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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 30316/2026

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di Foggiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria conclusiva della difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Foggia, in funzionedi giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dall’odierno ricorrente,avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza del Tribunale di Foggia del 7 marzo 2018, confermata dallaCorte di appello di Bari con sentenza del 26 novembre 2019, irrevocabile il7.11.2020, relativa a due delitti di evasione commessi in Foggia rispettivamenteil 13.8.2017 e il 18.8.2017;2) sentenza del Tribunale di Foggia del 9 aprile 2018, confermata dalla Cortedi appello di Bari con sentenza del 3 giugno 2022, irrevocabile il 22.11.2022avente ad oggetto il delitto di evasione commesso in Foggia il 24.8.2017;3) sentenza del Tribunale di Foggia del 21 settembre 2017, confermata dallaCorte di appello di Bari con sentenza del 12 giugno 2019, irrevocabile il16.10.2019, relativa ad un delitto di evasione commesso in Foggia il 3.9.2017.Richiamati i principi giurisprudenziali applicabili e richiamata l’ordinanza del14 aprile 2025 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reatioggetto delle prime due sentenze, osservava che la natura del delitto dievasione mal si conciliava con l’idea di un disegno criminoso unitario, in assenzadi un concreto elemento che accumunasse le fattispecie; che non era stato néallegato né provato un movente comune che potesse costituire un elemento asupporto della dedotta ideazione unitaria; che la contiguità temporale costituivaun elemento che necessitava di essere corroborato da altri elementi di supporto,nel caso di specie assenti.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentesulla base di un unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. e) per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché pererronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.

Censura la decisione per avere, conmotivazione apparente e contraria ai principi giurisprudenziali in ordine agli indicisintomatici di una ideazione unitaria, escluso la possibilità di ravvisare unaunicità di disegno criminoso tra le fattispecie di reato di evasione, nonostante lestesse siano state commesse a pochi giorni di distanza l’una dall’altra (ovvero il13, il 18 e il 24 agosto 2017 e il 3.9.2017) e con le medesime modalità enonostante con ordinanza del Tribunale di Foggia del 14 aprile 2025, sia stato giàriconosciuto il vincolo della continuazione tra i primi tre episodi.

Conclude,pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.4.

La difesa del ricorrente ha depositato nota con la quale ha rinnovato larichiesta di annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Foggia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Deve preliminarmente osservarsi che, ai fini delriconoscimento del vincolo della continuazione, i singoli reati devonopresentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia purea grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberatenelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni dellavolontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione,sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegnocriminoso.

La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevoledi un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacitàa delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di unsingolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate -investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriorialla condotta.

Gli elementi indicatori del vincolo della continuazionesono stati individuati in plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez.

U,n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nella omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nellesingole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità enelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Launicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condottecriminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredei reati.Inoltre, con costanti pronunce, questa Corte ha affermato che ilgiudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non puòtrascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini dellaritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso ditempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggettodella domanda sottoposta al suo esame.

Di conseguenza, qualora nonritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcunireati, maturati in un contesto di prossimità temporale e dimedesimezza spaziale, il giudice è tenuto a motivare la decisione didisattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione alcomplessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti daiprovvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01).

Detto principio è stato esteso,dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione giàcompiuta in sede di esecuzione.

Invero, si è sostenuto che il giudicedell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, una precedente valutazione, già operata in fase diesecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essaprescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche esignificative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta nonpossono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227).3.

Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non ha fattocorretta applicazione di tali principi.Infatti, pur avendo espressamente richiamato l’ordinanza del 14aprile 2025 del Giudice dell’esecuzione, la quale ha riconosciuto ilvincolo della continuazione tra i reati oggetto delle prime duesentenze, commessi nel medesimo contesto spaziale e temporale diquelli oggetto della terza sentenza, ha omesso di confrontarsi con gliargomenti che, in quella sede avevano consentito di riconoscere ilbeneficio e non ha enunciato le specifiche ragioni che impedivano diricondurre anche il reato oggetto della sentenza del 21 settembre2017, irrevocabile il 16.102019 al medesimo disegno criminoso.Si deve, infatti, rilevare che il reato oggetto dell’istanza (ovveroquello della sentenza di cui al punto 3), della medesima natura diquelli oggetto delle sentenze sub 1) e 2), è stato commesso a pochigiorni di distanza da quelli rispetto ai quali la continuazione è statariconosciuta e non sono stati indicati quegli elementi che consentonodi pervenire, in relazione a detto reato, ad una valutazione rispetto aquella effettuata in relazione ai reati oggetto delle altre sentenze.4.

Alla luce di tali motivi, deve disporsi l'annullamentodell'impugnata ordinanza con rinvio al Giudice dell’esecuzione, indiversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), perché, nelrispetto dei principi di diritto qui ribaditi, riesamini l’istanza e colmi lelacune di motivazione evidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Foggiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria conclusiva della difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Foggia, in funzionedi giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dall’odierno ricorrente,avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza del Tribunale di Foggia del 7 marzo 2018, confermata dallaCorte di appello di Bari con sentenza del 26 novembre 2019, irrevocabile il7.11.2020, relativa a due delitti di evasione commessi in Foggia rispettivamenteil 13.8.2017 e il 18.8.2017;2) sentenza del Tribunale di Foggia del 9 aprile 2018, confermata dalla Cortedi appello di Bari con sentenza del 3 giugno 2022, irrevocabile il 22.11.2022avente ad oggetto il delitto di evasione commesso in Foggia il 24.8.2017;3) sentenza del Tribunale di Foggia del 21 settembre 2017, confermata dallaCorte di appello di Bari con sentenza del 12 giugno 2019, irrevocabile il16.10.2019, relativa ad un delitto di evasione commesso in Foggia il 3.9.2017.Richiamati i principi giurisprudenziali applicabili e richiamata l’ordinanza del14 aprile 2025 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reatioggetto delle prime due sentenze, osservava che la natura del delitto dievasione mal si conciliava con l’idea di un disegno criminoso unitario, in assenzadi un concreto elemento che accumunasse le fattispecie; che non era stato néallegato né provato un movente comune che potesse costituire un elemento asupporto della dedotta ideazione unitaria; che la contiguità temporale costituivaun elemento che necessitava di essere corroborato da altri elementi di supporto,nel caso di specie assenti.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentesulla base di un unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. e) per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché pererronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. Censura la decisione per avere, conmotivazione apparente e contraria ai principi giurisprudenziali in ordine agli indicisintomatici di una ideazione unitaria, escluso la possibilità di ravvisare unaunicità di disegno criminoso tra le fattispecie di reato di evasione, nonostante lestesse siano state commesse a pochi giorni di distanza l’una dall’altra (ovvero il13, il 18 e il 24 agosto 2017 e il 3.9.2017) e con le medesime modalità enonostante con ordinanza del Tribunale di Foggia del 14 aprile 2025, sia stato giàriconosciuto il vincolo della continuazione tra i primi tre episodi. Conclude,pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato nota con la quale ha rinnovato larichiesta di annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Foggia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve preliminarmente osservarsi che, ai fini delriconoscimento del vincolo della continuazione, i singoli reati devonopresentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia purea grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberatenelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni dellavolontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione,sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegnocriminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevoledi un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacitàa delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di unsingolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate -investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriorialla condotta. Gli elementi indicatori del vincolo della continuazionesono stati individuati in plurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U,n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nella omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nellesingole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità enelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Launicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condottecriminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredei reati.Inoltre, con costanti pronunce, questa Corte ha affermato che ilgiudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non puòtrascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini dellaritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso ditempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggettodella domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora nonritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcunireati, maturati in un contesto di prossimità temporale e dimedesimezza spaziale, il giudice è tenuto a motivare la decisione didisattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione alcomplessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti daiprovvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). Detto principio è stato esteso,dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione giàcompiuta in sede di esecuzione. Invero, si è sostenuto che il giudicedell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, una precedente valutazione, già operata in fase diesecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essaprescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche esignificative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta nonpossono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227).3. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non ha fattocorretta applicazione di tali principi.Infatti, pur avendo espressamente richiamato l’ordinanza del 14aprile 2025 del Giudice dell’esecuzione, la quale ha riconosciuto ilvincolo della continuazione tra i reati oggetto delle prime duesentenze, commessi nel medesimo contesto spaziale e temporale diquelli oggetto della terza sentenza, ha omesso di confrontarsi con gliargomenti che, in quella sede avevano consentito di riconoscere ilbeneficio e non ha enunciato le specifiche ragioni che impedivano diricondurre anche il reato oggetto della sentenza del 21 settembre2017, irrevocabile il 16.102019 al medesimo disegno criminoso.Si deve, infatti, rilevare che il reato oggetto dell’istanza (ovveroquello della sentenza di cui al punto 3), della medesima natura diquelli oggetto delle sentenze sub 1) e 2), è stato commesso a pochigiorni di distanza da quelli rispetto ai quali la continuazione è statariconosciuta e non sono stati indicati quegli elementi che consentonodi pervenire, in relazione a detto reato, ad una valutazione rispetto aquella effettuata in relazione ai reati oggetto delle altre sentenze.4. Alla luce di tali motivi, deve disporsi l'annullamentodell'impugnata ordinanza con rinvio al Giudice dell’esecuzione, indiversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), perché, nelrispetto dei principi di diritto qui ribaditi, riesamini l’istanza e colmi lelacune di motivazione evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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