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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13790/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 05/07/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, nella qualità di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma delle sentenze emesse in data 19/04/2022 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo (p.p. n. 9082/2021) e 26/01/2022 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo (p.p. n. 7062/2021), riuniti i due procedimenti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciuta la fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 in riferimento alla sola condotta di cessione di cocaina, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione e 30.000 euro di multa.

2. In dettaglio, la prima sentenza aveva condannato l'imputato in ordine alla detenzione, con finalità di cessione a terzi, di sostanza stupefacente di tipo marijuana, hashish e cocaina (fatto commesso in Palermo il 26 giugno 2021, data dell'arresto), alla pena di anni 7 e mesi quattro di reclusione ed euro 33.333 di multa, oltre alle pene accessorie previste per legge e alla confisca e distruzione dello stupefacente e alla confisca degli altri beni in sequestro.

La seconda sentenza aveva invece condannato lo Spatola per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish, marijuana e cocaina per circa 250 dosi in un arco temporale compreso tra 30 aprile e il 26 giugno 2021 (reato commesso in Palermo), riconosciute le circostanza attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la continuazione con il precedente reato giudicato con sentenza del Tribunale di Palermo in data 19/09/2017 ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa.

3. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo, in cui non viene indicato con precisione il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata tra quelli indicati dall'articolo 606 cod. proc. pen. (mancanza comune a tutti i motivi), il difensore sostanzialmente censura (definendo la sentenza «assolutamente illogica e contraddittoria») l'omesso riconoscimento, anche per le ipotesi di cessione di marijuana e hashish, della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90, rappresentando l'erroneità della valutazione della Corte di appello, che parla di decine di cessioni in singoli giorni laddove la media aritmetica delle cessioni (250 in 58 giorni) sarebbe di soli 4,31 episodi di spaccio giornaliero;

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erroneo convincimento della Corte di appello in ordine alla colpevolezza dell'imputato in ordine allo spaccio di cocaina per avere la stessa valutato in modo erroneo e illogico le prove assunte ed omesso di motivare sulla proposta ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, ossia che l'imputato ne fosse consumatore.

Asserisce che la Corte avrebbe attribuito prevalenza ad una mera constatazione assertiva (ossia che dalle immagini a colori versate nel fascicolo del giudizio abbreviato, emergerebbe la presenza di stupefacente la cui confezione appare riconducibile a cocaina) rispetto ad un dato di fatto, ossia la deposizione dell'acquirente dello stupefacente da parte dello Spatola, che ha invece affermato di avere acquistato solo droga «leggera».

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto applicare il principio del ne bis in idem in riferimento alla sentenza relativa al p.p. n. 7062/2021, in ragione della sostanziale identità tra le condotte relative alla cessione di stupefacenti (contestate fino al 26 giugno 2021) e quella di detenzione (contestata proprio con riferimento al 26 giugno 2021), alla prima necessariamente riconducibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, quanto ai primi due motivi, per mancanza di specificità.

Oltre alla mancata indicazione, già evidenziata, dei singoli motivi, tra quelli indicati dall'articolo 606 cod. proc. pen., su cui si fonda il ricorso (circostanza che già di per sé renderebbe inammissibile il ricorso), anche nella parte motiva esso non consente di inferire in modo chiaro quali profili di censura si invochino, in alcuni punti sembrando prefigurare un vizio di violazione di legge, in altri lasciando presagire una mancanza di specifica motivazione su punti decisivi, in altri ancora sembrando appuntare le sue doglianze sulla motivazione con argomenti solo apparentemente logici ma in realtà meramente fattuali, che, inoltre, non si confrontano con il contenuto dei provvedimenti impugnati.

A titolo di esempio, del tutto fuori dal perimetro di valutazione del giudizio di legittimità appare il tentativo di fornire una media artimetica delle cessioni operate quotidianamente per tacciare la motivazione di illogicità, laddove i giudici di primo e secondo grado avevano fatto esplicito riferimento a giorni in cui le decine di cessioni erano documentate da immagini e servizi di appostamento.

Ma, oltre a ciò, i primi due motivi di ricorso appaiono totalmente incentrati su una rivisitazione del fatto, una lettura alternativa dei mezzi di prova, non consentita nel giudizio di legittimità.

La Corte di appello (e qui il riferimento è al secondo motivo di ricorso) ha invero motivato in modo non illogico né contraddittorio in ordine al motivo per cui non ha ritenuto applicabile la fattispecie più tenue alle sostanze oggetto di cessione diverse dalla cocaina, facendo riferimento ad un compendio probatorio ben più ampio di quello menzionato nell'atto di impugnazione e considerando elementi quali (pag. 10 sentenza impugnata) le dimensioni della complessiva attività di spaccio che veniva effettuata nel maneggio, il numero di cessioni, il differente tipo di stupefacenti trattati, la professionalità dimostrata dallo Spatola nel gestire l'attività di spaccio.

La Corte ha reiteratamente chiarito che «esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito» (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, dep. 2023, Bruscoli).

Ciò vale, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], la cui sostanziale inattendibilità sul punto non è stata, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, apoditticamente asserita, ma al contrario fondata da un lato sulla constatazione che lo stesso mantenesse una «frequenza assidua, quasi quotidiana e in vari momenti della giornata» del maneggio, dall'altro con riferimento all'osservazione delle immagini relative all'«involucro» ripreso nelle sue mani.

Va rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: «a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Ciò, soprattutto, in presenza di una c.d.

«doppia conforme», in cui le due pronunce si saldano formando un corpo unico, da valutare complessivamente.

Il ricorso non si misura, come detto, con tali consolidati arresti risultando, pertanto, inammissibile.

2. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.Il ricorso, in questo caso, appunta la censura chiaramente verso la motivazione della sentenza, definita specificamente come illogica e contraddittoria, in ordine al mancato riconoscimento del ne bis in idem.

Su tale aspetto la giurisprudenza della Corte ha in primo luogo chiarito (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01) che «ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 21035 del 18/04/2008, agate, Rv. 240106 - 01).

Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha inoltre ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, affermando il criterio (in continuità con il principio espresso dalla giurisprudenza convenzionale della «sufficiently dose connection in substance», v.

Corte EDU, Grande Camera, sentenza 15/11/2016, A. e B. contro [OSCURATO:PERSONA], ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11) dell'idem factum e non dell'idem legale ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.

Quanto a rapporto tra il ne bis in idem sostanziale ed il ne bis in idem processuale, la Corte ha chiarito (v. da ultimo, Sez. 7, n. 3263, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato), che essi hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il primo infatti concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda sulla disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona; il secondo invece concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato.

Se, dunque, ai fini della sussistenza del concorso formale tra reati la verifica ermeneutica va condotta sulla base delle norme incriminatrici astratte, mediante applicazione del criterio di specialità (art. 15 cod. pen.), viceversa, ai fini del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), la verifica deve prescindere da tali criteri strutturali, e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati (contra, Sez. 5, n. 32367 del 29/11/2016, dep. 2017, Mannai, non massimata, e Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175), dovendo, al contrario, concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. 5 LL In tal caso si apprezza plasticamente la diversa estensione del bis in idem sostanziale e processuale: pur in caso di concorso formale di reati - e dunque di non operatività del bis in idem sostanziale, potrà venire in rilievo il divieto di un secondo giudizio - il bis in idem processuale, ove il fatto storico oggetto di giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa penale.

E' quindi del tutto evidente che presupposto indeflettibile per il riconoscimento del ne bis in idem processuale è costituito dalla sussistenza di un giudicato, mentre del ne bis in idem sostanziale è l'identità del fatto storico, indipendentemente dal nomen iuris.

Così riassunti i termini della questione, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito (pagg. 6-8) una motivazione non solo non illogica o contraddittoria, ma al contrario ampia ed esaustiva, corredata da riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in ordine alla impossibilità, nel caso in esame, di configurare sia il c.d.

«ne bis in idem processuale» che il c.d.

«ne bis in idem sostanziale».

Quanto al primo aspetto, evidenzia la Corte distrettuale (pag. 6) che «nel caso di specie, in difetto di un giudicato, non si pone alcun profilo di ne bis in idem processuale».

Quanto al secondo aspetto, la Corte osserva preliminarmente che le contestazioni elevate allo Spatola fossero, nell'un caso (p.p. n. 9082/2021), costituita dalla «detenzione all'evidente fine di cessione» di 302 grammi di manjuana, di una frazione di un panetto di colore marrone verosimilmente di tipo hashish del peso di 60 grammi nonché di un quantitativo di sostanza verosimilmente di tipo cocaina del peso di 6 grammi (oltre a materiale per il taglio e il confezionamento, mentre nell'altro (p.p. n. 7062/2021), dall'avere «illecitamente ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Taormina filippo, [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti rimasti ignoti, circa 250 dosi di hashish, marijuana e cocaina».

La Corte di appello evidenzia in proposito (pag. 8) come manchi, in concreto, proprio l'elemento che caratterizza l'idem factum, poiché «i due procedimenti hanno ad oggetto la commissione di due distinti reati commessi in un arco temporale diverso, posto che in quello recante il n.

RGNR 7062/2021 vengono contestate le sole condotte di cessione realizzate dall'imputato nel periodo tra l'aprile e il giugno 2021 a soggetti in parte individuati e in parte ignoti, mentre il procedimento n.

RGNR 9082/2021m ha ad oggetto la sola condotta di detenzione accertata il 26.06.2021, all'esito di attività di cessione effettuata fino a quel momento».

Il ricorso non si confronta quindi con la motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, limitandosi alla riproduzione delle stesse doglianze proposte con l'atto di appello, già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del gravame L0-L con corrette argomentazioni giuridiche, senza che ad esse vengano contrapposte specifiche e puntuali confutazioni.

In proposito, come reiteratamente affermato dalla Corte, «il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riprodurre in termini pedissequi ovvero generici, il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ovverosia la critica argomentata al provvedimento, posto che la reiterazione dei motivi di censura già articolati rende il provvedimento formalmente "attaccato", di fatto del tutto ignorato: la doglianza che non viene mediata dalla necessaria specifica ed argomentata denuncia del vizio formalmente lamentato si riduce ad un motivo soltanto apparente» (v., ex plurimis, Sez. 3, n.14539 del 18/02/2020, Lecce, non massimata; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 05/07/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, nella qualità di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma delle sentenze emesse in data 19/04/2022 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo (p.p. n. 9082/2021) e 26/01/2022 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo (p.p. n. 7062/2021), riuniti i due procedimenti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciuta la fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 in riferimento alla sola condotta di cessione di cocaina, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione e 30.000 euro di multa. 2. In dettaglio, la prima sentenza aveva condannato l'imputato in ordine alla detenzione, con finalità di cessione a terzi, di sostanza stupefacente di tipo marijuana, hashish e cocaina (fatto commesso in Palermo il 26 giugno 2021, data dell'arresto), alla pena di anni 7 e mesi quattro di reclusione ed euro 33.333 di multa, oltre alle pene accessorie previste per legge e alla confisca e distruzione dello stupefacente e alla confisca degli altri beni in sequestro. La seconda sentenza aveva invece condannato lo Spatola per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish, marijuana e cocaina per circa 250 dosi in un arco temporale compreso tra 30 aprile e il 26 giugno 2021 (reato commesso in Palermo), riconosciute le circostanza attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la continuazione con il precedente reato giudicato con sentenza del Tribunale di Palermo in data 19/09/2017 ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa. 3. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo, in cui non viene indicato con precisione il vizio da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata tra quelli indicati dall'articolo 606 cod. proc. pen. (mancanza comune a tutti i motivi), il difensore sostanzialmente censura (definendo la sentenza «assolutamente illogica e contraddittoria») l'omesso riconoscimento, anche per le ipotesi di cessione di marijuana e hashish, della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90, rappresentando l'erroneità della valutazione della Corte di appello, che parla di decine di cessioni in singoli giorni laddove la media aritmetica delle cessioni (250 in 58 giorni) sarebbe di soli 4,31 episodi di spaccio giornaliero; 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erroneo convincimento della Corte di appello in ordine alla colpevolezza dell'imputato in ordine allo spaccio di cocaina per avere la stessa valutato in modo erroneo e illogico le prove assunte ed omesso di motivare sulla proposta ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, ossia che l'imputato ne fosse consumatore. Asserisce che la Corte avrebbe attribuito prevalenza ad una mera constatazione assertiva (ossia che dalle immagini a colori versate nel fascicolo del giudizio abbreviato, emergerebbe la presenza di stupefacente la cui confezione appare riconducibile a cocaina) rispetto ad un dato di fatto, ossia la deposizione dell'acquirente dello stupefacente da parte dello Spatola, che ha invece affermato di avere acquistato solo droga «leggera». 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto applicare il principio del ne bis in idem in riferimento alla sentenza relativa al p.p. n. 7062/2021, in ragione della sostanziale identità tra le condotte relative alla cessione di stupefacenti (contestate fino al 26 giugno 2021) e quella di detenzione (contestata proprio con riferimento al 26 giugno 2021), alla prima necessariamente riconducibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, quanto ai primi due motivi, per mancanza di specificità. Oltre alla mancata indicazione, già evidenziata, dei singoli motivi, tra quelli indicati dall'articolo 606 cod. proc. pen., su cui si fonda il ricorso (circostanza che già di per sé renderebbe inammissibile il ricorso), anche nella parte motiva esso non consente di inferire in modo chiaro quali profili di censura si invochino, in alcuni punti sembrando prefigurare un vizio di violazione di legge, in altri lasciando presagire una mancanza di specifica motivazione su punti decisivi, in altri ancora sembrando appuntare le sue doglianze sulla motivazione con argomenti solo apparentemente logici ma in realtà meramente fattuali, che, inoltre, non si confrontano con il contenuto dei provvedimenti impugnati. A titolo di esempio, del tutto fuori dal perimetro di valutazione del giudizio di legittimità appare il tentativo di fornire una media artimetica delle cessioni operate quotidianamente per tacciare la motivazione di illogicità, laddove i giudici di primo e secondo grado avevano fatto esplicito riferimento a giorni in cui le decine di cessioni erano documentate da immagini e servizi di appostamento. Ma, oltre a ciò, i primi due motivi di ricorso appaiono totalmente incentrati su una rivisitazione del fatto, una lettura alternativa dei mezzi di prova, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di appello (e qui il riferimento è al secondo motivo di ricorso) ha invero motivato in modo non illogico né contraddittorio in ordine al motivo per cui non ha ritenuto applicabile la fattispecie più tenue alle sostanze oggetto di cessione diverse dalla cocaina, facendo riferimento ad un compendio probatorio ben più ampio di quello menzionato nell'atto di impugnazione e considerando elementi quali (pag. 10 sentenza impugnata) le dimensioni della complessiva attività di spaccio che veniva effettuata nel maneggio, il numero di cessioni, il differente tipo di stupefacenti trattati, la professionalità dimostrata dallo Spatola nel gestire l'attività di spaccio. La Corte ha reiteratamente chiarito che «esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito» (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, dep. 2023, Bruscoli). Ciò vale, in particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], la cui sostanziale inattendibilità sul punto non è stata, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, apoditticamente asserita, ma al contrario fondata da un lato sulla constatazione che lo stesso mantenesse una «frequenza assidua, quasi quotidiana e in vari momenti della giornata» del maneggio, dall'altro con riferimento all'osservazione delle immagini relative all'«involucro» ripreso nelle sue mani. Va rammentato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: «a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ciò, soprattutto, in presenza di una c.d. «doppia conforme», in cui le due pronunce si saldano formando un corpo unico, da valutare complessivamente. Il ricorso non si misura, come detto, con tali consolidati arresti risultando, pertanto, inammissibile. 2. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.Il ricorso, in questo caso, appunta la censura chiaramente verso la motivazione della sentenza, definita specificamente come illogica e contraddittoria, in ordine al mancato riconoscimento del ne bis in idem. Su tale aspetto la giurisprudenza della Corte ha in primo luogo chiarito (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01) che «ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 21035 del 18/04/2008, agate, Rv. 240106 - 01). Con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha inoltre ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, affermando il criterio (in continuità con il principio espresso dalla giurisprudenza convenzionale della «sufficiently dose connection in substance», v. Corte EDU, Grande Camera, sentenza 15/11/2016, A. e B. contro [OSCURATO:PERSONA], ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11) dell'idem factum e non dell'idem legale ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. Quanto a rapporto tra il ne bis in idem sostanziale ed il ne bis in idem processuale, la Corte ha chiarito (v. da ultimo, Sez. 7, n. 3263, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barbato), che essi hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il primo infatti concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda sulla disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona; il secondo invece concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato. Se, dunque, ai fini della sussistenza del concorso formale tra reati la verifica ermeneutica va condotta sulla base delle norme incriminatrici astratte, mediante applicazione del criterio di specialità (art. 15 cod. pen.), viceversa, ai fini del divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), la verifica deve prescindere da tali criteri strutturali, e dalla configurabilità di un astratto concorso formale di reati (contra, Sez. 5, n. 32367 del 29/11/2016, dep. 2017, Mannai, non massimata, e Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175), dovendo, al contrario, concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda. 5 LL In tal caso si apprezza plasticamente la diversa estensione del bis in idem sostanziale e processuale: pur in caso di concorso formale di reati - e dunque di non operatività del bis in idem sostanziale, potrà venire in rilievo il divieto di un secondo giudizio - il bis in idem processuale, ove il fatto storico oggetto di giudicato sia il medesimo di quello oggetto della nuova iniziativa penale. E' quindi del tutto evidente che presupposto indeflettibile per il riconoscimento del ne bis in idem processuale è costituito dalla sussistenza di un giudicato, mentre del ne bis in idem sostanziale è l'identità del fatto storico, indipendentemente dal nomen iuris. Così riassunti i termini della questione, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito (pagg. 6-8) una motivazione non solo non illogica o contraddittoria, ma al contrario ampia ed esaustiva, corredata da riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in ordine alla impossibilità, nel caso in esame, di configurare sia il c.d. «ne bis in idem processuale» che il c.d. «ne bis in idem sostanziale». Quanto al primo aspetto, evidenzia la Corte distrettuale (pag. 6) che «nel caso di specie, in difetto di un giudicato, non si pone alcun profilo di ne bis in idem processuale». Quanto al secondo aspetto, la Corte osserva preliminarmente che le contestazioni elevate allo Spatola fossero, nell'un caso (p.p. n. 9082/2021), costituita dalla «detenzione all'evidente fine di cessione» di 302 grammi di manjuana, di una frazione di un panetto di colore marrone verosimilmente di tipo hashish del peso di 60 grammi nonché di un quantitativo di sostanza verosimilmente di tipo cocaina del peso di 6 grammi (oltre a materiale per il taglio e il confezionamento, mentre nell'altro (p.p. n. 7062/2021), dall'avere «illecitamente ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Taormina filippo, [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti rimasti ignoti, circa 250 dosi di hashish, marijuana e cocaina». La Corte di appello evidenzia in proposito (pag. 8) come manchi, in concreto, proprio l'elemento che caratterizza l'idem factum, poiché «i due procedimenti hanno ad oggetto la commissione di due distinti reati commessi in un arco temporale diverso, posto che in quello recante il n. RGNR 7062/2021 vengono contestate le sole condotte di cessione realizzate dall'imputato nel periodo tra l'aprile e il giugno 2021 a soggetti in parte individuati e in parte ignoti, mentre il procedimento n. RGNR 9082/2021m ha ad oggetto la sola condotta di detenzione accertata il 26.06.2021, all'esito di attività di cessione effettuata fino a quel momento». Il ricorso non si confronta quindi con la motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, limitandosi alla riproduzione delle stesse doglianze proposte con l'atto di appello, già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del gravame L0-L con corrette argomentazioni giuridiche, senza che ad esse vengano contrapposte specifiche e puntuali confutazioni. In proposito, come reiteratamente affermato dalla Corte, «il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riprodurre in termini pedissequi ovvero generici, il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ovverosia la critica argomentata al provvedimento, posto che la reiterazione dei motivi di censura già articolati rende il provvedimento formalmente "attaccato", di fatto del tutto ignorato: la doglianza che non viene mediata dalla necessaria specifica ed argomentata denuncia del vizio formalmente lamentato si riduce ad un motivo soltanto apparente» (v., ex plurimis, Sez. 3, n.14539 del 18/02/2020, Lecce, non massimata; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 13790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris