CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37567/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 27 febbraio 2024, che ha confermato la condrina inflittagli per i delitti di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo A) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Vercelli il 16 gennaio 2021); - che l'impugnativa, sottoscritta dal difensore, consta di due motivi, ciascuno dei quali a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, nella parte in cui eccepiscono l'irritualità e l'invalidità delle querele proposte dalle persone offese, sono manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nél possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la iqualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (SezL U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975), come nei casi oggetto di scrutinio (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), con l'ulteriore precisazione che ineccepibile risulta, altresì, il riferimento contenuto della sentenza impugnata al pacifico principio di diritto secondo cui:«Il legale rappresentante di una società di capitali è legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito rnandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite» (Sez. 2, n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767), con la conseguenza che, in tale ipotesi: «L'onere di indicare la fonte spedifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amMinistratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art.2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione» (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Rv. 277077); - che le restanti censure di cui ad entrambi i motivi di ricorso - che dénunciano il vizio di motivazione da travisamento della prova in punto di responsabilità del ricorrente - sono affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 3 della senteriza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, kv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complessp, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaffiento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il consigliere est