CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 32827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16464/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in FRATTAMAGGIORE, [OSCURATO:PERSONA] 133, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), cheope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.737/2023 depositata il 01/02/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e seguenti, e in euro 500,00 quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], salvo eventuali spese prenotate a debito. Così de