CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 02010/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4780/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1040/2016 depositata il 02/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2006spedito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un terreno, in parte edificabile, del quale il Comune aveva disconosciuto la natura di pertinenza. Il ricorso è stato respinto in primo grado ed il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto, con sentenza n. 1040/4/16, depositata il 2/8/2016, ritenendo la natura pertinenziale del terreno,l’autonoma tassabilità del bene ed annullando l’avviso impugnato. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. Successivamente la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dal contribuente, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra il Possio ed il [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata trattata all'udienza camerale del 9 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di circostanze fattuali decisive escludenti la dedotta pertinenzialità del terreno. Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 817 cod. civ. e 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per non aver dato rilievo la CTR al fatto che il terreno non risponde ad una stabile ed oggettiva funzione servente dell’edificio principale ed ha una propria ed autonoma potenzialità edificatoria. Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 100 cod. proc. civ.,817 cod. civ. e 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per non aver dato rilievo la CTRalla mancata comunicazione nelle dichiarazioni ICI alla natura pertinenziale del terreno di cui al F. 9 n. 191. Con il quarto motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.,per non aver esaminato la CTR la circostanza, riportata nella motivazione dell’avviso impugnato,che il valore del terreno è stato determinat o con i criteri di cui all’art. 5,comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giu