CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di FoggiaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 18 dicembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Foggia, decidendo a seguito di richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, in relazione alla detenzione domiciliare sostitutiva disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 21 febbraio 2023, irrevocabile il 4 giugno 2024, ha ordinato l'esecuzione della sanzione indicando le modalità e le prescrizioni, disponendo la riduzione nella misura di giorni novanta e la comunicazione "alla Procura competente per l'aggiornamento del fine pena". 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari articolando un motivo con il quale lamenta l'abnormità dell'atto per violazione di legge. In conseguenza dell'attivazione del procedimento di cui all'art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, il Magistrato di sorveglianza ha individuato le modalità esecutive della pena sostitutiva. A seguito dell'attivazione di detto procedimento la competenza ad effettuare il calcolo del fine pena spetta al medesimo Magistrato di sorveglianza e non ad altri, secondo quanto previsto dall'art. 68 della citata legge. Nel disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'aggiornamento del fine pena, il Magistrato di sorveglianza ha determinato una indebita regressione del procedimento causandone la stasi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Il Procuratore generale si duole del passaggio contenuto nel provvedimento impugnato con il quale il Magistrato di sorveglianza ha disposto una sorta di regressione del procedimento imponendo al pubblico ministero un'attività (quella dell'aggiornamento e dell'annotazione del fine pena) che alcuna norma pone a carico dello stesso. 2In fattispecie sostanzialmente analoghe a quella oggetto del presente procedimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, qui condiviso, in base al quale «il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito le prescrizioni che dovrà osservare il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché emetta l'ordine di esecuzione e lo annoti, insieme al fine pena, sullo stato di esecuzione, è affetto da abnormità funzionale, posto che ogni competenza della fase esecutiva delle pene sostitutive, salvo il lavoro di pubblica utilità, è affidata al magistrato di sorveglianza, sicché onerare un diverso organo giudiziario del compimento di attività e dell'emissione di atti non previsti dall'ordinamento ed estranei alle sue competenze determina una stasi, non altrimenti superabile, della fase procedimentale dell'esecuzione della pena" (Sez. 1, n. 21586 del 11/03/2025, Rv. 288265 - 01). In termini, essendo ispirata al medesimo principio generale, anche l'altra affermazione secondo cui «il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile» (Sez. 1, n. 10781 del 15/01/2025, Pmt, Rv. 287690 - 01). 2.1. Come già segnalato nei precedenti richiamati, il sistema delle pene sostitutive, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 individua la competenza esclusiva del Magistrato di sorveglianza sulla loro esecuzione, con la sola eccezione del lavoro di pubblica utilità. In particolare, in conformità a quanto già segnalato nei precedenti arresti (qui condivisi), l'art. 661, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal citato d.lgs., prevede che, quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, «il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689». Tale disposizione, a sua volta, stabilisce che il pubblico ministero trasmette la sentenza che dispone una delle predette pene sostitutive al magistrato di sorveglianza, e questi «procede a norma dell'art. 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale», emettendo, senza formalità, l'ordinanza di conferma o modifica delle modalità esecutive e delle prescrizioni della pena. 3L'ordinanza «è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato», o in mancanza all'Arma dei Carabinieri, nonché all'UEPE. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, dal momento che l'organo di polizia, «appena ricevuta l'ordinanza», ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni e di presentarsi immediatamente all'UEPE, adottando le ulteriori misure indicate dalla norma. La disposizione assegna al magistrato di sorveglianza ogni competenza sull'esecuzione delle pene sostitutive della semidetenzione e della detenzione domiciliare, perché la loro esecuzione inizia con la consegna al condannato dell'ordinanza emessa dal magistrato stesso, senza che sia prevista l'emissione di alcun ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero al quale spetta la sola iniziativa della esecuzione della sentenza di condanna; iniziativa limitata alla trasmissione del provvedimento al magistrato di sorveglianza, dopo la sua i rrevoca bil ità. 2.2. La competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza nella esecuzione delle predette pene sostitutive è confermata dalle norme contenute agli artt. 64, 66 e 68 legge n. 689 del 1981 in punto di provvedimento di modifica, revoca e sospensione che sono adottati dal magistrato di sorveglianza a prescindere da iniziative o coinvolgimento del pubblico ministero. Pertanto, come evidenziato nei precedenti sopra menzionati «l'intero sistema dell'esecuzione delle predette sanzioni sostitutive e del controllo sull'adempimento delle loro prescrizioni esclude (...) l'intervento del pubblico ministero, al quale non è attribuito alcun potere di iniziativa né di segnalazione di eventuali violazioni, e neppure alcun coinvolgimento mediante la richiesta di pareri preventivi». (Sez. 1, n. 21586 del 2025 cit.). 3. Quanto alla postulata abnormità del provvedimento impugnato, va operata qualche precisazione. È necessario evidenziare, preliminarmente, che la categoria del provvedimento abnorme descrive la presenza di anomalie genetiche o funzionali a tal punto radicali da non potere essere classificato nello schema tipico normativo o tali da renderli incompatibili con la legge processuale. Sul punto si sono reiteratamente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 4217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Giova, in particolare, richiamare quanto affermato da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590 - 01 in punto di delimitazione della nozione di atto abnorme che, secondo l'arresto, integra una sostanziale deviazione della funzione giurisdizionale in conseguenza dell'adozione di provvedimenti estranei all'ordinamento per struttura e funzione, con conseguente determinazione di una condizione di inelinninabile stallo processuale. Nella pronuncia è stata evidenziata l'esigenza di «limitare (...) l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile (...) nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice». Sez. U, n. 37502 del 2022, Scarlini, cit. ha, inoltre, evidenziato come l'esigenza di introdurre la categoria dell'abnormità sia correlata a quella di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di «scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione» (pagg. 8 e 9). Ha inoltre, aggiunto, richiamando le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza Toni, che occorre prendere le mosse da un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, escludendo che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili, evidenziando, infine, il limite logico rappresentato dai vizi innocui in caso di sopravvenuta irrilevanza dell'anomalia, in quanto sia stato esercitato un 5potere non spettante, che tuttavia non abbia determinato alcuna anomalia in ragione di attività propulsive legittime. Più di recente, Sez. U, n. 42603 del 2023, [OSCURATO:PERSONA], cit., ha ulteriormente precisato che «Abnormità strutturale e abnormità funzionale si saldano (...) all'interno di un fenomeno unitario incentrato sulla carenza di potere provvedimentale, e però la distinzione tra le due figure persiste e non giustifica la trasposizione nell'una sottocategoria di precisazioni e aggiustamenti calibrati sulla specificità dell'altra. Va, infatti, chiarito che l'abnormità funzionale apre ad una indagine sull'atto che si giustifica se non si sia già in grado di cogliere i caratteri della abnormità strutturale per carenza di potere in astratto o anche solo in concreto quando il potere è esercitato in assenza delle condizioni legislativamente poste. Di fronte ad un provvedimento che causi la stasi processuale, se non si è in grado di individuare le specifiche ragioni normative di un difetto di potere, occorre interrogarsi, facendo leva proprio sul carattere eccezionale dell'istituto, per verificare, prima di fare ricorso all'impugnazione per abnormità, se il sistema accordi altri rimedi. E se tali rimedi sono possibili, ciò significa che l'ordinamento, pur non regolando la modalità espressiva del potere il cui esercizio ha dato luogo alla stasi, non la disconosce, tanto da aver in sé gli strumenti per fronteggiarla. Quando, di contro, non si rinvengono altre vie per porre rimedio all'esercizio di un potere non regolato, neanche implicitamente, dal sistema, perché se il pubblico ministero desse impulso al processo incorrerebbe in un atto nullo, non può che configurarsi l'abnormità di tipo funzionale che, in fondo, é essa stessa rivelatrice di un difetto di potere in capo al giudice che ha emesso l'atto, perché quell'atto, seppure riconducibile in astratto ad una previsione di legge, nella concretezza della singola vicenda si rivela radicalmente incompatibile con la progressione processuale e quindi con la destinazione funzionale che gli è propria». 4. Da quanto esposto, deriva che il provvedimento impugnato, nella parte in cui impone al pubblico ministero di determinare esattamente il fine pena, individua un adempimento estraneo alle attribuzioni dell'organo che ne è destinatario. Esso, pertanto, si connota per abnormità strutturale (nel senso fatto proprio dal massimo organo nomofilattico) in quanto emesso in carenza del relativo potere. Inoltre, si atteggia in termini di abnormità anche funzionale, tenuto conto del fatto che determina una condizione di stasi insuperabile imponendo al pubblico ministero il compimento di un'attività che esula dalle sue attribuzioni. In tal senso, si richiama la conforme ricostruzione operata da Sez. 1, n. 26433 del 25/03/2025, Sacco, n.rin. 65. Alla luce di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Foggia per nuovo esame della richiesta del Procuratore generale di Bari di determinazione dell'attuazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in seguito a sentenza della Corte di appello di Bari del 21 febbraio 2023, definitiva il 4 giugno 2024. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]~ [OSCURATO:PERSONA]] NARIO aUDIZiAxiu Dou ssa C 7