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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 23589/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23624/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 8013/2018depositata il 30/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che è stata sollecitata la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 8013 del 2018 (nel procedimento iscritto al n. 18785/2016 RG), nella parte in cui, nell’intestazione del provvedimento, è indicata, quale parte contro la quale fu proposto il ricorso per cassazione in materia di equa riparazione, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; che identico errore è incorso nel dispositivo del provvedimento , laddove la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, è emessa nei confronti del Ministero della Giustizia invece che del Ministero dell’Economia e delle Finanze; che sussistono i presupposti per disporre la correzione del provvedimento, risultando evidente, sulla base dell’esame degli atti, l’errore materiale in cui è incorso il Collegio nella identificazione dell’Amministrazione destinataria del ricorso. p.q.m. dispone che nella propria ordinanza n. 8013 del 2018 nell’intestazione l’Amministrazione contro la quale il ricorso per cassazione fu proposto, identificatanel “Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])”, sia eliminata sostituita dal “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; dispone che identiche eliminazione e sostituzione sia no operat e nel dispositivo del provvedimento; dispone che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento corretto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23624/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 8013/2018depositata il 30/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che è stata sollecitata la correzione d’ufficio dell’ordinanza di questa Corte n. 8013 del 2018 (nel procedimento iscritto al n. 18785/2016 RG), nella parte in cui, nell’intestazione del provvedimento, è indicata, quale parte contro la quale fu proposto il ricorso per cassazione in materia di equa riparazione, il Ministero della Giustizia in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; che identico errore è incorso nel dispositivo del provvedimento , laddove la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, è emessa nei confronti del Ministero della Giustizia invece che del Ministero dell’Economia e delle Finanze; che sussistono i presupposti per disporre la correzione del provvedimento, risultando evidente, sulla base dell’esame degli atti, l’errore materiale in cui è incorso il Collegio nella identificazione dell’Amministrazione destinataria del ricorso. p.q.m. dispone che nella propria ordinanza n. 8013 del 2018 nell’intestazione l’Amministrazione contro la quale il ricorso per cassazione fu proposto, identificatanel “Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])”, sia eliminata sostituita dal “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; dispone che identiche eliminazione e sostituzione sia no operat e nel dispositivo del provvedimento; dispone che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento corretto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione c
Sentenza Cassazione n. 23589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris