CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla qualificazione del reato in considerazione delle fatture rinvenute presso la ICA Food, numerate che già fanno ritenere integrato l'elemento oggettivo del reato poiché la contabilità (comprese le fatture) non è stata mostrata al momento della verifica fiscale. L'imputato non ha fornito nessun elemento per la distruzione della contabilità e in conseguenza è stato configurato l'occultamento (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 - 0). 2. La Corte di appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio riducendo la pena ad 8 mesi di reclusione e ha adeguatamente motivato sul lieve discostamento dal minimo edittale, per i precedenti penali e la natura dei fatti che attengono a tre periodi di imposta. Si tratta di una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il