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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13343/2026

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o generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/20261.

Con ricorso notificato il 15 dicembre 2022 e depositato il 28 dicembre2022, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza 9 agosto 2022, non notificata,con cui la Corte d'appello di Potenza, pronunciando in unico grado su ricorsodepositato il 14 luglio 2016 ex artt. 3 e 29, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e702-bis, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, aveva accolto l'opposi-zione di [OSCURATO:PERSONA] alla stima dell'indennizzo determinato per il Comune invia sostitutiva con delibera 17 giugno 2016 del commissario ad acta nominatodal giudice amministrativo, in sede di acquisizione sanante di una parte del ter-reno censito al foglio 84, particella 1096 ex 891.In una precedente controversia (n. 342/2002 R.G.), avente ad oggetto l'op-posizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la stima dell'indennità di espro-prio e di occupazione effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un più vastocomplesso immobiliare, la Corte d'appello di Potenza, con sentenza 21 aprile2009, n. 126 passata in giudicato, aveva determinato la complessiva indennitàda corrispondere all'opponente senza però considerare nella sua interezza laparticella n. 891 (ora 1096), indennizzata solo per mq. 63 benché interamenteoccupata dal Comune.A definizione del procedimento introdotto col ricorso 14 luglio 2016, l'ordi-nanza qui impugnata, sulla scorta della relazione del C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] il 23 gennaio 2018 e rilevato che la porzione di area occupata e nonancora indennizzata era composta per 475 mq. da terreno edificabile e per 336mq. da terreno non edificabile per un totale di 811 mq., aveva liquidato in favoredella ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 145.624,00, dicui euro 95.650,00 in relazione al valore venale della parte dell'area non ancoraindennizzata, pari a mq. 811 su una superficie complessiva dell'intera particellainteramente occupata misurata in 874 mq.; euro 9.565,00 per il pregiudizio pa-trimoniale; euro 40.409,00 a titolo risarcimento del danno per il periodo di oc-cupazione senza titolo, ex art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;oltre interessi legali dalla data dell'acquisizione a quella del deposito dell'inden-nità presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti; con condanna del Comune soccombenteal pagamento delle spese processuali e del costo della C.T.U.Pag. 2 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026L'ordinanza, affetta da errore materiale, era stata corretta con decreto 15dicembre 2022.Il ricorso è affidato a tre motivi così rubricati:«A) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c., per violazione degli artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c. e per violazionedell'art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione);B) nullità dell'Ordinanza Decisoria ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., perviolazione di norma processuale;C) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per avere la Corted'Appello di Potenza omesso di esaminare le censure alla C.T.U., svolte dal con-venuto Comune di [OSCURATO:PERSONA] in sede di trattazione».2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, corredato da copiosa docu-mentazione.3.

Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, le parti hannodepositato memorie illustrative in vista dell'adunanza in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Seguendo l'ordine espositivo prescelto dal ricorrente, che alle pagine 7 –13 del ricorso illustra argomenti concernenti tutti i motivi senza una netta distin-zione dei temi trattati, è opportuno esaminare in primo luogo il motivo sub A) epoi quello sub C), in quanto il motivo indicato con la lettera B) non presenta unautonomo e specifico contenuto ed è privo di riferimenti alla norma processualeche si assume violata.2.

Col primo motivo, indicato sotto la lettera A), si deduce, con riguardoall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione, da unlato, degli artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c. e, dall'altro, dell'art. 112 c.p.c. (viziodi ultrapetizione).A ben vedere, e come emerge chiaramente dall'illustrazione dell'articolatomotivo, il ricorrente prospetta in realtà, sotto due distinti e autonomi profili, viziriconducibili alla categoria dell'error in procedendo (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.), lamentando, da un lato, l'illegittima dichiarazione di inammissibilità (par-Pag. 3 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026ziale) della nota depositata il 24 novembre 2021 in vista dell'udienza a tratta-zione scritta o cartolare – questa la terminologia corrente al tempo dei fatti –del 30 novembre 2021 (v. le pagine 7-10 e 12-13 del ricorso), e, dall'altro, ilvizio di ultrapetizione per avere la Corte d'appello determinato l'indennità spet-tante alla proprietaria del terreno in misura superiore a quanto richiesto conl'atto introduttivo.L'erroneo inquadramento delle doglianze, o erronea sussunzione del vizio,non comporta però, di per sé solo, l'inammissibilità dell'articolato motivo, avutoriguardo al tenore delle ragioni esposte a sostegno del motivo stesso, di cui orasi dirà, e all'invocata nullità dell'ordinanza in relazione alla «plurima violazionedi legge» (pag. 13; v. anche pag. 11) in cui, ad avviso del ricorrente, sarebbeincorsa la Corte d'appello (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931, in partico-lare paragrafo 5 e ss.; da ultimo, fra le altre, Cass., sez.

III, ord. 2 maggio 2025,n. 11514; Cass., sez.

V, ord. 12 gennaio 2025, n. 759).2.1.

Sotto il primo profilo, il motivo in esame attiene allo svolgimento delprocesso secondo la modalità della trattazione scritta, così come regolata dallaspeciale disciplina emergenziale applicabile ratione temporis, peraltro nonespressamente indicata nel ricorso.Occorre dunque richiamare l'art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34,convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, in combinato disposto,per quanto qui rileva, con l'art. 7, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conver-tito con modificazioni dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, a norma del quale «Ledisposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, [...] continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021».Questo è il testo dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 applicabile al casodi specie:«4.

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la pre-senza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal depositotelematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Il giudice co-munica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza chela stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un terminePag. 4 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinquegiorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudice provvede entro i suc-cessivi cinque giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico dinote scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 delcodice di procedura civile».2.1.1.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello è incorsa in violazione di leggeper avere dichiarato, al paragrafo 4 dell'ordinanza impugnata, l'inammissibilitàdella nota scritta depositata dal difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre2021, in vista della trattazione scritta del 30 novembre 2021, «nella parte incui» tale nota risultava «difforme dalle prescrizioni» impartite col decreto delPresidente della Sezione civile 11 novembre 2021, volto a regolare l'udienzacollegiale di precisazione delle conclusioni secondo la modalità, alternativa, dellatrattazione scritta.In effetti, a quanto deduce lo stesso ricorrente e come si legge nell'ordinanzaqui impugnata, il decreto presidenziale 11 novembre 2021 aveva disposto chele note scritte avrebbero dovuto contenere «le sole istanze e conclusioni, dapresentare in forma sintetica, di norma non più di una pagina», mentre la notadepositata dal difensore del Comune di Menfi il 24 novembre 2021 aveva uncontenuto esorbitante rispetto ai limiti fissati col decreto presidenziale.

Comeosservato nell'ordinanza impugnata, «[p]er converso, la nota anzidetta va benoltre il contenuto prescritto dal decreto anzidetto, dal momento che contiene unaserie di rilievi rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio, espressi fuori della sededeputata a tal fine, atteso che il consulente di parte ha già fatto le sue osserva-zioni rispetto alla relazione peritale e che all'udienza successiva al deposito dellastessa il difensore del Comune non ha formulato rilievi, né ha chiesto di essereautorizzato a depositare note conclusionali, per cui nel caso di specie si configurauna violazione del contraddittorio, ritualmente eccepita dal difensore della ricor-rente».A quanto emerge dagli atti, dopo la pronuncia del decreto presidenziale 11novembre 2021, il quale in sostanza aveva dato istruzioni alle parti in ordine allemodalità di svolgimento e alla finalità dell'udienza 30 novembre 2021, destinataPag. 5 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026alla precisazione delle conclusioni e all'assunzione della causa in decisione adopera del collegio, l'attrice aveva depositato nota scritta 22 novembre 2021,concludendo come da atto introduttivo; il Comune aveva depositato la notascritta 24 novembre 2021 di oltre tre pagine, nelle quali venivano svolti argo-menti a sostegno del carattere «del tutto incongruo e spropositato» del valorevenale del bene, determinato dal C.T.U. in euro 95.650,00 a fronte del valore dieuro 41.820,90 stimato dal C.T.P. del convenuto, e si chiedeva di disporre «larinnovazione della relazione peritale o in subordine la convocazione del Ctu achiarimenti e/o che il consulente riscontri i rilievi sollevati» oppure, «[i]n viagradata» e nel «caso di riserva a Sentenza», l'assegnazione di un «termine perdeposito di memoria illustrativa»; con nota scritta 29 novembre 2021 l'attriceaveva eccepito l'irritualità della nota di controparte.Secondo il ricorrente, la dichiarazione di parziale inammissibilità della notascritta, motivata dall'ordinanza collegiale nei termini sopra richiamati, è illegit-tima e contra legem, poiché l'udienza demandata alla verifica del deposito dellaC.T.U., inizialmente fissata al 30 aprile 2019, era stata successivamente rinviatad'ufficio dalla Corte d'appello, secondo il proprio calendario, al 15 dicembre 2020e nuovamente rinviata d'ufficio, come disposto dal decreto presidenziale 11 no-vembre 2021, all'udienza a trattazione scritta fissata per il giorno 30 novembre2021, «da ritenersi, quindi, prima udienza utile successiva al deposito dellaC.T.U. per la formulazione di ulteriori osservazioni critiche alla relazione peritaledi stima».Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte d'appello, dichiarando inammissibilela nota scritta 24 novembre 2021 nella parte esorbitante i limiti fissati col decreto11 novembre 2021, abbia trascurato di esaminare «le osservazioni critiche allaC.T.U.» svolte dal Comune, le quali, «sebbene già formulate nell'ambito del sub-procedimento in sede di redazione della perizia, erano state, in quanto deduzionidifensive della parte, ritualmente depositate dal […] difensore alla prima udienzautile e successiva al deposito della relazione peritale, quando, cioè, era ancorapossibile per il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 196 c.p.c., riconvocare ilconsulente per eventuali chiarimenti e/o per disporre un supplemento delle in-dagini peritali, e, ciò, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio».

Al con-Pag. 6 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026trario, secondo il ricorrente la Corte d'appello «avrebbe dovuto […] esaminare leosservazioni critiche difensive mosse alla relazione peritale del C.T.U. ed offrireuna motivazione concreta delle ragioni di non condivisione delle stesse, piuttostoche limitarsi a dichiararne l'inammissibilità ed a fare proprie le decisioni del pe-rito, senza adeguata valutazione di merito, positiva o negativa, dei rilievi giuridiciprospettati dalla difesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie deduzioni difensive».Deduce altresì il ricorrente che anche la richiesta, contenuta nella nota scritta24 novembre 2021 di concessione di un termine per il deposito di memoria illu-strativa era stata «del tutto ignorata».In sostanza, il ricorrente lamenta la compressione del diritto di difesa (cosìa pag. 13 del ricorso).2.1.2.

Va premesso che il richiamo agli artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c. nonè coerente con la doglianza quale illustrata nel ricorso (pagine 7-10, 12-13),essendo oltretutto pacifico che nella relazione finale depositata il 23 gennaio2018 il C.T.U. aveva riportato le osservazioni critiche del C.T.P. del Comune diMelfi (allegato 13, doc. 5 prodotto dalla resistente), dandovi puntuale risposta(allegato 14, doc. 6 prodotto dalla resistente).Inoltre, nello stesso ricorso si legge che «nelle note scritte di udienza, ladifesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] richiamava specificamente le deduzioni di cui allapropria memoria di costituzione, con le eccezioni ivi formulate, ma, soprattutto,rimarcava nuovamente che l'intera p.lla 1096 era stata, di fatto, da tempo im-memorabile destinata a viabilità di uso pubblico e che era gravata da varie ser-vitù di passaggio; contestava decisamente la vocazione edificatoria dell'area me-desima ed, inoltre, eccepiva che il C.T.U. aveva adottato, nel calcolo della riva-lutazione del capitale, un parametro teorico, proveniente da una fonte non uffi-ciale, né unica e, quindi, discrezionale e che lo stesso aveva, altresì, applicatoun saggio desunto in maniera acritica da una tabella di un sito nazionale, senzanessuna garanzia di attendibilità o accuratezza circa i dati pubblicati, con conse-guente anomala incidenza sulla quantificazione finale dell'indennità da corrispon-dersi alla ricorrente-opponente.

Senza trascurare, infine, che la difesa del Co-mune di [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime note scritte d'udienza, aveva anche chiesto laconcessione di un termine per il deposito di memoria illustrativa, anche questaPag. 7 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026del tutto ignorata. [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitata ad affermare, nellapropria motivazione, che “non c'è ragione per disattendere la stima in oggetto,in quanto frutto di un'analisi critica ed esaustiva, condotta applicando criteri tec-nicamente corretti.

Il c.t.u., inoltre, ha risposto alle obiezioni ed ai rilievi formu-lati dal consulente del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ing.

Moscaritolo, ribadendo le conside-razioni espresse sia con riferimento alla correttezza delle misurazioni effettuateed alla difformità tra la superficie reale e quella catastale, sia con riguardo alladestinazione urbanistica, concernente la parziale vocazione edificatoria dellazona”, eludendo, perciò, come già detto, qualsiasi motivazione in ordine allededuzioni difensive della difesa dell'Ente, avendone dichiarato l'inammissibilità».2.1.3.

Il motivo di ricorso, sotto il profilo ora in esame (erronea dichiarazionedi inammissibilità parziale della nota scritta), non può essere accolto.2.1.3.1.

Esso è, per un verso, inammissibile, poiché il Comune lamenta laviolazione di norme (artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c.) inconferenti con la sostanzadella censura, senza neppure spiegare puntualmente in cosa sarebbe consistital'affermata violazione di quelle norme e senza menzionare l'art. 221, comma 4,d.l. n. 34/2020, con ciò eludendo quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c.Né il Comune specifica, come richiesto invece dall'art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., quali nuove deduzioni difensive, quali nuove osservazioni critiche e qualinuove argomentazioni, non meramente riproduttive di quanto già esposto daldifensore nei precedenti scritti o dei rilievi critici già formulati dal C.T.P., sareb-bero state contenute nella parte di nota scritta dichiarata inammissibile e tali daindurre il collegio, se prese in esame, a una diversa decisione o alla riconvoca-zione del C.T.U. per chiarimenti o a disporre una rinnovazione della consulenza;tanto più che nello stesso ricorso (pag. 9), come osservato supra al paragrafo2.1.2., da un lato, si riconosce che le osservazioni critiche alla C.T.U. riportatenella nota scritta 24 novembre 2021 erano già state formulate dal C.T.P. e chela nota richiamava le deduzioni di cui alla memoria di costituzione del Comune e«rimarcava nuovamente» rilievi (già svolti dal C.T.P. con nota 8 gennaio 2018:si veda l'allegato 13 alla C.T.U.) in ordine alla destinazione dell'area, da tempoimmemorabile, a viabilità di uso pubblico e alla vocazione edificatoria, ma,Pag. 8 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026dall'altro, non si spiega quale diverso criterio avrebbe dovuto essere impiegatoper il calcolo della rivalutazione del capitale.2.1.3.2.

Per un altro verso, il motivo è infondato.Lo stesso ricorrente osserva che «l'udienza demandata alla verifica del de-posito della C.T.U. era stata inizialmente fissata al 30/04/2019 e, successiva-mente, rinviata d'ufficio dalla Corte d'Appello di Potenza, secondo il proprio ca-lendario, alla successiva udienza del 15/12/2020 ed, ancora una volta, rinviatad'ufficio […]».Peraltro, dalla documentazione acquisita (v. in particolare il verbale 30 aprile2019 redatto dal cancelliere e sottoscritto dal presidente, prodotto sia dal ricor-rente, doc. 8, che dalla resistente, doc. 7) emerge con chiarezza che l'udienzaper l'esame della relazione del C.T.U. fissata per il giorno 30 gennaio 2018 (comeda verbale 20 giugno 2017, doc. 6 prodotto dal ricorrente) era stata rinviata al30 aprile 2019 con provvedimento 26 gennaio 2018 della Presidente della Corted'appello in ragione dell'impegno dei magistrati nelle attività correlate al depo-sito delle liste elettorali (doc. 7 prodotto dal ricorrente); che la prima udienzasuccessiva al deposito della C.T.U. si era effettivamente tenuta il 30 aprile 2019;che a tale udienza, svoltasi in presenza davanti al collegio, era comparso il solodifensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva formulato alcuna istanza odeduzione; che, in mancanza di particolari attività difensive e – per quanto quirileva – di istanze o osservazioni critiche alla C.T.U. da parte del difensore delComune, all'udienza 30 aprile 2019 il collegio si era limitato a disporre un rinvioal 15 dicembre 2020 «secondo programma di gestione» (con decreto 27 novem-bre 2020 la causa sarà rinviata d'ufficio al 30 novembre 2021, doc. 9 prodottodal ricorrente).Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'udienza 30 no-vembre 2021, svoltasi secondo la modalità della trattazione scritta in conformitàalle disposizioni emergenziali applicabili ratione temporis, non era stata la primaudienza utile successiva al deposito della C.T.U. ma, come si legge nell'ordinanzadecisoria 9 agosto 2022 qui impugnata e come già chiarito col decreto presiden-ziale 11 novembre 2021 menzionato nello stesso ricorso del Comune, era desti-nata alla precisazione delle conclusioni in vista del passaggio in decisione.Pag. 9 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026A tal proposito, si richiama il «verbale della udienza a trattazione scritta 30novembre 2021» (n. cronol. 3625/2021, doc. 8 prodotto dalla resistente), dalquale risulta che «la Corte, riunita in camera di consiglio telematica», rilevatoche col decreto 11 novembre 2021 era stata disposta la trattazione scritta e vistele note scritte depositate dai difensori, aveva assegnato la causa in decisione.Si riportano, infine, gli ultimi periodi contenuti nel paragrafo 3 dell'ordinanzaimpugnata:«Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data11.11.2021 il Presidente del collegio disponeva la trattazione scritta dei proce-dimenti civili già fissati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 30.11.2021, la Corte disponeva l'assegnazione della causa in deci-sione».Pertanto, dopo il deposito della relazione dell'ing.

Arcieri (23 gennaio 2018)e sino all'udienza 30 aprile 2019 svoltasi in presenza, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbepotuto muovere contestazioni e nuovi rilievi critici rispetto alla C.T.U. (cfr., conriguardo al giudizio di opposizione alla stima, Cass., sez.

I, ord. 18 settembre2024, n. 25109), ma ciò non è avvenuto.Né risulta che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], una volta ricevuta la comunicazione deldecreto 11 novembre 2021 che disponeva la trattazione scritta, abbia presentato«istanza di trattazione orale», come possibile ai sensi dell'art. 221, comma 4,d.l. n. 34/2020.In definitiva, la censura incentrata sull'asserita compressione del diritto didifesa alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione del C.T.U. èsprovvista di base fattuale.E ancora: la nota scritta depositata dal Comune differiva effettivamente dalloschema delineato dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, poiché non conteneva«le sole istanze e conclusioni».

E' vero che la trattazione scritta, modalità resi-duale, non può precludere alle parti l'esercizio dei diritti ad esse spettanti nelcaso ordinario di svolgimento dell'udienza in presenza (cfr. Cass., sez.

I, 15aprile 2025, n. 9882), ma nella specie la c.d. udienza cartolare, sul presuppostodell'avvenuto esaurimento dell'istruzione e del mancato svolgimento di rilievicritici nei confronti della C.T.U. all'udienza immediatamente successiva al depo-Pag. 10 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026sito della relazione, era stata destinata alla sola precisazione delle conclusioni invista del passaggio in decisione.Inoltre, il comma 5 dell'art. 702-ter c.p.c., allora applicabile ratione tempo-ris, in coerenza con le esigenze di speditezza e semplificazione del rito e del suocarattere deformalizzato, lasciava alla discrezionalità del giudice la scelta sul«modo [….] più opportuno» col quale procedere agli atti di istruzione e prescri-veva solo che la decisione fosse assunta «con ordinanza», dunque una voltasentite le parti, senza delineare con precisione i tratti della fase decisoria (v.invece la diversa formulazione dell'art. 281-terdecies c.p.c. relativo alla deci-sione nel procedimento semplificato di cognizione, introdotto dalla c.d. riformaCartabia).Infine, nessuna delle parti aveva chiesto la fissazione dell'udienza per di-scussione orale (Cass., sez. lav., ord. 8 gennaio 2024, n. 594), da svolgersieventualmente in videoconferenza, ossia da remoto.Peraltro, nessuna doglianza è stata sollevata dal ricorrente con specifico ri-guardo ai tempi e alle modalità del passaggio della causa in decisione all'esitodell'udienza sostituita dal deposito di note scritte (Cass., sez.

III, 4 marzo 2025,n. 5721; v., con riferimento all'art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020 e al processotributario, Cass., sez.

V, 23 luglio 2024, n. 20420).Il ricorrente, infatti, individua la «palese […] violazione di legge in cui è in-corsa la Corte d'Appello di Potenza» solo e soltanto nell'aver dichiarato inam-missibile la nota di trattazione scritta, tempestivamente depositata dal Comune,«poiché, a suo dire [a dire della Corte d'appello, n.d.r.], difforme delle prescri-zioni contenute nel decreto emesso dal Presidente della sezione civile, laddovesi prescriveva che le note difensive avrebbero dovuto “contenere le sole istanzee conclusioni, da presentare in forma sintetica, di norma non più di una pagina”,dimenticando che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentava, come già detto, laprima udienza successiva utile a formulare rilievi critici alla relazione peritale,così comprimendo il diritto di difesa delle parti.

Né può accettarsi l'ulteriore as-sunto della medesima Corte d'Appello, secondo la quale, con il deposito dellenote scritte, contenenti i rilievi difensivi avverso la relazione peritale, si sarebbeconfigurata una violazione del contraddittorio, sia perché la controparte ha avutoPag. 11 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026modo di conoscere il contenuto delle note depositate ed, infatti, le ha contestate;sia perché, ove ritenuto necessario controdedurre più compiutamente avversole stesse, essa avrebbe potuto chiedere la fissazione di una nuova udienza a talescopo, ovvero la concessione di un termine per controdedurre, anche eventual-mente con il deposito di note difensive, come invocato, ma invano, anche dalladifesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 13 del ricorso).Ad ogni modo, vertendosi in ipotesi di rito sommario di cognizione, regolatodalla disciplina applicabile ratione temporis, non entravano in gioco le disposi-zioni relative al deposito di comparse conclusionali e repliche, operanti solo nelprocesso ordinario di cognizione.

Inconferente, dunque, è il richiamo del ricor-rente (pagine 11-12 del ricorso) a Cass., sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624,paragrafo 15, ove si osserva che «deve ammettersi, anche per la prima volta insede di comparsa conclusionale, la possibilità di svolgere critiche al contenutodella consulenza tecnica d'ufficio, poiché, trattandosi di mere difese, esse nonincontrano alcuna particolare preclusione» (v. altresì Cass., sez.

V, ord. 17 di-cembre 2024, n. 32965; Cass., sez. lav., ord. 8 settembre 2020, n. 18657).Né il collegio era tenuto, all'esito dell'udienza svoltasi a trattazione scrittasecondo la speciale disciplina dell'emergenza epidemiologica e fissata per la pre-cisazione delle conclusioni e il passaggio della causa in decisione, a concedereun altro termine per ulteriore memoria difensiva, non essendo ciò imposto dalloart. 702-ter, comma 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.Lo stesso ricorrente osserva che «nel caso del giudizio di che trattasi, si vertein materia trattata con il rito sommario di cognizione, nel quale non è tecnica-mente e processualmente prevista la redazione di una comparsa conclusionale,per cui l'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione peritaleda parte del c.t.u. rappresentava, processualmente, l'ultima possibilità per leparti di sottoporre al [OSCURATO:PERSONA], in termini di deduzioni difensive, os-servazioni e deduzioni, finalizzate ad una eventuale modifica dell'impostazionegenerale della relazione di stima e delle conclusioni peritali o anche alla rinno-vazione della stessa c.t.u., proprio in funzione delle deduzioni difensive sottopo-ste all'attenzione del giudicante» (pag. 12 del ricorso).Pag. 12 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026Si tratta di osservazione in sé condivisibile ma che non si attaglia al caso dispecie, proprio perché l'udienza immediatamente successiva al deposito dellarelazione del C.T.U. si era già svolta in presenza davanti al collegio il 30 aprile2019 e allora il Comune non aveva formulato alcuna deduzione difensiva oistanza.Né può dirsi, come fa invece il ricorrente nella memoria illustrativa, chequella del 30 aprile 2019 «fu una mera udienza di rinvio d'ufficio, e non certouna udienza di trattazione» e che «peraltro, non ci fu neanche il contraddittorio,non risultando presente il difensore della controparte».

Mentre l'assenza del di-fensore dell'attrice è un dato irrilevante e non tale da incidere sulle prerogativedella difesa del convenuto, il fatto che all'esito dell'udienza del 30 aprile 2019 ilcollegio, ritenuta implicitamente esaurita l'istruttoria a fronte del silenzio delleparti, abbia rinviato la causa al 15 dicembre 2020 secondo il programma di de-finizione dei processi pendenti, senza assumere altri provvedimenti, è la conse-guenza della condotta processuale delle parti e in special modo del convenuto,che nessuna richiesta o contestazione aveva formulato in udienza.Resta il fatto che l'ordinanza qui impugnata ha esaminato, ma non ha ac-colto, le critiche rivolte dal Comune alla C.T.U. e che spetta alla discrezionalitàdel giudice di merito valutare se chiamare il consulente a chiarimenti o disporreuna rinnovazione della C.T.U. (Cass., sez.

II, ord. 20 agosto 2019, n. 21525;Cass., sez.

VI-lav., ord. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass., sez.

III, 29 settembre2017, n. 22799).2.2.

Sotto il secondo profilo, il motivo indicato con la lettera A) deduce viziodi ultrapetizione.2.2.1.

Afferma il ricorrente che la Corte d'appello di Potenza, avendo violatogli artt. 195 e 196 c.p.c. (v. supra) e avendo «omesso di esaminare, positiva-mente o negativamente, un fatto decisivo per il giudizio (le deduzioni difensivedel Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto modificare l'impianto generale dellaC.T.U. e la quantificazione finale dell'indennità spettante alla ricorrente), […]oggetto di discussione tra le parti» (questo è il motivo di ricorso sub C), hadeterminato «un ammontare spropositato dell'indennità […] pari a complessivi€ 145.624,00, non solo di gran lunga superiore ad € 44.395,43, determinata inPag. 13 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026via provvisoria dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in coerenza con la reale vocazione urbanisticaData pubblicazione 08/05/2026dell'area occupata e delle sue reali dimensioni in termini di superficie, ma, addi-rittura superiore alla somma richiesta dalla stessa ricorrente con il ricorso intro-duttivo, dalla stessa quantificata nella somma complessiva di € 111.241,82,sommando le varie voci del ricorso, in virtù della destinazione urbanistica dellearee occupate dall'[OSCURATO:PERSONA], che la stessa parte ricorrente dichiarava es-sere destinate a parcheggio e a viabilità cittadina e che è stata inspiegabilmenteignorata dalla Corte Territoriale».Secondo il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in conclusione, la Corte d'appello ha riconosciutoa [OSCURATO:PERSONA] «un “quantum” complessivo maggiore di quanto dalla stessarichiesto con il proprio ricorso».2.2.2.

Non si ravvisa il vizio di ultrapetizione.E' vero che a pagina 9 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado lamisura dell'indennità relativa al pregiudizio patrimoniale viene indicata in euro73.065,24 (il C.T.U. ha invece stimato il valore venale della particella interessatain euro 95.650,00), ma ciò l'attrice aveva fatto - riprendendo e rivalutando ivalori stimati da altro C.T.U. per i terreni edificabili (euro 63,22 al mq a giugno2004) con relazione depositata il 19 giugno 2004 nella diversa causa n. 342/2002 R.G., tra le stesse parti, di opposizione alla stima decisa con la sentenza21 aprile 2009 n. 126 della Corte d'appello di Potenza - al solo fine di evidenziarel'erroneo calcolo (euro 30,00 al mq), relativo alla particella per cui è causa e nonconsiderata nel precedente giudizio, operato dal commissario ad acta nominatodal TAR con ordinanza n. 764/2015.

Tanto è vero che nelle conclusioni formulatecol ricorso di [OSCURATO:PERSONA] depositato il 14 luglio 216 quel valore (euro 75,17al mq), e gli altri che sulla base di esso si determinano (pregiudizio non patri-moniale, indennità per occupazione senza titolo), non viene affatto menzionato,mentre al contrario l'opponente chiedeva alla Corte d'appello di «rideterminarein melius l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale […] nonché l'indennità perl'occupazione senza titolo, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001».

Il che diper sé solo esclude che la ricorrente avesse posto un preciso limite quantitativoalla pretesa creditoria fatta valere col ricorso in opposizione alla stima.Pag. 14 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026In questi termini si è espressa anche l'ordinanza impugnata (pag. 3, letteraj), laddove, nell'esporre il contenuto della domanda e dunque le deduzioni dellaricorrente, osserva che secondo l'opponente il valore da applicare alla superficieindebitamente sottratta «non poteva essere inferiore» (cfr. Cass., sez.

I, ord. 6giugno 2019, n. 15414) a euro 75,17 al mq.Peraltro, l'opposizione alla stima ha ad oggetto l'accertamento della giustaindennità ed il giudice non è, quindi, vincolato alle domande delle parti (Cass.,sez.

I, ord. 26 gennaio 2024, n. 2495; Cass., sez.

I, ord. 4 aprile 2023, n. 9227).3.

Col terzo motivo, indicato sotto la lettera C) e formulato in relazione all'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d'Appello di Po-tenza omesso di esaminare le censure alla C.T.U., svolte dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] in sede di trattazione.Il motivo non può essere accolto perché inammissibile.Il ricorrente non ha specificatamente indicato il «fatto decisivo per il giudizio[…] oggetto di discussione tra le parti» che, a suo dire, sarebbe stato trascuratodalla Corte di merito.Inoltre, l'omesso esame di cui al numero 5, dell'art. 360, comma 1, c.p.c.deve riguardare un fatto storico e non argomenti difensivi.Sostiene invece il ricorrente che l'ordinanza impugnata «ha […] omesso diesaminare, positivamente o negativamente, un fatto decisivo per il giudizio (lededuzioni difensive del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto modificare l'im-pianto generale della C.T.U. e la quantificazione finale dell'indennità spettantealla ricorrente), che è stato oggetto di discussione tra le parti», il che equivale aformulare una censura estranea alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.Da qui l'inammissibilità del motivo.4.

Col secondo motivo, indicato sotto la lettera B) e formulato in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., si deduce la nullità dell'ordinanza decisoriaper violazione di norma processuale.Il motivo è inammissibile.Pag. 15 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Il ricorrente non deduce quale sarebbe la causa, la ragione della nullitàData pubblicazione 08/05/2026dell'ordinanza 9 agosto 2022, il che di per sé contrasta con la regola della chia-rezza.Ad ogni modo, se, come pare di potersi desumere da alcuni passaggi delricorso a pagina 11 in tema di ultrapetizione («Anche per tale ragione, la deci-sione impugnata deve ritenersi nulla e va cassata con rinvio») e a pagina 13,dove si ripropone la censura avverso la dichiarazione di parziale inammissibilitàdella nota scritta («La plurima violazione di legge in cui è incorso la Corte …comporta, per l'effetto, la nullità dell'ordinanza decisoria, con conseguente ne-cessità della cassazione della stessa, con rinvio»), viene ipotizzata una nullitàderivata, conseguente all'accoglimento degli altri motivi di ricorso, il rigetto diquei motivi determina comunque l'assorbimento di quello ora in esame.5.

In conclusione, il ricorso va respinto.6.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da di-spositivo, con distrazione in favore del difensore della resistente.7.

Ne consegue il c.d. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano ineuro 6.000,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, di-sponendone la distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difen-sore della resistente dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido MercolinoPag. 16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/20261. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2022 e depositato il 28 dicembre2022, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza 9 agosto 2022, non notificata,con cui la Corte d'appello di Potenza, pronunciando in unico grado su ricorsodepositato il 14 luglio 2016 ex artt. 3 e 29, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e702-bis, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, aveva accolto l'opposi-zione di [OSCURATO:PERSONA] alla stima dell'indennizzo determinato per il Comune invia sostitutiva con delibera 17 giugno 2016 del commissario ad acta nominatodal giudice amministrativo, in sede di acquisizione sanante di una parte del ter-reno censito al foglio 84, particella 1096 ex 891.In una precedente controversia (n. 342/2002 R.G.), avente ad oggetto l'op-posizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la stima dell'indennità di espro-prio e di occupazione effettuata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un più vastocomplesso immobiliare, la Corte d'appello di Potenza, con sentenza 21 aprile2009, n. 126 passata in giudicato, aveva determinato la complessiva indennitàda corrispondere all'opponente senza però considerare nella sua interezza laparticella n. 891 (ora 1096), indennizzata solo per mq. 63 benché interamenteoccupata dal Comune.A definizione del procedimento introdotto col ricorso 14 luglio 2016, l'ordi-nanza qui impugnata, sulla scorta della relazione del C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] il 23 gennaio 2018 e rilevato che la porzione di area occupata e nonancora indennizzata era composta per 475 mq. da terreno edificabile e per 336mq. da terreno non edificabile per un totale di 811 mq., aveva liquidato in favoredella ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di euro 145.624,00, dicui euro 95.650,00 in relazione al valore venale della parte dell'area non ancoraindennizzata, pari a mq. 811 su una superficie complessiva dell'intera particellainteramente occupata misurata in 874 mq.; euro 9.565,00 per il pregiudizio pa-trimoniale; euro 40.409,00 a titolo risarcimento del danno per il periodo di oc-cupazione senza titolo, ex art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;oltre interessi legali dalla data dell'acquisizione a quella del deposito dell'inden-nità presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti; con condanna del Comune soccombenteal pagamento delle spese processuali e del costo della C.T.U.Pag. 2 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026L'ordinanza, affetta da errore materiale, era stata corretta con decreto 15dicembre 2022.Il ricorso è affidato a tre motivi così rubricati:«A) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c., per violazione degli artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c. e per violazionedell'art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione);B) nullità dell'Ordinanza Decisoria ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., perviolazione di norma processuale;C) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione fra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per avere la Corted'Appello di Potenza omesso di esaminare le censure alla C.T.U., svolte dal con-venuto Comune di [OSCURATO:PERSONA] in sede di trattazione».2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, corredato da copiosa docu-mentazione.3. Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, le parti hannodepositato memorie illustrative in vista dell'adunanza in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Seguendo l'ordine espositivo prescelto dal ricorrente, che alle pagine 7 –13 del ricorso illustra argomenti concernenti tutti i motivi senza una netta distin-zione dei temi trattati, è opportuno esaminare in primo luogo il motivo sub A) epoi quello sub C), in quanto il motivo indicato con la lettera B) non presenta unautonomo e specifico contenuto ed è privo di riferimenti alla norma processualeche si assume violata.2. Col primo motivo, indicato sotto la lettera A), si deduce, con riguardoall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione, da unlato, degli artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c. e, dall'altro, dell'art. 112 c.p.c. (viziodi ultrapetizione).A ben vedere, e come emerge chiaramente dall'illustrazione dell'articolatomotivo, il ricorrente prospetta in realtà, sotto due distinti e autonomi profili, viziriconducibili alla categoria dell'error in procedendo (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.), lamentando, da un lato, l'illegittima dichiarazione di inammissibilità (par-Pag. 3 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026ziale) della nota depositata il 24 novembre 2021 in vista dell'udienza a tratta-zione scritta o cartolare – questa la terminologia corrente al tempo dei fatti –del 30 novembre 2021 (v. le pagine 7-10 e 12-13 del ricorso), e, dall'altro, ilvizio di ultrapetizione per avere la Corte d'appello determinato l'indennità spet-tante alla proprietaria del terreno in misura superiore a quanto richiesto conl'atto introduttivo.L'erroneo inquadramento delle doglianze, o erronea sussunzione del vizio,non comporta però, di per sé solo, l'inammissibilità dell'articolato motivo, avutoriguardo al tenore delle ragioni esposte a sostegno del motivo stesso, di cui orasi dirà, e all'invocata nullità dell'ordinanza in relazione alla «plurima violazionedi legge» (pag. 13; v. anche pag. 11) in cui, ad avviso del ricorrente, sarebbeincorsa la Corte d'appello (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931, in partico-lare paragrafo 5 e ss.; da ultimo, fra le altre, Cass., sez. III, ord. 2 maggio 2025,n. 11514; Cass., sez. V, ord. 12 gennaio 2025, n. 759).2.1. Sotto il primo profilo, il motivo in esame attiene allo svolgimento delprocesso secondo la modalità della trattazione scritta, così come regolata dallaspeciale disciplina emergenziale applicabile ratione temporis, peraltro nonespressamente indicata nel ricorso.Occorre dunque richiamare l'art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34,convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, in combinato disposto,per quanto qui rileva, con l'art. 7, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conver-tito con modificazioni dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, a norma del quale «Ledisposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, [...] continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021».Questo è il testo dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 applicabile al casodi specie:«4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la pre-senza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal depositotelematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice co-munica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza chela stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un terminePag. 4 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinquegiorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i suc-cessivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico dinote scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 delcodice di procedura civile».2.1.1. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello è incorsa in violazione di leggeper avere dichiarato, al paragrafo 4 dell'ordinanza impugnata, l'inammissibilitàdella nota scritta depositata dal difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il 24 novembre2021, in vista della trattazione scritta del 30 novembre 2021, «nella parte incui» tale nota risultava «difforme dalle prescrizioni» impartite col decreto delPresidente della Sezione civile 11 novembre 2021, volto a regolare l'udienzacollegiale di precisazione delle conclusioni secondo la modalità, alternativa, dellatrattazione scritta.In effetti, a quanto deduce lo stesso ricorrente e come si legge nell'ordinanzaqui impugnata, il decreto presidenziale 11 novembre 2021 aveva disposto chele note scritte avrebbero dovuto contenere «le sole istanze e conclusioni, dapresentare in forma sintetica, di norma non più di una pagina», mentre la notadepositata dal difensore del Comune di Menfi il 24 novembre 2021 aveva uncontenuto esorbitante rispetto ai limiti fissati col decreto presidenziale. Comeosservato nell'ordinanza impugnata, «[p]er converso, la nota anzidetta va benoltre il contenuto prescritto dal decreto anzidetto, dal momento che contiene unaserie di rilievi rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio, espressi fuori della sededeputata a tal fine, atteso che il consulente di parte ha già fatto le sue osserva-zioni rispetto alla relazione peritale e che all'udienza successiva al deposito dellastessa il difensore del Comune non ha formulato rilievi, né ha chiesto di essereautorizzato a depositare note conclusionali, per cui nel caso di specie si configurauna violazione del contraddittorio, ritualmente eccepita dal difensore della ricor-rente».A quanto emerge dagli atti, dopo la pronuncia del decreto presidenziale 11novembre 2021, il quale in sostanza aveva dato istruzioni alle parti in ordine allemodalità di svolgimento e alla finalità dell'udienza 30 novembre 2021, destinataPag. 5 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026alla precisazione delle conclusioni e all'assunzione della causa in decisione adopera del collegio, l'attrice aveva depositato nota scritta 22 novembre 2021,concludendo come da atto introduttivo; il Comune aveva depositato la notascritta 24 novembre 2021 di oltre tre pagine, nelle quali venivano svolti argo-menti a sostegno del carattere «del tutto incongruo e spropositato» del valorevenale del bene, determinato dal C.T.U. in euro 95.650,00 a fronte del valore dieuro 41.820,90 stimato dal C.T.P. del convenuto, e si chiedeva di disporre «larinnovazione della relazione peritale o in subordine la convocazione del Ctu achiarimenti e/o che il consulente riscontri i rilievi sollevati» oppure, «[i]n viagradata» e nel «caso di riserva a Sentenza», l'assegnazione di un «termine perdeposito di memoria illustrativa»; con nota scritta 29 novembre 2021 l'attriceaveva eccepito l'irritualità della nota di controparte.Secondo il ricorrente, la dichiarazione di parziale inammissibilità della notascritta, motivata dall'ordinanza collegiale nei termini sopra richiamati, è illegit-tima e contra legem, poiché l'udienza demandata alla verifica del deposito dellaC.T.U., inizialmente fissata al 30 aprile 2019, era stata successivamente rinviatad'ufficio dalla Corte d'appello, secondo il proprio calendario, al 15 dicembre 2020e nuovamente rinviata d'ufficio, come disposto dal decreto presidenziale 11 no-vembre 2021, all'udienza a trattazione scritta fissata per il giorno 30 novembre2021, «da ritenersi, quindi, prima udienza utile successiva al deposito dellaC.T.U. per la formulazione di ulteriori osservazioni critiche alla relazione peritaledi stima».Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte d'appello, dichiarando inammissibilela nota scritta 24 novembre 2021 nella parte esorbitante i limiti fissati col decreto11 novembre 2021, abbia trascurato di esaminare «le osservazioni critiche allaC.T.U.» svolte dal Comune, le quali, «sebbene già formulate nell'ambito del sub-procedimento in sede di redazione della perizia, erano state, in quanto deduzionidifensive della parte, ritualmente depositate dal […] difensore alla prima udienzautile e successiva al deposito della relazione peritale, quando, cioè, era ancorapossibile per il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 196 c.p.c., riconvocare ilconsulente per eventuali chiarimenti e/o per disporre un supplemento delle in-dagini peritali, e, ciò, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio». Al con-Pag. 6 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026trario, secondo il ricorrente la Corte d'appello «avrebbe dovuto […] esaminare leosservazioni critiche difensive mosse alla relazione peritale del C.T.U. ed offrireuna motivazione concreta delle ragioni di non condivisione delle stesse, piuttostoche limitarsi a dichiararne l'inammissibilità ed a fare proprie le decisioni del pe-rito, senza adeguata valutazione di merito, positiva o negativa, dei rilievi giuridiciprospettati dalla difesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie deduzioni difensive».Deduce altresì il ricorrente che anche la richiesta, contenuta nella nota scritta24 novembre 2021 di concessione di un termine per il deposito di memoria illu-strativa era stata «del tutto ignorata».In sostanza, il ricorrente lamenta la compressione del diritto di difesa (cosìa pag. 13 del ricorso).2.1.2. Va premesso che il richiamo agli artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c. nonè coerente con la doglianza quale illustrata nel ricorso (pagine 7-10, 12-13),essendo oltretutto pacifico che nella relazione finale depositata il 23 gennaio2018 il C.T.U. aveva riportato le osservazioni critiche del C.T.P. del Comune diMelfi (allegato 13, doc. 5 prodotto dalla resistente), dandovi puntuale risposta(allegato 14, doc. 6 prodotto dalla resistente).Inoltre, nello stesso ricorso si legge che «nelle note scritte di udienza, ladifesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA] richiamava specificamente le deduzioni di cui allapropria memoria di costituzione, con le eccezioni ivi formulate, ma, soprattutto,rimarcava nuovamente che l'intera p.lla 1096 era stata, di fatto, da tempo im-memorabile destinata a viabilità di uso pubblico e che era gravata da varie ser-vitù di passaggio; contestava decisamente la vocazione edificatoria dell'area me-desima ed, inoltre, eccepiva che il C.T.U. aveva adottato, nel calcolo della riva-lutazione del capitale, un parametro teorico, proveniente da una fonte non uffi-ciale, né unica e, quindi, discrezionale e che lo stesso aveva, altresì, applicatoun saggio desunto in maniera acritica da una tabella di un sito nazionale, senzanessuna garanzia di attendibilità o accuratezza circa i dati pubblicati, con conse-guente anomala incidenza sulla quantificazione finale dell'indennità da corrispon-dersi alla ricorrente-opponente. Senza trascurare, infine, che la difesa del Co-mune di [OSCURATO:PERSONA], nelle medesime note scritte d'udienza, aveva anche chiesto laconcessione di un termine per il deposito di memoria illustrativa, anche questaPag. 7 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026del tutto ignorata. [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitata ad affermare, nellapropria motivazione, che “non c'è ragione per disattendere la stima in oggetto,in quanto frutto di un'analisi critica ed esaustiva, condotta applicando criteri tec-nicamente corretti. Il c.t.u., inoltre, ha risposto alle obiezioni ed ai rilievi formu-lati dal consulente del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ing. Moscaritolo, ribadendo le conside-razioni espresse sia con riferimento alla correttezza delle misurazioni effettuateed alla difformità tra la superficie reale e quella catastale, sia con riguardo alladestinazione urbanistica, concernente la parziale vocazione edificatoria dellazona”, eludendo, perciò, come già detto, qualsiasi motivazione in ordine allededuzioni difensive della difesa dell'Ente, avendone dichiarato l'inammissibilità».2.1.3. Il motivo di ricorso, sotto il profilo ora in esame (erronea dichiarazionedi inammissibilità parziale della nota scritta), non può essere accolto.2.1.3.1. Esso è, per un verso, inammissibile, poiché il Comune lamenta laviolazione di norme (artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c.) inconferenti con la sostanzadella censura, senza neppure spiegare puntualmente in cosa sarebbe consistital'affermata violazione di quelle norme e senza menzionare l'art. 221, comma 4,d.l. n. 34/2020, con ciò eludendo quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c.Né il Comune specifica, come richiesto invece dall'art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., quali nuove deduzioni difensive, quali nuove osservazioni critiche e qualinuove argomentazioni, non meramente riproduttive di quanto già esposto daldifensore nei precedenti scritti o dei rilievi critici già formulati dal C.T.P., sareb-bero state contenute nella parte di nota scritta dichiarata inammissibile e tali daindurre il collegio, se prese in esame, a una diversa decisione o alla riconvoca-zione del C.T.U. per chiarimenti o a disporre una rinnovazione della consulenza;tanto più che nello stesso ricorso (pag. 9), come osservato supra al paragrafo2.1.2., da un lato, si riconosce che le osservazioni critiche alla C.T.U. riportatenella nota scritta 24 novembre 2021 erano già state formulate dal C.T.P. e chela nota richiamava le deduzioni di cui alla memoria di costituzione del Comune e«rimarcava nuovamente» rilievi (già svolti dal C.T.P. con nota 8 gennaio 2018:si veda l'allegato 13 alla C.T.U.) in ordine alla destinazione dell'area, da tempoimmemorabile, a viabilità di uso pubblico e alla vocazione edificatoria, ma,Pag. 8 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026dall'altro, non si spiega quale diverso criterio avrebbe dovuto essere impiegatoper il calcolo della rivalutazione del capitale.2.1.3.2. Per un altro verso, il motivo è infondato.Lo stesso ricorrente osserva che «l'udienza demandata alla verifica del de-posito della C.T.U. era stata inizialmente fissata al 30/04/2019 e, successiva-mente, rinviata d'ufficio dalla Corte d'Appello di Potenza, secondo il proprio ca-lendario, alla successiva udienza del 15/12/2020 ed, ancora una volta, rinviatad'ufficio […]».Peraltro, dalla documentazione acquisita (v. in particolare il verbale 30 aprile2019 redatto dal cancelliere e sottoscritto dal presidente, prodotto sia dal ricor-rente, doc. 8, che dalla resistente, doc. 7) emerge con chiarezza che l'udienzaper l'esame della relazione del C.T.U. fissata per il giorno 30 gennaio 2018 (comeda verbale 20 giugno 2017, doc. 6 prodotto dal ricorrente) era stata rinviata al30 aprile 2019 con provvedimento 26 gennaio 2018 della Presidente della Corted'appello in ragione dell'impegno dei magistrati nelle attività correlate al depo-sito delle liste elettorali (doc. 7 prodotto dal ricorrente); che la prima udienzasuccessiva al deposito della C.T.U. si era effettivamente tenuta il 30 aprile 2019;che a tale udienza, svoltasi in presenza davanti al collegio, era comparso il solodifensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva formulato alcuna istanza odeduzione; che, in mancanza di particolari attività difensive e – per quanto quirileva – di istanze o osservazioni critiche alla C.T.U. da parte del difensore delComune, all'udienza 30 aprile 2019 il collegio si era limitato a disporre un rinvioal 15 dicembre 2020 «secondo programma di gestione» (con decreto 27 novem-bre 2020 la causa sarà rinviata d'ufficio al 30 novembre 2021, doc. 9 prodottodal ricorrente).Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'udienza 30 no-vembre 2021, svoltasi secondo la modalità della trattazione scritta in conformitàalle disposizioni emergenziali applicabili ratione temporis, non era stata la primaudienza utile successiva al deposito della C.T.U. ma, come si legge nell'ordinanzadecisoria 9 agosto 2022 qui impugnata e come già chiarito col decreto presiden-ziale 11 novembre 2021 menzionato nello stesso ricorso del Comune, era desti-nata alla precisazione delle conclusioni in vista del passaggio in decisione.Pag. 9 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026A tal proposito, si richiama il «verbale della udienza a trattazione scritta 30novembre 2021» (n. cronol. 3625/2021, doc. 8 prodotto dalla resistente), dalquale risulta che «la Corte, riunita in camera di consiglio telematica», rilevatoche col decreto 11 novembre 2021 era stata disposta la trattazione scritta e vistele note scritte depositate dai difensori, aveva assegnato la causa in decisione.Si riportano, infine, gli ultimi periodi contenuti nel paragrafo 3 dell'ordinanzaimpugnata:«Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data11.11.2021 il Presidente del collegio disponeva la trattazione scritta dei proce-dimenti civili già fissati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 30.11.2021, la Corte disponeva l'assegnazione della causa in deci-sione».Pertanto, dopo il deposito della relazione dell'ing. Arcieri (23 gennaio 2018)e sino all'udienza 30 aprile 2019 svoltasi in presenza, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbepotuto muovere contestazioni e nuovi rilievi critici rispetto alla C.T.U. (cfr., conriguardo al giudizio di opposizione alla stima, Cass., sez. I, ord. 18 settembre2024, n. 25109), ma ciò non è avvenuto.Né risulta che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], una volta ricevuta la comunicazione deldecreto 11 novembre 2021 che disponeva la trattazione scritta, abbia presentato«istanza di trattazione orale», come possibile ai sensi dell'art. 221, comma 4,d.l. n. 34/2020.In definitiva, la censura incentrata sull'asserita compressione del diritto didifesa alla prima udienza utile successiva al deposito della relazione del C.T.U. èsprovvista di base fattuale.E ancora: la nota scritta depositata dal Comune differiva effettivamente dalloschema delineato dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, poiché non conteneva«le sole istanze e conclusioni». E' vero che la trattazione scritta, modalità resi-duale, non può precludere alle parti l'esercizio dei diritti ad esse spettanti nelcaso ordinario di svolgimento dell'udienza in presenza (cfr. Cass., sez. I, 15aprile 2025, n. 9882), ma nella specie la c.d. udienza cartolare, sul presuppostodell'avvenuto esaurimento dell'istruzione e del mancato svolgimento di rilievicritici nei confronti della C.T.U. all'udienza immediatamente successiva al depo-Pag. 10 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026sito della relazione, era stata destinata alla sola precisazione delle conclusioni invista del passaggio in decisione.Inoltre, il comma 5 dell'art. 702-ter c.p.c., allora applicabile ratione tempo-ris, in coerenza con le esigenze di speditezza e semplificazione del rito e del suocarattere deformalizzato, lasciava alla discrezionalità del giudice la scelta sul«modo [….] più opportuno» col quale procedere agli atti di istruzione e prescri-veva solo che la decisione fosse assunta «con ordinanza», dunque una voltasentite le parti, senza delineare con precisione i tratti della fase decisoria (v.invece la diversa formulazione dell'art. 281-terdecies c.p.c. relativo alla deci-sione nel procedimento semplificato di cognizione, introdotto dalla c.d. riformaCartabia).Infine, nessuna delle parti aveva chiesto la fissazione dell'udienza per di-scussione orale (Cass., sez. lav., ord. 8 gennaio 2024, n. 594), da svolgersieventualmente in videoconferenza, ossia da remoto.Peraltro, nessuna doglianza è stata sollevata dal ricorrente con specifico ri-guardo ai tempi e alle modalità del passaggio della causa in decisione all'esitodell'udienza sostituita dal deposito di note scritte (Cass., sez. III, 4 marzo 2025,n. 5721; v., con riferimento all'art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020 e al processotributario, Cass., sez. V, 23 luglio 2024, n. 20420).Il ricorrente, infatti, individua la «palese […] violazione di legge in cui è in-corsa la Corte d'Appello di Potenza» solo e soltanto nell'aver dichiarato inam-missibile la nota di trattazione scritta, tempestivamente depositata dal Comune,«poiché, a suo dire [a dire della Corte d'appello, n.d.r.], difforme delle prescri-zioni contenute nel decreto emesso dal Presidente della sezione civile, laddovesi prescriveva che le note difensive avrebbero dovuto “contenere le sole istanzee conclusioni, da presentare in forma sintetica, di norma non più di una pagina”,dimenticando che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentava, come già detto, laprima udienza successiva utile a formulare rilievi critici alla relazione peritale,così comprimendo il diritto di difesa delle parti. Né può accettarsi l'ulteriore as-sunto della medesima Corte d'Appello, secondo la quale, con il deposito dellenote scritte, contenenti i rilievi difensivi avverso la relazione peritale, si sarebbeconfigurata una violazione del contraddittorio, sia perché la controparte ha avutoPag. 11 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026modo di conoscere il contenuto delle note depositate ed, infatti, le ha contestate;sia perché, ove ritenuto necessario controdedurre più compiutamente avversole stesse, essa avrebbe potuto chiedere la fissazione di una nuova udienza a talescopo, ovvero la concessione di un termine per controdedurre, anche eventual-mente con il deposito di note difensive, come invocato, ma invano, anche dalladifesa del Comune di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 13 del ricorso).Ad ogni modo, vertendosi in ipotesi di rito sommario di cognizione, regolatodalla disciplina applicabile ratione temporis, non entravano in gioco le disposi-zioni relative al deposito di comparse conclusionali e repliche, operanti solo nelprocesso ordinario di cognizione. Inconferente, dunque, è il richiamo del ricor-rente (pagine 11-12 del ricorso) a Cass., sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624,paragrafo 15, ove si osserva che «deve ammettersi, anche per la prima volta insede di comparsa conclusionale, la possibilità di svolgere critiche al contenutodella consulenza tecnica d'ufficio, poiché, trattandosi di mere difese, esse nonincontrano alcuna particolare preclusione» (v. altresì Cass., sez. V, ord. 17 di-cembre 2024, n. 32965; Cass., sez. lav., ord. 8 settembre 2020, n. 18657).Né il collegio era tenuto, all'esito dell'udienza svoltasi a trattazione scrittasecondo la speciale disciplina dell'emergenza epidemiologica e fissata per la pre-cisazione delle conclusioni e il passaggio della causa in decisione, a concedereun altro termine per ulteriore memoria difensiva, non essendo ciò imposto dalloart. 702-ter, comma 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.Lo stesso ricorrente osserva che «nel caso del giudizio di che trattasi, si vertein materia trattata con il rito sommario di cognizione, nel quale non è tecnica-mente e processualmente prevista la redazione di una comparsa conclusionale,per cui l'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione peritaleda parte del c.t.u. rappresentava, processualmente, l'ultima possibilità per leparti di sottoporre al [OSCURATO:PERSONA], in termini di deduzioni difensive, os-servazioni e deduzioni, finalizzate ad una eventuale modifica dell'impostazionegenerale della relazione di stima e delle conclusioni peritali o anche alla rinno-vazione della stessa c.t.u., proprio in funzione delle deduzioni difensive sottopo-ste all'attenzione del giudicante» (pag. 12 del ricorso).Pag. 12 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026Si tratta di osservazione in sé condivisibile ma che non si attaglia al caso dispecie, proprio perché l'udienza immediatamente successiva al deposito dellarelazione del C.T.U. si era già svolta in presenza davanti al collegio il 30 aprile2019 e allora il Comune non aveva formulato alcuna deduzione difensiva oistanza.Né può dirsi, come fa invece il ricorrente nella memoria illustrativa, chequella del 30 aprile 2019 «fu una mera udienza di rinvio d'ufficio, e non certouna udienza di trattazione» e che «peraltro, non ci fu neanche il contraddittorio,non risultando presente il difensore della controparte». Mentre l'assenza del di-fensore dell'attrice è un dato irrilevante e non tale da incidere sulle prerogativedella difesa del convenuto, il fatto che all'esito dell'udienza del 30 aprile 2019 ilcollegio, ritenuta implicitamente esaurita l'istruttoria a fronte del silenzio delleparti, abbia rinviato la causa al 15 dicembre 2020 secondo il programma di de-finizione dei processi pendenti, senza assumere altri provvedimenti, è la conse-guenza della condotta processuale delle parti e in special modo del convenuto,che nessuna richiesta o contestazione aveva formulato in udienza.Resta il fatto che l'ordinanza qui impugnata ha esaminato, ma non ha ac-colto, le critiche rivolte dal Comune alla C.T.U. e che spetta alla discrezionalitàdel giudice di merito valutare se chiamare il consulente a chiarimenti o disporreuna rinnovazione della C.T.U. (Cass., sez. II, ord. 20 agosto 2019, n. 21525;Cass., sez. VI-lav., ord. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass., sez. III, 29 settembre2017, n. 22799).2.2. Sotto il secondo profilo, il motivo indicato con la lettera A) deduce viziodi ultrapetizione.2.2.1. Afferma il ricorrente che la Corte d'appello di Potenza, avendo violatogli artt. 195 e 196 c.p.c. (v. supra) e avendo «omesso di esaminare, positiva-mente o negativamente, un fatto decisivo per il giudizio (le deduzioni difensivedel Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto modificare l'impianto generale dellaC.T.U. e la quantificazione finale dell'indennità spettante alla ricorrente), […]oggetto di discussione tra le parti» (questo è il motivo di ricorso sub C), hadeterminato «un ammontare spropositato dell'indennità […] pari a complessivi€ 145.624,00, non solo di gran lunga superiore ad € 44.395,43, determinata inPag. 13 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026via provvisoria dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in coerenza con la reale vocazione urbanisticaData pubblicazione 08/05/2026dell'area occupata e delle sue reali dimensioni in termini di superficie, ma, addi-rittura superiore alla somma richiesta dalla stessa ricorrente con il ricorso intro-duttivo, dalla stessa quantificata nella somma complessiva di € 111.241,82,sommando le varie voci del ricorso, in virtù della destinazione urbanistica dellearee occupate dall'[OSCURATO:PERSONA], che la stessa parte ricorrente dichiarava es-sere destinate a parcheggio e a viabilità cittadina e che è stata inspiegabilmenteignorata dalla Corte Territoriale».Secondo il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in conclusione, la Corte d'appello ha riconosciutoa [OSCURATO:PERSONA] «un “quantum” complessivo maggiore di quanto dalla stessarichiesto con il proprio ricorso».2.2.2. Non si ravvisa il vizio di ultrapetizione.E' vero che a pagina 9 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado lamisura dell'indennità relativa al pregiudizio patrimoniale viene indicata in euro73.065,24 (il C.T.U. ha invece stimato il valore venale della particella interessatain euro 95.650,00), ma ciò l'attrice aveva fatto - riprendendo e rivalutando ivalori stimati da altro C.T.U. per i terreni edificabili (euro 63,22 al mq a giugno2004) con relazione depositata il 19 giugno 2004 nella diversa causa n. 342/2002 R.G., tra le stesse parti, di opposizione alla stima decisa con la sentenza21 aprile 2009 n. 126 della Corte d'appello di Potenza - al solo fine di evidenziarel'erroneo calcolo (euro 30,00 al mq), relativo alla particella per cui è causa e nonconsiderata nel precedente giudizio, operato dal commissario ad acta nominatodal TAR con ordinanza n. 764/2015. Tanto è vero che nelle conclusioni formulatecol ricorso di [OSCURATO:PERSONA] depositato il 14 luglio 216 quel valore (euro 75,17al mq), e gli altri che sulla base di esso si determinano (pregiudizio non patri-moniale, indennità per occupazione senza titolo), non viene affatto menzionato,mentre al contrario l'opponente chiedeva alla Corte d'appello di «rideterminarein melius l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale […] nonché l'indennità perl'occupazione senza titolo, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001». Il che diper sé solo esclude che la ricorrente avesse posto un preciso limite quantitativoalla pretesa creditoria fatta valere col ricorso in opposizione alla stima.Pag. 14 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Data pubblicazione 08/05/2026In questi termini si è espressa anche l'ordinanza impugnata (pag. 3, letteraj), laddove, nell'esporre il contenuto della domanda e dunque le deduzioni dellaricorrente, osserva che secondo l'opponente il valore da applicare alla superficieindebitamente sottratta «non poteva essere inferiore» (cfr. Cass., sez. I, ord. 6giugno 2019, n. 15414) a euro 75,17 al mq.Peraltro, l'opposizione alla stima ha ad oggetto l'accertamento della giustaindennità ed il giudice non è, quindi, vincolato alle domande delle parti (Cass.,sez. I, ord. 26 gennaio 2024, n. 2495; Cass., sez. I, ord. 4 aprile 2023, n. 9227).3. Col terzo motivo, indicato sotto la lettera C) e formulato in relazione all'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d'Appello di Po-tenza omesso di esaminare le censure alla C.T.U., svolte dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] in sede di trattazione.Il motivo non può essere accolto perché inammissibile.Il ricorrente non ha specificatamente indicato il «fatto decisivo per il giudizio[…] oggetto di discussione tra le parti» che, a suo dire, sarebbe stato trascuratodalla Corte di merito.Inoltre, l'omesso esame di cui al numero 5, dell'art. 360, comma 1, c.p.c.deve riguardare un fatto storico e non argomenti difensivi.Sostiene invece il ricorrente che l'ordinanza impugnata «ha […] omesso diesaminare, positivamente o negativamente, un fatto decisivo per il giudizio (lededuzioni difensive del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto modificare l'im-pianto generale della C.T.U. e la quantificazione finale dell'indennità spettantealla ricorrente), che è stato oggetto di discussione tra le parti», il che equivale aformulare una censura estranea alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.Da qui l'inammissibilità del motivo.4. Col secondo motivo, indicato sotto la lettera B) e formulato in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., si deduce la nullità dell'ordinanza decisoriaper violazione di norma processuale.Il motivo è inammissibile.Pag. 15 di 16Numero registro generale 30367/2022Numero sezionale 4100/2025Numero di raccolta generale 13343/2026Il ricorrente non deduce quale sarebbe la causa, la ragione della nullitàData pubblicazione 08/05/2026dell'ordinanza 9 agosto 2022, il che di per sé contrasta con la regola della chia-rezza.Ad ogni modo, se, come pare di potersi desumere da alcuni passaggi delricorso a pagina 11 in tema di ultrapetizione («Anche per tale ragione, la deci-sione impugnata deve ritenersi nulla e va cassata con rinvio») e a pagina 13,dove si ripropone la censura avverso la dichiarazione di parziale inammissibilitàdella nota scritta («La plurima violazione di legge in cui è incorso la Corte …comporta, per l'effetto, la nullità dell'ordinanza decisoria, con conseguente ne-cessità della cassazione della stessa, con rinvio»), viene ipotizzata una nullitàderivata, conseguente all'accoglimento degli altri motivi di ricorso, il rigetto diquei motivi determina comunque l'assorbimento di quello ora in esame.5. In conclusione, il ricorso va respinto.6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da di-spositivo, con distrazione in favore del difensore della resistente.7. Ne consegue il c.d. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano ineuro 6.000,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfet-tario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, di-sponendone la distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difen-sore della resistente dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido MercolinoPag. 16 di 16
Sentenza Cassazione n. 13343/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris