante l'applicazione dell'art. 240 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Invero, la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, comma 2, dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso confiscati. Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca obbligatoria. Il successivo art. 30 stabilisce poi, al terzo comma, che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le • disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi". Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una uniforme interpretazione, rilevando come la norma preveda espressamente la confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente indicate, avendo stabilito che "il divieto di revoca del sequestro delle cose soggette a confisca obbligatoria, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non trova applicazione analogica in riferimento al fucile da caccia sequestrato per la violazione della legge sulla caccia, poiché l'arma, ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n.157, è soggetta a confisca solo in caso di condanna". (cfr., ex multis, Sez.3, n. 18545 del 07/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247156; Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 02). Nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto, all'esito positivo della messa alla prova richiesta, la declaratoria di estinzione del reato. Pertanto in mancanza di una sentenza di condanna non può essere disposta la confisca e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che revoca. Casi deciso in Rom