CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 04/02/2025 della Corte di appello di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio;udite le conclusioni dei difensori, avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma adita nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del tribunale di Latina con la quale era stato condannato aseguito di giudizio abbreviato, ( in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nei cuiconfronti si procedeva separatamente) in ordine al reato ex art. 323 cod. pen.nonché in relazione ai reati ex artt. 44 lett. b) del DPR 380/01 e 481 cod. pen.,commessi il 27.08.2013, riformava parzialmente la sentenza impugnataassolvendo l’imputato – che aveva rinunziato alla prescrizione – in ordine al reatoex art. 323 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, erideterminando la pena per i residui reati in mesi sei di reclusione ed euro 400,00di multa.2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunziatoalla prescrizione, ha proposto, mediante i suoi difensori, ricorso per cassazionededucendo due motivi di impugnazione.3. Con il primo, rappresenta la violazione dell’art. 481 cod. pen. e ilvizio di carenza di motivazione. Non si sarebbe tenuto conto della consulenzatecnica di parte attestativa della conformità alla disciplina urbanistica di quantodall’asse della via Piave, rispetto alla quale, diversamente da quanto sostenuto insentenza, non sussisterebbe alcuna imposizione, all’interno delle norme di settore,di distacco di 24 ml. del lato corto dell’edificio interessato dai fatti contestati.Segue sul punto la citazione di stralci della consulenza. In proposito la corte diappello si sarebbe limitata a sostenere che le argomentazioni difensive nonavrebbero efficacemente contestato le conclusioni cui è pervenuta la primasentenza di merito. Da qui la necessaria assoluzione dell’imputato. Si contesta poila decisione nella parte in cui ha ritenuto sufficiente rilevare la qualità dicommittente dei lavori in capo al ricorrente per riconoscerlo quale concorrente nelreato ex art. 481 cod. pen. con il tecnico progettista incaricato di asseverare laconformità del progetto alla normativa di settore stante la fisiologica asimmetriainformativa esistente tra committente e progettista. Non si comprenderebbe alriguardo quale sarebbe stata la condotta contributiva del ricorrente, né la sentenzasi sarebbe soffermata sui profili soggettivi del reato riguardanti il ricorrente, nonessendosi considerato il possibile errore in cui l’imputato sarebbe incorso firmandola domanda di permesso fondata sulla documentazione ritenuta infedele. La corteavrebbe dovuto soffermarsi sulla possibile conoscenza della disciplina urbanisticarilevante da parte del ricorrente, secondo il parametro di agente esperto, tale nonessendo il ricorrente, quale mero committente.4. Con il secondo motivo deduce lil vizio di carenza di motivazione e laviolazione dell’art. 44 lett. b) del DPR 380/01 con riguardo ai motivi di appellodiretti a escludere la configurabilità dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.Si contesta la tesi formulata in sentenza della macroscopica illegittimità delpermesso di costruire e quindi della sua inesistenza sostanziale, qualeconseguenza delle violazioni riscontrate con riguardo alla approvazione di unavariante del 2012. Si contesta in particolare la circostanza per cui la Corte avrebbemutuato i ritenuti profili di illegittimità del premesso di costruire da vizi delprocedimento di adozione del PPE, quale provvedimento amministrativopresupposto in base al quale è stato rilasciato il titolo edilizio. Così estendendooltremodo la fattispecie contravvenzionale, che sarebbe stata dilatata fino acomprendere profili procedurali degli atti urbanistici di riferimento, comprendendonel concetto di macroscopica illegittimità del titolo urbanistico anche la illegittimitàdella procedura amministrativa di approvazione del PPE. In questo modo lacontravvenzione si porrebbe a tutela della mera funzione di regolamentazioneamministrativa tradendo la tutela sostanziale del territorio. Il tutto in contrastocon il principio di tassatività della norma penale, con il divieto di analogia in malampartem e con la riserva di legge oltre che con lo stesso principio di legalità. Tantoa fronte della assenza di ogni equiparazione normativa tra illegittimità oinesistenza del titolo abilitativo edilizio e l’illegittimità del procedimento diapprovazione di una variante che ne costituisca l’atto amministrativo presupposto.Tanto avrebbe anche gravi ripercussioni in punto di rimproverabilità dellacondotta sostenendosi altresì, in tale quadro, con riguardo al ricorrente, che lavalorizzazione, intervenuta in sentenza, della sua qualifica e della riconducibilitàallo stesso del vantaggio derivante dalle operazioni urbanistiche intervenute, nonesaurirebbe il tema della rilevanza dell’errore in cui sarebbe potuto incorrerel’imputato. E si ribadisce la esclusione per l’imputato della qualifica di soggettoesperto rispetto ai parametri urbanistici ed edilizi. Egli pur avendo ricoperto unruolo nell’ambito della commissione urbanistica del comune, di Latina nel 2009,non potrebbe possedere le necessarie cognizioni in merito alla esattaperimetrazione dell’area di interesse, e quindi si esclude che non potesse versarenella condizione di una inevitabile ignoranza. L’ignoranza inevitabile attribuibile alricorrente non sarebbe preclusa neppure dal mero dato della riconducibilità allostesso del vantaggio derivante dalle operazioni urbanistiche intervenute, sedoverosamente inserite in un più ampio e ripetuto quadro programmatoriointervenuto, e citato in ricorso. Da qui l’erronea applicazione dell’art. 47 cod. penladdove si dichiara inescusabile l’errore sulla legge penale da parte del ricorrentesenza considerare come il dato del vantaggio personale sia caratteristica intrinsecaad ogni richiesta di permesso di costruire. A sostegno delle tesi suesposte sirichiama anche l’intervenuta sentenza irrevocabile del tribunale di Latina, n. 628del 2020, che ha escluso la sussistenza di un programma criminoso teso a favorireil ricorrente mediante l’adozione di una serie di atti amministrativi illegittimi, ancherilevando la problematicità del quadro interpretativo della complesisvaprogrammazione intervenuta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In ordine al primo motivo e con riguardo, innanzitutto, alla doglianzaper cui non si sarebbe tenuto conto della consulenza tecnica di parte, attestativadella conformità alla disciplina urbanistica di quanto stabilito nel permesso dicostruire n. 41 EP/2013, con particolare riguardo alla distanza dall'asse della viaPiave, si tratta di censura manifestamente infondata: sia perché la Corte diappello, in adesione anche con la conforme sentenza di primo grado, ha ripercorsole ragioni, complessive, della abusività dell’opera, in sintesi riconducibili allaassenza di un’adeguata e legittima variazione del precedente PPE, limitativo eimpeditivo della edificazione concretamente realizzata, nonché alla insistenzadell’opera stessa, altresì, in area di rispetto inedificabile, in violazione persino dellaillegittima “variante” al PPE del 1987 realizzata con delibere di giunta comunale dicui alle due sentenze di merito conformi; sia perché non si dà conto della decisivitàdi tale doglianza, rispetto alla più complessiva motivazione che valorizza, comesopra accennato, la persistenza e quindi la violazione delle previsioni e delleprescrizioni conformative del PRG e del PPE del 1987, da intendersi “insuperati”dalla illegittima variante del 2012; sia perché investe il tema della ricostruzionedel rispetto o meno delle distanze dell’opera rispetto alla linea viaria, che implicauna valutazione di fatto, inammissibile in questa sede.1.1. Quanto poi, alla doglianza per cui la Corte di appello avrebberitenuto sufficiente rilevare la qualità di committente dei lavori in capo al ricorrenteper riconoscerlo quale concorrente, nel reato ex art. 481 cod. pen., con il tecnicoprogettista - nonostante la fisiologica asimmetria informativa esistente tracommittente e progettista incaricato di asseverare la conformità del progetto allanormativa di settore, la mancata analisi, comunque, del possibile errore in cuil'imputato sarebbe incorso firmando la domanda di permesso fondata sulladocumentazione ritenuta infedele, e l’assente illustrazione della condottacontributiva del ricorrente –, si tratta di censura da esaminare congiuntamentecon il secondo motivo sulla carenza di motivazione e la violazione dell’art. 44 lett.b) del DPR 380/01 con riguardo ai motivi di appello diretti a escludere laconfigurabilità dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, attesa laconnessione delle argomentazioni sui due profili critici sopra sintetizzati.1.2.Appare allora preliminare esaminare le argomentazioni difensive per cuii ritenuti profili di illegittimità del premesso di costruire inerente l’opera assuntacome abusiva sarebbero stati desunti, non correttamente, da vizi del procedimentodi adozione della variazione al PPE, quale provvedimento amministrativopresupposto in base al quale è stato rilasciato il titolo edilizio, così estendendooltremodo la fattispecie contravvenzionale, che sarebbe stata dilatata fino acomprendere profili procedurali degli atti urbanistici di riferimento, comprendendonel concetto di macroscopica illegittimità del titolo urbanistico anche la illegittimitàdella procedura amministrativa di approvazione del PPE. Il tutto in contrasto conil principio di tassatività della norma penale.Si tratta di argomentazioni innanzitutto nuove.Invero, nell’atto di appello si contesta, nei primi due motivi, la ritenutaillegittimità della complessiva procedura amministrativa che ha condotto, alfine,al rilascio di titoli abilitativi per l’opera in questione, sostenendosene, al contrario,la piena legittimità anche con riferimento alle delibere di giunta comunale del 2012che variando, in sintesi, i contenuti del precedente PPE, fondarono il rilascio deltitolo abilitativo finale. Con il terzo motivo poi, si formulano deduzioni in punto dicritica dell’allora contestato reato ex art. 323 cod. pen. escludendone laintegrazione attraverso la “violazione delle norme procedimentali inerenti ladistribuzione della competenza tra Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] comunale” oltre che lasussistenza dell’elemento soggettivo. Con l’aggiunta della tesi della applicabilitàrispetto alla predetta fattispecie dell’art. 47 cod. pen. Il quarto motivo proseguepoi, in tema di insussistenza altresì dell’art. 481 cod. pen. per mancataillustrazione della condotta concorsuale in punto di falsa attestazione oltre che inmancanza di ogni assenza di conformità del progetto approvato alle normativeurbanistiche rilevanti.Consegue che la tesi della inconfigurabilità della fattispecie ex art. 44 delDPR 380/01 in ragione di una inammissibile valorizzazione di meri viziprocedimentali quali quelli di incompetenza inerenti alle delibere di giuntacomunale che avrebbero “variato” il PPE per l’area su cui insisteva l’opera abusivae costituito il presupposto per l’adozione del permesso di costruire finale, apparededotta per la prima volta in questa sede ( anche in assenza di accenni alla stessa,in sede di riepilogo dei gravami riportato nella sentenza impugnata).E' pur vero che il tema della qualificazione giuridica (e delle sue implicazioniprocedurali) può esser proposto per la prima volta davanti alla Corte di cassazioneseppur con onere del ricorrente, in adempimento dell'obbligo di specificità delmotivo ex art. 581 cod. proc. pen., di mettere a disposizione della Corte dicassazione tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'eccezioneproposta (cfr. in motivazione Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015 Rv. 265343 – 01;Sez. 6 sent. 10373/02 e Sez.3 sent. 21922/08)Tuttavia, occorre, nel caso in esame, tenere conto della diversa operativitàe prospettiva del giudizio del giudice penale in ordine a reati ex art. 44 DPR 380/01rispetto all’analisi che in sede amministrativa, anche eventualmentegiurisdizionale, si può imporre rispetto ad atti amministrativi ed alle relativeprocedure.Vengono in proposito in rilievo plurimi punti di riflessione.Innanzitutto, come è stato precisato da questa Suprema Corte (inmotivazione Sez. 3 - n. 31356 del 10/06/2021 Ud. (dep. 10/08/2021 ) Rv.282853 – 01), il principio iura novit curia, che eleva a dovere di ufficio la ricercadel "diritto", lasciando sempre a carico delle parti la prova del "fatto", trova un suolimite nelle sole vere e proprie fonti di diritto oggettivo di cui all'art. 1 disp. prel.c.c., e quindi in precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività edella giuridicità; con esclusione sia di quelli aventi carattere normativo, ma nongiuridico (come le regole della morale o del costume), sia di quelli aventi caratteregiuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli attiamministrativi) o la cui normativa è puramente interna (come gli statuti degli entio i regolamenti interni ( Sez. civ. 3 -, Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 Rv.656335 - 02; Cass. 17.5.1976, n. 1742). Si è anche precisato, quanto airegolamenti (Cass. civ. Sez. 3, n. 6933 del 05/07/1999 Rv. 528289 - 01; Cass.S.U. 28.11.1994,n. 10124), che essi sul piano contenutistico si distinguono dagliespressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla curaconcreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità didestinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, madeterminabili; i regolamenti, invece, sono espressione di una potestà normativadisciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativao integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamentogiuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalitàed astrattezza. Questi ultimi rientrano, quindi, tra le fonti di diritto oggettivo di cuiall'art. 1 prima citato. Con particolare riferimento al regolamento comunale, essosi inquadra in quelli, tra le fonti oggettive del diritto, propri di enti pubblici nonstatali, e rimanda alle disposizioni sulla legge in generale con particolareriferimento ai regolamenti " di altre autorità " (distinte come tali dal Governo)disciplinati da "leggi particolari".Consegue, rispetto al caso in esame, una prima preclusione alla deduzionequi da ultimo in esame: con essa si vuole rappresentare la sostanziale irrilevanza,per mero vizio di incompetenza, ai fini della individuazione di una disciplinaurbanistica complessiva ritenuta non conforme all’opera abusiva realizzata, delledelibere della giunta comunale di “variante” al PPE preesistente. Tali atti, tuttavia,come anche i correlati strumenti urbanistici di riferimento (PRG e PPE del 1987)alla luce del principio prima citato si pongono come meri “fatti”. Ciò fa sì che larelativa analisi rispetto alla configurabilità o meno dell’art. 44 citato in ragionedella dedotta natura di vizi di incompetenza, andava innanzitutto sottoposta, aigiudici di merito, in particolare alla corte di appello, per poi eventualmentesottoporre a critica la relativa decisione in sede di legittimità e secondo i relativiparametri tipici.In altri termini, la peculiarità dell’oggetto della censura qui in esame,costituita dalla natura fattuale degli atti investiti dalla critica difensiva, fa sì chetale doglianza, proposta per la prima volta in questa sede, non qualificandosi comemera censura giuridica bensì in fatto, presenta un carattere di novità di unaquestione di merito, che, come tale, la rende di per sé inammissibile in questasede.Ulteriore profilo di rilievo, come accennato, attiene allo spazio operativo delsindacato del giudice penale. Si fa riferimento ai limiti del controllo del giudicepenale sull'atto amministrativo ai fini dell'accertamento della sussistenza di reatiin materia urbanistica ed edilizia.La questione è stata risolta in giurisprudenza con l'affermazione del principiosecondo cui, in materia urbanistica, qualora venga realizzata un'opera sulla basedi una concessione edilizia, il giudice penale ha l'obbligo di sindacare in viaincidentale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo, trattandosi di unprovvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza necessitàdi procedere alla disapplicazione del medesimo (cfr. anche riguardo alla sanatoriama con portata di carattere generale, cass. Sez. 3, Sentenza n. 26144 del22/04/2008 Cc. dep. 01/07/2008 Rv. 240728; Sez. 3, Sentenza n. 41620 del02/10/2007 Cc. dep. 13/11/2007 Rv. 237995; Sez. U, Sentenza n. 11635 del12/11/1993 Ud. dep. 21/12/1993 Rv. 195359, Borgia).Come precisato dalla sezioni unite con la sentenza Borgia da ultimo cit. nonpuò ritenersi che, sussistendo l'accertata aporia dell'opera edilizia rispetto aglistrumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del pianoregolatore generale, il giudice penale debba ugualmente concludere per lamancanza di illiceità penale solo perché sia stata rilasciata la concessione edilizia,la quale nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formalidell'atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed ediliziodell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumentiurbanistici ed alle stesse rappresentazioni grafiche del progetto, a seguito della cuiapprovazione tale atto amministrativo viene emesso.E' di tutta evidenza allora (cfr. tra le altre Sez. 3, Sentenza n. 46477 del2017) come, in siffatti casi, il giudice penale abbia il potere-dovere di verificare,in via incidentale, la legittimità del permesso e di accertare se l'opera sia conformealla normativa urbanistica, trattandosi di un provvedimento che costituisce ilpresupposto dell'illecito penale, senza necessità di procedere alla disapplicazionedel medesimo (Sez. 3, 22/04/2008 n. 26144, Papa, Rv. 240728), essendo chiaroche il giudice, accertando l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titoloabilitativo, non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art.5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata unaidentificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutelada identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolatidagli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Rv. 234469).In altri termini, il conseguimento di un titolo edilizio abilitativo o anchesanante, non preclude l'esercizio delle competenze del giudice ordinario: il giudicepenale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio,deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dairegolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria.Anche nei casi in cui, nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativoovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organopubblico, il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologicadell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione omeno della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecieassume a tutela (nella specie, l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nellaquale gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendoun significato descrittivo. E' la stessa descrizione normativa del reato che imponeal giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare lacondotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (Sez. U, n. 11635 del12/11/1993, cit., in motiv., nonché Rv. 195358-59).Queste ultime precisazioni lasciano comprendere come sia essenzialedistinguere tra il piano amministrativo, in cui, come noto, rispetto all’attoamministrativo possono riscontrarsi vizi diversi ( innanzitutto di nullità piuttostoche di annullabilità) a seconda della tipologia della violazione, e quellogiurisdizionale penale in materia urbanistica ed edilizia, dove, con riguardoall’interesse sostanziale tutelato viene in rilievo il pieno rispetto della disciplinaurbanistica vigente, che non può trascurare anche i casi di non conforme, rispettoal riparto di competenze, deliberazione o approvazione di atti o strumentiurbanistici. Trattandosi di casi che ben possono anche essi incidere sullaconfigurazione o meno di determinate regolamentazioni normative del territorio.Del resto, non pare secondario rilevare come lo stesso legislatore, nelregolamentare il tema della efficacia di atti amministrativi viziati abbia ristrettoalquanto l’ambito di quelli non annullabili ove adottati in violazione di norme sulprocedimento o sulla forma degli atti, delimitando tale predetto ambito solo ai casiin cui “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenutodispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ilprovvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancatacomunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri ingiudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso daquello in concreto adottato” ( cfr. art. 21 octies comma 2 L. 241/90).Traendo le fila del riportato discorso, può concludersi nel senso che rispettoal piano penale considerato in rapporto alla normativa urbanistica e/o edilizia la lapeculiarità del vizio dell’atto amministrativo se non osta, in sede penale, al giudizioobiettivo di non conformità urbanistica, può invece rilevare sul piano dellasoggettiva consapevolezza o meno dello stesso e delle sue incidenze negative sulladisciplina applicabile.Nel caso in esame, è comunque utile, per completezza, rilevare che nonpare configurarsi una mera questione di incompetenza relativa tra adozione di unbensì la più rilevante sostituzione di una procedura complessa ( con competenzadel consiglio comunale e valutazione successiva da parte della regione) con altra“semplificata”, istituzionalmente riferita a profili modificativi del settore urbanisticoritenuti di rango minimale.Anche al di là di quest’ultima precisazione, inerente il caso concreto, dunque,va ribadito che la rivendicazione di una tipologia di vizio amministrativo afferenteal piano della competenza non osta, in ogni caso, alla ricostruzione sul pianoobiettivo del concreto ed effettivo quadro urbanistico vigente rispetto all’operarealizzata, pur in presenza di atti amministrativi formali.Altro aspetto significativo, nel caso in esame, riguarda le ragioni dellarilevata non conformità urbanistica dell’opera, che i giudici hanno rinvenuto nonsolo nella circostanza della intervenuta realizzazione di varianti al PPE richiedenti,per il loro contenuto, ben altra procedura amministrativa complessa rispetto allasola delibera di [OSCURATO:PERSONA] comunale, bensì anche, nelle argomentazioni delCommissario Straordinario del Comune di Latina assunte con delibera n. 205 del24.5.2016 (cfr. pag. 15) che ha annullato le più volte citate ( in sentenze) deliberedi [OSCURATO:PERSONA] n. 359 e 3 rispettivamente del 2012 e del 2013: conparticolare riguardo alla stima della volumetria edificabile siccome stabilita incontrasto con il DM 1444/1968 art. 3 e con riferimento alla significativaprecisazione del Commissario, riportata in sentenza, per cui “ la dotazione dellearee di standards non è assolutamente….pregiudicabile dalla normativa…anzi lafinalità della norma regionale deve leggersi a garanzia della dotazione di standardsstabiliti dalla normativa statale…”. Si tratta di argomenti che, in una doverosalettura complessiva della sentenza, certamente integrano e completano lamotivazione e rispetto ai quali nulla pare dedotto, Alla stessa stregua, del resto,di quanto si deve rilevare rispetto ad un ulteriore argomento illustrativo dellarilevata non conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, quale il riferimento almancato rispetto degli indirizzi di legittimità in tema di volumi tecnici, nella partein cui con la “variante” in questione si sono esclusi dal computo dei volumi edificatitaluni spazi, quali androni, corpi scala etc., pur non trattandosi di volumi tecnici (cfr. pag. 16 della prima sentenza). Ed in effetti, secondo la giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 3, n. 7217 del 17/11/2010, dep. 2011, Rv. 249529), sonovolumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire lasistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di necessariacorrelazione con l'utilizzo della costruzione (quali: serbatoi idrici, extracorsa degliascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e diventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono,per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entroil corpo dell'edificio, realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Solotali volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, in quantonon sono generatori del cd. "carico urbanistico" e la loro realizzazione è finalizzataa migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Per l'identificazionedella nozione di "volume tecnico", assumono valore tre ordini di parametri, ilprimo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessariadel manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo edil terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettualidiverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'internodella parte abitativa) e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalitàtra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti. Ne deriva che la nozione inesame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di unapropria autonomia funzionale, anche potenziale; ed è invece esclusa rispetto alocali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modosignificativo sui luoghi esterni).Dunque, è infondata ogni critica circa l’intervenuta ricostruzione dellafattispecie edilizia di reato.1.3. Le suesposte considerazioni confermano, in rapporto ancheall’ulteriore tema della compartecipazione nel reato ex art. 481 cod. pen., la tesidella falsità della attestazione della conformità e regolarità urbanistica dell’opera.1.4. A ciò si deve aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dalricorrente, emerge dalle due conformi sentenze ( a partire dalla prima, cfr. pag.50 “in relazione alla falsa attestazione……che l’intervento edilizio progettato eraconforme o compatibile con la disciplina urbanistica vigente e alla variante PPE diborgo Piave”), oltre che dalla lettura del capo di imputazione, che la predettafalsità non è limitata al solo tema del mancato rispetto delle distanze ( che dunqueè solo uno degli aspetti) bensì, più ampiamente, al tema della mancanza diconformità dell’opera tutta rispetto alla disciplina urbanistica, come ricostruita sulrilievo della insussistenza di una corretta “variante” al Ppe del 1987 e quindi sullasussistenza delle previgenti previsioni e disposizioni anche conformative presentinel predetto PRG e correlato PPE del 1987, rispetto ai quali si pone in contrastol’opera edilizia assentita con il permesso di costruire finale.1.5. Consegue allora, che è insufficiente la tesi della mancata o inadeguatarisposta alla deduzione difensiva sulla inesistente violazione della fascia di rispettoe delle distanze dall’asse viario, innanzitutto perché non attiene a tutti i contenuti,ben più ampi, della ritenuta falsità. A ciò si aggiungano, qui richiamandosi, leconsiderazioni sul tema già formulate nel paragrafo n. 1 sopra elaborato.1.6. Residua, a questo punto, il profilo inerente la consapevolezza dellafalsità: che appare adeguatamente illustrato attraverso plurimi rilievi, anchecontenuti nelle parti che, pur dedicate all’abrogato reato di abuso di ufficio, hannoripercorso in via di fatto le competenze in materia edilizia del ricorrente ( cfr. ades. pag. 35 della prima sentenza). Tanto in ragione del principio per cui la sentenzacostituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni puntonon può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazioneagli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione puòanche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, siapure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), , Rv. 255096, conf.Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Rv. 191487).Si fa quindi riferimento, complessivamente, ai passaggi con cui i giudicihanno valorizzato non semplicemente il dato della qualità del [OSCURATO:PERSONA] qualecommittente dell’opera che ha firmato la richiesta del permesso di costruirecorredata della falsa attestazione, bensì anche le sue particolari conoscenze inmateria, tali da renderlo certamente diverso da un comune cittadino e, piuttosto,un soggetto esperto: in ragione sia dell’avvenuto espletamento, da parte sua, dellafunzione di [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Commissione urbanistica comunale che indicò lelinee guida da seguire per il calcolo della volumetria nelle aree dei delineaticomparti edificatori e in cui rientrò quella di cui all’opera edilizia in parola, tra cuiquelle riguardanti le contestate esclusioni di volumi edificatori ( statuizioni peraltrorichiamate nelle 2 delibere di giunta [OSCURATO:PERSONA] illegittime), sia dell’esercizio dellaprofessione di costruttore edile e titolare della società di costruzione ediliziabeneficiaria del permesso.Tutte qualità coerentemente in grado di far riconoscere quella checongruamente è stata definita dai giudici una macroscopica illegittimità sul pianourbanistico, come già sopra sinteticamente illustrata.Con riguardo all’invocato errore o buona fede, a questo punto, si tratta dirilevare come la suesposta ricostruzione appaia in linea con l’indirizzogiurisprudenziale per cui, la rilevanza dell'ignorantia legis scusabile implica che ilgiudizio di rimproverabilità del soggetto agente deve necessariamente estendersialla valutazione del processo formativo della sua volontà, per stabilire se ilmedesimo soggetto, al momento dell'azione posta in essere, si sia o no reso contodell'illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma violata. Taleprincipio opera anche con riferimento alla norma extrapenale che va adincorporarsi nella fattispecie penale, in quanto la prima diventa anch'essa penaleai fini della disciplina dell'ignorantia legis, con l'effetto che l'errore - se scusabile -deve essere apprezzato come fattore di esclusione della colpevolezza, e ciò proprioin forza del disposto dell'art. 5 cod. pen., nel testo risultante dall'intervento delGiudice delle leggi, ed a superamento della previsione di cui all'art. 47 c.p., comma3, che attiene più propriamente all'errore sulla norma extrapenale priva di funzioneintegratrice di quella penale. L'individuazione dei parametri di valutazione delprincipio della scusabilità dell'ignorantia legis inevitabile, in difetto di una specificaindicazione del richiamato art. 5 cod. pen., non può che essere rimessaall'interprete, che deve fare leva, tenendo presenti le indicazioni fornite dalla CorteCostituzionale, su considerazioni sistematiche e funzionali più generali.Il criterio di detta individuazione, per essere affidabile, non può che emergere dalraffronto tra dati oggettivi, che possono avere determinato nell'agente l'ignorantialegis circa l'illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti alleconoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire almedesimo di non incorrere dell'error iuris. (Sez. 6, n. 43646 del 22/06/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251045 – 01).In questo complessivo quadro delineante le competenze conoscitive delricorrente, il riferimento altresì, alla caratteristica del [OSCURATO:PERSONA] quale committenteche sottoscriveva la domanda con l’allegata falsa attestazione, sanciscesinteticamente ma in maniera eloquente il concorso quantomeno morale nel reatoex art. 481 cod. pen.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]